Un tizio viene condannato per lesioni commesse in concorso con atre persone, mentre l’imputazione recava il suo coinvolgimento come fattispecie monosoggettiva ; dice la Corte che
<<non sussiste violazione del principio di necessaria correlazione tra accusa e sentenza quando, contestato a taluno un reato commesso uti singulus, se ne affermi la responsabilità in concorso con altri” (Cass., Sez. 6, n. 21358 del 05/05/2011, Cella, Rv 250072). Nè il vizio formale lamentato dalla difesa potrebbe sussistere qualora, contestato al G. di essere l’autore materiale della condotta, il giudice di merito lo abbia invece ritenuto un concorrente morale: si è, infatti, recentemente ribadito che anche “tale modifica non comporta una trasformazione essenziale del fatto addebitato, nè può provocare menomazioni del diritto di difesa, ponendosi in rapporto di continenza e non di eterogeneità rispetto alla originaria contestazione>> (Cass., Sez. 2, n. 12207 del 17/03/2015, Abruzzese, Rv 263017). (Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza n. 36000/15; depositata il 4 settembre)
Vedasi però in senso contrario, su questo sito, nella sezione Contributi, LA MODIFICA DELL’IMPUTAZIONE DOPO LA SENTENZA EDU 11 dicembre 2007 (Drassich c. Italia) (Frascati, Aprile 2013 )e Cass. pen. Sez. II, 17/10/2014, n. 47413 (rv. 260960) <<Qualora il fatto venga diversamente qualificato dal giudice di appello senza che l’imputato abbia preventivamente avuto modo di interloquire sul punto, la garanzia del contraddittorio – prevista dall’art. 111 Cost. e dall’art. 6 CEDU così come interpretato dalla Corte EDU – resta comunque assicurata dalla possibilità di contestare la diversa definizione mediante il ricorso per cassazione e, qualora la nuova qualificazione dell’addebito abbia inciso sulle strategie difensive, l’imputato dovrà essere restituito nella facoltà di esercitare pienamente il diritto di difesa, anche attraverso la proposizione di richieste di prova rilevanti in relazione al diverso contenuto dell’accusa. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato la sentenza di merito, che aveva riqualificato l’originaria imputazione di appropriazione indebita in quella di truffa senza consentire all’imputato una adeguata difesa dall’accusa di aver frodato gli enti previdenziali). (Annulla con rinvio, App. Catania, 06/12/2013)>>