Viene notificato un Decreto penale all’imputato, senza i riferimenti del difensore d’ufficio quali telefono e indirizzo dello studio, violando l’art. 369 bis c.p.p., e l’imputato, dopo il passaggio in giudicato chiede al G E ai sensi dell’art. 175 di essere rimesso in termine, ma in virtù del principio di tassatività delle nullità, il ricorso viene respinto (anche perché non ci sono gli estremi per una restituzione del termine per impugnare ex 175 cpp perché il d.p. è stato regolarmente notificato anche all’imputato )(Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza n. 29287/15; depositata il 9 luglio)
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