Vengono sequestrate due autovetture perché presunte provento di reato di bancarotta, ma la data della fuoriuscita della somma dalle mani del socio della società poi dichiarata fallita è antecedente alla dichiarazione di fallimento, ergo sequestro annullato, perché il delitto presupposto deve cronologicamente quanto necessariamente precedere il momento consumativo del reato qui in contestazione non potendosi certo legare la consumazione del reato presupposto al momento della materiale “distrazione” delle somme di denaro dalle casse della società poi dichiarata fallita, azione in sè non configurabile come delitto fino al momento della dichiarazione di fallimento della società stessa.(Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza n. 23052/15; depositata il 29 maggio)
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