Non basta da solo lo stato di tossicodipendenza se non soccorrono altri indici rivelatori quali: a) la distanza cronologica tra i fatti criminosi; b) le modalità della condotta; c) la sistematicità ed abitudini programmate di vita; d) la tipologia dei reati; c) il bene protetto;f) l’omogeneità delle violazioni; g) le causali; h) lo stato di tempo e di luogo; i) la consumazione di più reati in relazione allo stato di tossicodipendenza (Sez. 2, n. 49844 del 03/10/2012 – dep. 21/12/2012, Gallo, Rv. 253846). (Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza n. 35859/15; depositata il 2 settembre)
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