Confiscati titoli dati in pegno ad una banca (terzo) , il Tribunale del Riesame rigetta il ricorso della stessa banca , affermando che l’interesse di quest’ultima è sempre recessiva rispetto al potere ablatorio del giudice penale (che tutela l’esigenza della collettività ): la Cassazione annulla affermando che non è sempre così , ma <<Quello che il giudice deve operare, invero, non è un automatico e totale assoggettamento del terzo all’interesse pubblico, bensì un bilanciamento, per quanto possibile ovvero nella misura ottimale, tra quest’ultimo e l’interesse privato, come recentemente sottolineato per un caso affine da un arresto di questa stessa Sezione (Cass. sez. 3^, 18 maggio 2011 n. 36293, per cui, premesso che pure il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente può investire anche il diritto di proprietà di titoli già pignorati in favore di terzi, puntualizza che spetta al giudice di merito valutare il “necessario bilanciamento fra l’interesse pubblico alla non dispersione definitiva dei beni nella disponibilità dell’indagato e la tutela delle ragioni del terzo creditore estraneo al reato”).L’interesse pubblico presidiato dal diritto penale e nelle cautele procedurali preventivamente concretizzato e presidiato, in effetti, non può essere inteso come una sorta di inevitabile e incontenibile rischio rispetto agli interessi privati, nel senso che la sussistenza dell’interesse pubblico estingua senza alcuna valutazione del caso concreto l’interesse privato in modo totale anche qualora titolare dell’interesse sia un soggetto in buona fede, cioè del tutto estraneo alla condotta criminosa, pena la configurazione – ictu oculi non corrispendente ai fondamentali principi giuridici, sia comunitari sia interni ù di una sorta di responsabilità oggettiva cui viene correlato un trattamento parimenti oggettivamente sanzionatorio.>>(Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza n. 44010/15; depositata il 2 novembre)
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