La Corte di Strasburgo sostiene che, essendo la confisca una “pena”, va assoggettata alle regole dell’accertamento penale, ergo il comma II° art. 44 che prevede la confisca in caso di prescrizione, è illegittimo ; la Corte Cost.le adita dal Tribunale di Teramo e dalla Cassazione, con due obiettivi diversi (per il giudice di merito occorreva dichiarare la norma interna disapplicata rispetto all’interpretazione dei Giudici Europei, per la Cassazione invece doveva avvenire l’esatto contrario ossia erigere i c.d. ‘controlimiti’, cioè opporsi alla penetrazione del diritto di Strasburgo nel nostro ordinamento in nome della salvaguardia di principi e valori costituzionali poziori rispetto all’obbligo di conformarsi alla fonte sovranazionale ex 117, primo comma, Cost.,) ebbene la Corte delle leggi “se ne esce” dichiarando la questione inammissibile perché basta che il Giudice del merito svolga un pieno accertamento sulla responsabilità dell’imputato, e sulla malafede del terzo eventualmente colpito dalla confisca; pieno accertamento che non sarebbe affatto escluso nel caso di proscioglimento per prescrizione, che ben potrebbe secondo la Corte «accompagnarsi alla più ampia motivazione sulla responsabilità, ai soli fini della confisca del bene lottizzato», motivazione che costituisce un preciso obbligo a carico del giudice: il quale dovrà «attenersi ad adeguati standard probatori e rifuggendo da clausole di stile che non siano capaci di dare conto dell’effettivo apprezzamento compiuto». (vedasi per approfondimenti http://www.penalecontemporaneo.it). E così in definitiva la Corte ha “salvato” il diritto nazionale pur dimostrando, nella motivazione, di condividere la giurisprudenza Cedu (ma secondo taluni sono stati fissati nuovi paletti nei confronti della Cedu in relazione al diritto interno, cfr http://www.penalecontemporaneo.it) ). (Corte Cost., sent. 26 marzo 2015, n. 49, Pres. Criscuolo, Red. Lattanzi)
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