Un soggetto viene fermato dai carabinieri mentre usciva dal portone di un edificio portando con sè un grosso borsone che conteneva capi di pelletteria (borse, portafogli, cinture) con marchi di note aziende risultati contraffatti. Condannato sia per falso che per ricettazione , e quindi i due reati possono concorrere perché è principio acquisito nella giurisprudenza di legittimità che il delitto di commercio di prodotti con segni falsi può concorrere con il delitto di ricettazione, <<in quanto la fattispecie astratta dell’art. 474 cod. pen. non contiene tutti gli elementi costitutivi della ricettazione previsti dall’art. 648 cod. pen.. Ed invero il reato (ex art. 474 cod. pen.) può essere commesso dallo stesso autore della contraffazione o dell’alterazione o da un soggetto che ha acquistato i prodotti, successivamente commerciati, senza la consapevolezza iniziale della falsità del marchio o dei segni distintivi. Solo in questi casi manca un elemento costitutivo della fattispecie della ricettazione: nel primo caso dell’acquisto da terzi di cose provenienti da delitto e nel secondo caso dell’elemento soggettivo del dolo (Cass. sez. 5^, 5.11.1999 n. 14277)>>.(Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza n. 45711/15; depositata il 18 novembre)
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