Un tizio accompagna con la sua autovettura un amico dinanzi al Bar dove quest’ultimo ruba un tablet ad una ragazza e si rimette in auto con l’amico conducente : quest’ultimo non risponde di favoreggiamento ma di concorso di persone nel reato perché, chiarisce la Corte, ribadendo un orientamento consolidato << il delitto di favoreggiamento personale è configurabile solo nel caso in cui la condotta agevolatrice costituisce un “posterius” rispetto alla commissione del reato, quando, cioè, l’attività del complice si presenta come un fatto successivo alla consumazione del reato, laddove non è configurabile il delitto di favoreggiamento personale, ma troveranno applicazione le regole ordinarie in materia di concorso di persone nel reato, nel caso in cui il soggetto diverso dall’esecutore materiale dell’azione criminosa, abbia fornito un consapevole contributo, causalmente rilevante, anche in minima parte, alla realizzazione dell’attività delittuosa (cfr. Cass. sez. 6^, 4.2.2008, n. 22394, rv. 241119; Cass., sez. 2^, 25.1.2002, n. 10778, rv. 221123; Cass., sez. 2^, 13.2.1991, n. 5519, rv. 187511)>>. Nella fattispecie è ovvio che il contributo offerto dall’imputato non può essere considerato “posterius”. (Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza n. 38939/15; depositata il 24 settembre)
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