Il Ministero della Giustizia, con la circolare dello scorso 3 ottobre (https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.page?facetNode_1=1_1(2016)&contentId=SDC1281879&previsiousPage=mg_1_8) fornisce indicazioni operative per l’attuazione delle disposizioni di cui al d.m. 15 luglio in tema di compensazione dei debiti fiscali con i crediti per spese, diritti e onorari spettanti agli avvocati del patrocinio a spese dello Stato: occorre ricordare che l’opzione per usufruire della compensazione potrà essere effettuata dal 17 ottobre al 30 novembre 2016, poi , per l’anno 2017 (e per tutti quelli a venire) , dal 1° marzo al 30 aprile di ciascun anno. Tutti i colleghi potranno scaricare la guida dal link seguente http://certificazionecrediti.mef.gov.it/CertificazioneCredito/homepage/raccoltaGuide.xhtml?reloadDefaultValues=true e cliccare sulla “Guida per gli avvocati ammessi al patrocinio a spese dello stato” .
Siamo riusciti a sperimentare positivamente la procedura : innanzitutto occorre farsi identificare da un dipendente della Ragioneria dello Stato , che , a quanto pare, in molti tribunali è stato individuato nel dirigente dell’Ufficio del Funzionario delegato , oppure nel dirigente dell’Ufficio Spese di Giustizia ( sembra sia questo il caso per il foro di Velletri ; il funzionario delegato del Tribunale di Roma per i colleghi romani).Egli non farà altro che inserire nel sistema il documento di identità e la pec del professionista , dopodiché giungerà su quest’ultima un link da cliccare, e quindi, seguire tutte le istruzioni per completare la registrazione ; a conclusione si entrerà nella piattaforma come “creditore registrato” e quindi si potrà iniziare la procedura di compensazione, selezionando delle fatture che risultano già individuate dal sistema e che un icona individuerà come passibili di compensazione ; Occorre essere dotati di un dispositivo di firma digitale e accertarsi che i file da firmare che il sistema richiede dopo averne predisposto il contenuto in un file pdf, siano , dopo la firma , in file .p7m . Quando scadrà il termine per l’esercizio del diritto di compensazione (30 novembre 2016 ) si dovrà attendere che la richiesta di compensazione, che risulterà , dopo l’inserimento operato dal legale , “presentata”, divenga “elaborata” , da lì il professionista potrà scontare con le tasse da pagare .