Ok alla valutazione frazionata della attendibilità delle dichiarazioni di un collaboratore, a condizione che le dichiarazioni giudicate inattendibili non siano anche false. In questo caso la credibilità soggettiva generale del propalante va esclusa a meno che le dichiarazioni mendaci non riguardino altro soggetto o altro reato. In tale ipotesi deve esistere una provata ragione che abbia spinto il collaboratore a mentire e l’onere motivazionale del giudice sarà rafforzato sul punto dell’attendibilità del dichiarante. (Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza n. 36225/15; depositata il 8 settembre)
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