Un paziente rifiuta l’apposizione di un catetere da parte di un infermiere, che con la forza procede all’incombenza : non è invocabile lo stato di necessità perché le condizioni di salute non deponevano nel senso di pericolo imminente di danno grave alla persona, e neanche l’esercizio del diritto, perché vi era il rifiuto espresso dal paziente, quindi ricorso respinto e confermata la sentenza di condanna per violenza privata e lesioni. (Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza n. 38914/15; depositata il 24 settembre)
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