Un soggetto riceve una perquisizione da due carabinieri che a sua volta accusa poiché costoro avrebbero contraffatto non solo il verbale , ma avrebbero provveduto anche a cancellare il numero identificativo di due motori per far configurare il reato: non è esercizio del diritto di difesa poiché non è in <<rigoroso rapporto di connessione funzionale tra l’accusa (implicita od esplicita) formulata dallo imputato e l’oggetto della contestazione nei suoi confronti. (Sez. 6, sent. n. 14042 del 02/10/2014, P.G. in proc. Lizio, Rv. 262972; Sez. 6, sent. n. 5789 del 14/03/1995, Lo Fiego, Rv. 201678).Deve, tuttavia, ritenersi nel caso in esame che il rapporto di connessione funzionale tra l’accusa formulata dall’imputato e l’oggetto della contestazione nei suoi confronti sia venuto meno, non essendo il ricorrente limitato a difendersi, semmai anche negando l’apposizione della propria sottoscrizione sul verbale tacciato di falsità, ma avendo attribuito falsamente agli accusati una circostanziata condotta illecita, costituita da fatti concreti ulteriori (la manomissione delle prove materiali) rispetto alla mera redazione dell’atto asseritamente falso.>>(Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza n. 45078/15; depositata il 10 novembre)
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