Rigettata la questione di costituzionalità della normativa lì dove prevede l’aumento del limiti di reddito di € 1.032,91 per ogni familiare convivente , solo nel penale , e non anche nel civile e nell’amministrativo : è ovvio che sono situazioni diverse , cioè , al contrario, potrebbe apparire sostanzialmente incoerente un sistema che – a risorse economiche limitate – assegni <<lo stesso tipo di protezione, sul piano economico, all’imputato di un processo penale, che vede chiamato in causa il bene della libertà personale, rispetto alle parti di una controversia che coinvolga, o possa coinvolgere, beni o interessi di non equiparabile valore>>. Ecco perché , come già ribadito dalla stessa Corte delle Leggi (n. 270 del 2012; n. 201 del 2006 e n. 350 del 2005) gli onorari dei penalisti sono defalcati (solo) del 30% mentre quella dei civilisti ed amministrativisti del 50% . (Corte cost., Sent., (ud. 21-10-2015) 19-11-2015, n. 237)
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