Il tribunale del Riesame rigetta (ma avrebbe dovuto dichiarare l’inammissibilità) un riesame perché la firma, apposto nell’interesse di due indagati, è illeggibile : la Cassazione annulla perché in calce c’è l’apposizione di un timbro per marche pagate e rilasciata copia a <<Avv….>>, ovvio che si poteva facilmente ricostruite l’attribuibilità del riesame al difensore di fiducia nominato e costituito che era proprio “quello” delle marche ! Infatti, << il requisito della sottoscrizione dell’atto, pur ritenuto elemento indeclinabile dell’atto, superabile solo in presenza di dati inconfutabili in ordine alla paternità dello scritto (Corte di cassazione, Sezione 3^ penale, 30 gennaio 2014, n. 4323), deve intendersi manchevole, con la conseguente inammissibilità dell’atto che presenti siffatta omissione, soltanto ove, pur essendo munito l’atto in questione di un segno grafico di riconoscimento dell’autore, vi sia comunque incertezza sulla legittima provenienza dell’atto; siffatta inammissibilità non ricorre, invece, nel caso in cui la identità del suo autore appaia comunque desumibile dal complessivo esame del documento(Corte di cassazione, Sezione 5^ penale, 3 novembre 2010, n. 38722).E’, d’altra parte, risalente, ma tuttavia non smentita nel susseguirsi del tempo, l’affermazione di questa Corte, secondo la quale per firma (rectius: sottoscrizione) deve intendersi anche un segno grafico che non sia agevolmente decifrabile, purchè sia idoneo, anche in concorso con altri elementi desumibili dall’atto cui essa pertiene, ad identificare il soggetto che era tenuto ad apporla>> (Corte di cassazione, Sezione 1^ penale, 11 giugno 1991, n. 6535).(Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza n. 39535/15; depositata il 1° ottobre)
Condividi questo articolo