Nel procedimento per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato trovano applicazione le regole procedurali proprie del rito penale, per cui il ricorso in cassazione avverso l’ordinanza che decide sulla opposizione alla revoca del gratuito patrocinio deve essere presentato mediante deposito presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, ai sensi degli artt. 582 e 583 cod. proc. pen., senza che abbia efficacia sanante la richiesta a quest’ultimo di inoltro del fascicolo processuale alla cancelleria della Corte di cassazione. (Fattispecie in cui la Corte ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso in quanto notificato alle controparti entro il termine di legge ma non depositato presso la cancelleria del giudice competente). (Dichiara inammissibile, TRIBUNALE BARI, 07/03/2018) (Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza n. 16616/19; depositata il 17 aprile)
Note : al tribunale di Velletri , in violazione del suddetto principio, consentono la proposizione dell’opposizione solo a mezzo dell’iscrizione telematica “civile”, con l’evidente “ falla” che in caso di ricorso in cassazione la cancelleria “civile” non è attrezzata per inviare un ricorso in Cassazione da proporsi nelle forme del rito penale (solo la quarta sezione penale della Corte di Cassazione può decedere il ricorso) ; infatti per il civile occorre notificare il ricorso alla controparte e poi iscrivere a ruolo in Cassazione presso il registro generale civile (il quale rifiuterebbe una siffatta iscrizione) previo deposito al Giudice a quo dell’istanza di trasmissione del fascicolo alla Corte di Cassazione ; per il rito penale invece è necessario solo depositare il ricorso in cassazione presso il Giudice a quo (rispettando i relativi termini di impugnazione).