Un gip dispone restituzione degli atti al P.M. poiché a suo dire ci sarebbe un fatto diverso : l’imputazione era di corruzione (319) per un appartenente ai servizi segreti che, in cambio di € 400.00 si era offerto per portare dalla Svizzera all’Italia 20 milioni di €: il Gip aveva rilevato che il prezzo della corruzione era consistita in realtà nella promessa che il danaro doveva essere diretto ad un frate per la costruzione di un santuario: La Cassazione afferma che questo è un fatto nuovo, non un fatto diverso, perciò è stato abnorme trasmettere gli atti al p.m., doveva semmai decidere sull’imputazione originaria e quindi rinviare a giudizio, mentre sul fatto nuovo avrebbe potuto trasmettere gli atti al pm(Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza n. 32600/15; depositata il 24 luglio)
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