Sommario
CORTE COSTITUZIONALE : LA LEGGE SPAZZACORROTTI E’ INCOSTITUZIONALE. 1
(CORTE COSTITUZIONALE) RICHIESTA DI RITI ALTERNATIVI DOPO LA MODIFICA DELL’IMPUTAZIONE. 1
MORTE DELL’IMPUTATO CONSEGUENZE SULLE STATUIZIONI CIVILI 1
ATTIVITA’ RECUPERATORIA NELLA DIFESA D’UFFICIO.. 2
ISTANZA DI RINVIO PER SCIOPERO A MEZZO PEC. 2
INGIUSTA DETENZIONE (DANNI ULTERIORI SE ALLEGATI NECESSITANO DI ADEGUATA MOTIVAZIONE). 2
STUPEFACENTI E LUCRO DI SPECIALE TENUITA’ (SS UU). 3
INTERCETTAZIONI IN ALTRI PROCEDIMENTI ( SS UU ). 3
CORTE COSTITUZIONALE : LA LEGGE SPAZZACORROTTI E’ INCOSTITUZIONALE
Nella parte in cui consente l’applicazione retroattiva della disciplina in materia di misure alternative alla detenzione ; demolito il principio generale secondo cui le norme processuali non soggiacciono alle regole della successione delle leggi penali sostanziali (irretroattività della norma sfavorevole) (Corte Costituzionale 12 Febbraio 2020)
(CORTE COSTITUZIONALE) RICHIESTA DI RITI ALTERNATIVI DOPO LA MODIFICA DELL’IMPUTAZIONE
L’imputato deve essere rimesso in termini per poter esercitare le scelte sui riti alternativi (Corte Costituzionale, sentenza n. 14/20; depositata l’11 febbraio)
MORTE DELL’IMPUTATO CONSEGUENZE SULLE STATUIZIONI CIVILI
Se il decesso interviene dopo la sentenza di condanna in 1 grado ma prima dell’irrevocabilità , vengono revocate (Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza n. 5425/20; depositata l’11 febbraio)
ATTIVITA’ RECUPERATORIA NELLA DIFESA D’UFFICIO
Non c’è bisogno di attivare il recupero del credito quando consti dagli atti che il soggetto è irreperibile di fatto . Giurisprudenza costante (Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza n. 2923/20; depositata il 7 febbraio)
GRATUITO PATROCINIO
L’avvocato chiede nell’atto introduttivo la distrazione delle spese , ma poi il Giudice gli nega anche la liquidazione dell’onorario perché il suo cliente è stato soccombente , sollevata questione alle SS UU (Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza interlocutoria n. 1988/20; depositata il 29 gennaio)
ISTANZA DI RINVIO PER SCIOPERO A MEZZO PEC
Possibile inviarla a mezzo pec (Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza n. 4655/20; depositata il 4 febbraio) Vedasi i numerosi contributi su questo sito .
INGIUSTA DETENZIONE (DANNI ULTERIORI SE ALLEGATI NECESSITANO DI ADEGUATA MOTIVAZIONE)
“In presenza di una pluralità di lesioni della sfera patrimoniale e personale, riconducibili all’ingiusta restrizione, occorre valutare l’effettiva incidenza e gravità dei pregiudizi ulteriori che giustificano l’incremento dell’indennità calcolata in via aritmetica, imponendosi in tal senso un’adeguata esposizione sia della natura dei danni patiti dal richiedente, sia del loro impatto sulle sue condizioni personali, ciò al fine di ancorare a parametri non astratti la liquidazione del relativo importo. In definitiva, pur essendo stato correttamente riconosciuto in favore di I. un importo maggiore rispetto alla prima incompleta liquidazione, è tuttavia mancato in questo secondo provvedimento un compiuto riferimento alle singole voci di danno allegate dal ricorrente e ai criteri ritenuti idonei a giustificare il riconoscimento della somma ulteriore, non potendo la pur consentita valutazione equitativa dell’indennizzo prescindere da un’adeguata specificazione dei parametri utilizzati, anche nell’ottica di verificare la tenuta logica del percorso argomentativo seguito al fine di operare il necessario incremento della somma da riconoscere”. (Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza n. 4422/20; depositata il 3 febbraio)
UTILIZZABILI LE INDAGINI DIFENSIVE DELL’INVESTIGATORE PRIVATO ANCHE PRIMA DELL’ISCRIZIONE DELLA NOTITIA CRIMINIS
La sanzione d’inutilizzabilità degli atti assunti per rogatoria non si applica ai documenti autonomamente acquisiti dalla parte all’estero direttamente dalle amministrazioni competenti. (In motivazione la Corte ha ulteriormente precisato che, al fine di valutarne l’utilizzabilità nel processo, la disciplina applicabile è quella dettata dall’art. 234 c.p.p. e ss.) (Sez. 3, n. 24653 del 27/05/2009, D., Rv. 244087) e, più in generale, che “E’ legittima l’acquisizione al fascicolo del dibattimento di atti di provenienza estera di natura amministrativa, compiuti al di fuori di qualsiasi indagine penale e come tali non sottoposti al regime delle rogatorie internazionali” (Sez. 2, n. 2471 del 10/10/2014, dep. 2015, Saliou, Rv. 261822). A ciò si aggiunge l’osservazione che “In tema di indagini difensive, è legittima ed utilizzabile l’attività svolta da un investigatore privato, prima della iscrizione della notizia di reato, al di fuori dell’ambito applicativo dell’art. 391-nonies c.p.p., atteso che l’attivazione dello statuto codicistico previsto per l’attività investigativa preventiva è rimessa alla volontà del soggetto, avendo natura del tutto facoltativa” (Sez. 4, n. 13110 del 08/01/2019, Ghisalberti, Rv. 275286). (Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza n. 4152/20; depositata il 31 gennaio)
STUPEFACENTI E LUCRO DI SPECIALE TENUITA’ (SS UU)
Attenuante pienamente applicabile e compatibile con la lieve entità (Cass ss uu udienza 30 01 2020 Presidente Carcano, Relatore Mogini)
INTERCETTAZIONI IN ALTRI PROCEDIMENTI ( SS UU )
Con ordinanza n. 11160 del 2019, era stata rimessa alle Sezioni Unite la seguente questione di diritto: «se il divieto di utilizzazione dei risultati delle intercettazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali le intercettazioni siano state disposte, di cui all’art. 270 cod. proc. pen., riguardi anche i reati non oggetto della intercettazione ab origine disposta e che, privi di collegamento strutturale, probatorio e finalistico con quelli invece già oggetto di essa, siano emersi dalle stesse operazioni di intercettazione». Le Sezioni Unite, con sentenza n. 51/2020, hanno affermato il seguente principio di diritto: «il divieto di cui all’art. 270 cod. proc. pen. di utilizzazione dei risultati di intercettazioni di conversazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali siano state autorizzate le intercettazioni – salvo che risultino indispensabili per l’accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l’arresto in flagranza – non opera con riferimento ai risultati relativi a reati che risultino connessi ex art. 12 cod. proc. pen. a quelli in relazione ai quali l’autorizzazione era stata ab origine disposta, sempreché rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dalla legge». Cassazione Penale, Sezioni Unite, 2 gennaio 2020 (ud. 28 novembre 2019), n. 51 Presidente Carcano, Relatore Caputo