Sommario
DEONTOLOGIA : DIVIETO DI PRODURRE LA CORRISPONDENZA DEL COLLEGA.. 3
DELEGA ALL’INCASSO AL DIFENSORE. 3
ONORARIO NEL GRATUITO PATROCINIO.. 3
DELITTI CONTRO LA FEDE PUBBLICA.. 3
DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO (649 c.p.). 4
CESSIONE DEL CREDITO TRA CLIENTE E DIFENSORE. 4
PERMESSI PREMIO (CORTE COSTITUZIONALE). 4
PRINCIPIO DI IMMUTABILITÀ DEL GIUDICE ( SS UU). 5
GRATUITO PATROCINIO (CORTE COSTITUZIONALE). 5
OBBLIGO DI VERIFICA DELLA NOTIZIA NELLA DIFFAMAZIONE A MEZZO STAMPA.. 5
COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE NEL PROCESSO PENALE PER ULTERIORI PROFILI DI DANNO.. 6
LEGGE PINTO: CUMULO TRA PROCESSO DI COGNIZIONE ED ESECUTIVO.. 6
PROVA CONTRARIA NESSUNA DECADENZA. 6
RISARCIMENTO DANNI ALL’AVVOCATO.. 7
ONORARIO LIQUIDAZIONE GRATUITO PATROCINIO PER PIU’ GRADI DI GIUDIZIO.. 7
COMPLESSITA’ DELL’ATTIVITA’ DEL LEGALE NEL GRATUITO PATROCINIO.. 7
NUOVE INFORMAZIONI PROVVISORIE DALLE SEZIONI UNITE PENALI 9
SPECIFICA ISTANZA DI PATROCINIO NEL PROCEDIMENTO DI SORVEGLIANZA. 9
OBBLIGO DI NOMINARE DIFENSORE D’UFFICIO (NULLITA’ ASSOLUTA). 9
GUIDA IN STATO DI EBBREZZA ALCOOLICA.. 9
DIRITTO DI DIFESA ED ORARIO DELL’UDIENZA.. 10
PRIVATO CHE ATTESTA FALSAMENTE DI NON AVER RIPORTATO CONDANNE. 10
ONORARIO NEL GRATUITO PATROCINIO ( MINIMI TARIFFARI INDEROGABILI) 11
ORDINAMENTO PENITENZIARIO.. 11
PRIVACY NELL’ATTIVITA’ INVESTIGATIVA DIFENSIVA.. 11
LIBERO CONVICIMENTO DEL GIUDICE E QUERELA DI FALSO.. 11
POTERI OFFICIOSI EX ART. 507 C.P.P. 11
PROVA DI RESISTENZA NELL’INUTILIZZABILITA’ 11
DOLO NEL REATO DI FALSE DICHIARAZIONI (GRATUITO PATROCINIO art. 95 d.P.R. n. 115/2002) ED ERRORE INESCUSABILE
Ai fini della integrazione del reato di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 95, in caso di effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l’ammissione al beneficio, non è sufficiente che l’istanza contenga falsità od omissioni, dovendo il giudice procedere ad una rigorosa verifica dell’elemento soggettivo del reato, al fine di escludere l’eventuale inutilità del falso…… Inoltre il relativo errore non è scusabile perché non cade su legge extrapenale . (Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza n. 49572/19; depositata il 6 dicembre)
DEONTOLOGIA : DIVIETO DI PRODURRE LA CORRISPONDENZA DEL COLLEGA
L’art. 28 cod. deon. vieta di produrre o riferire in giudizio la corrispondenza espressamente qualificata come riservata, nonché quella contenente proposte transattive scambiate con i colleghi. La ratio di tale norma è quella di salvaguardare il corretto svolgimento dell’attività professionale e, salve le eccezioni previste espressamente, prevale persino sul dovere di difesa.(Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 17/19; depositata il 23 aprile)
ONORARIO DELL’AVVOCATO
Diamo notizia di questa decisione della Cassazione civile , vertente sul patto di quota lite tra avvocato e cliente che potrebbe salvarsi solo se la stima effettuata dalle parti era, all’epoca della conclusione dell’accordo che lega compenso e risultato, ragionevole, cioè il patto deve essere complessivamente equo , in tuti gli altri casi la pattuizione è nulla (Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza n. 30837/19; depositata il 26 novembre)
DELEGA ALL’INCASSO AL DIFENSORE
Decisione civile importante : l’Avvocato può incassare le somme anche in difetto di procura speciale (come indicatario di pagamento ex art. 1188 comma I cod. civ. ) Cassazione civile, sez. III, sentenza 25/09/2018 n° 22544
ONORARIO NEL GRATUITO PATROCINIO
Non si applica la prescrizione presuntiva (giurisprudenza costante) (Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza n. 29543/19; depositata il 14 novembre)
DELITTI CONTRO LA FEDE PUBBLICA
L’ Avvocato che firma la procura per conto del cliente commette falso ideologico (Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza n. 45451/19; depositata l’8 novembre)
RESCISSIONE DEL GIUDICATO
Non può essere disposta la rescissione del giudicato nei casi in cui l’imputato non conosca l’esistenza del processo per sua colpa, non avendo adempiuto agli obblighi di diligenza verificando lo stato del procedimento su di lui pendente (nella fattispecie la ricorrente aveva ammesso , nella fase delle indagini preliminari, di aver avuto conoscenza dell’esistenza del procedimento penale pendente a suo carico, di essere stata invitata dalla polizia giudiziaria ad eleggere domicilio e di nominare un difensore di fiducia).( Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza n. 44866/19; depositata il 5 novembre)
DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO (649 c.p.)
Tentata estorsione ai danni della sorella non convivente : si applica il regime di procedibilità a querela previsto dall’art. 649 co. II c.p. ( se fossero stati conviventi sarebbe stato applicabile il regime di non punibilità previsto dal 1° comma ) (Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza n. 44863/19; depositata il 5 novembre)
DEONTOLOGIA
L’avvocato ha l’obbligo di fatturare tempestivamente i compensi percepiti (Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 1/19; depositata il 27 febbraio)
CESSIONE DEL CREDITO TRA CLIENTE E DIFENSORE
La cessione è efficace solo quando il credito diviene esistente: se è vero che la cessione può riguardare anche crediti futuri contestati, e dunque eventuali, è altresì vero che essa diventa efficace solo se il credito viene ad esistenza(Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza n. 28002/19; depositata il 31 ottobre)
PERMESSI PREMIO (CORTE COSTITUZIONALE)
Reati ostativi e permessi premio: la Consulta dichiara l’illegittimità costituzionale parziale dell’art. 4-bis O.P. là dove non contempla che, nelle condizioni indicate, il giudice possa concedere al detenuto il permesso premio. (Corte Costituzionale 4 dicembre 2019 (ud. 23 ottobre 2019), sentenza n. 253)
INGIUSTA DETENZIONE
In tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, la condotta dolosa (o di colpa grave) di cui all’art. 314 c.p.p. costituisce una condizione ostativa al riconoscimento del diritto all’equa riparazione solo qualora sussista un apprezzabile collegamento causale tra la condotta stessa e il provvedimento che ha dato luogo alla restrizione cautelare. (Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza n. 42941/19; depositata il 18 ottobre)
PRINCIPIO DI IMMUTABILITÀ DEL GIUDICE ( SS UU)
Questione : «se il principio d’immutabilità di cui all’art. 525, comma 2, cod. proc. pen. richieda la corrispondenza, rispetto al giudice che abbia proceduto alla deliberazione finale, del solo giudice dinanzi al quale la prova sia stata assunta, ovvero anche del giudice che abbia disposto l’ammissione della prova stessa»; «se, ai fini di ritenere la sussistenza del consenso delle parti alla lettura degli atti assunti dal collegio che sia poi mutato nella sua composizione, sia sufficiente la mancata opposizione delle stesse, ovvero sia invece necessario verificare la presenza di ulteriori circostanze che la rendano univoca».Risposta : «il principio d’immutabilità del giudice, previsto dall’art. 525, comma 2, prima parte, cod. proc. pen., impone che il giudice che provvede alla deliberazione della sentenza sia non solo lo stesso giudice davanti al quale la prova è assunta, ma anche quello che ha disposto l’ammissione della prova, fermo restando che i provvedimenti sull’ammissione della prova emessi dal giudice diversamente composto devono intendersi confermati, se non espressamente modificati o revocati»; «l’avvenuto mutamento della composizione del giudice attribuisce alle parti il diritto di chiedere, ai sensi degli artt. 468 e 493 cod. proc. pen., sia prove nuove sia la rinnovazione di quelle assunte dal giudice diversamente composto, in quest’ultimo caso indicando specificamente le ragioni che impongano tale rinnovazione, ferma restando la valutazione del giudice, ai sensi degli artt. 190 e 495 cod. proc. pen., anche sulla non manifesta superfluità della rinnovazione stessa»; «il consenso delle parti alla lettura ex art. 511, comma 2, cod. proc. pen. degli atti assunti dal collegio in diversa composizione, a seguito della rinnovazione del dibattimento, non è necessario con riguardo agli esami testimoniali la cui ripetizione non abbia avuto luogo perché non chiesta, non ammessa o non più possibile». (Cassazione Penale, Sezioni Unite, 10 ottobre 2019 (ud. 30 maggio 2019), n. 41736 Presidente Carcano, Estensore Beltrani, imp. Bajrami, P.M. Finocchi Ghersi)
GRATUITO PATROCINIO (CORTE COSTITUZIONALE)
Patrocinio a spese dello Stato: l’erario deve anticipare onorari di consulenti, notai e custodi (Corte Costituzionale, sentenza n. 217/19; depositata il 1° ottobre)
OBBLIGO DI VERIFICA DELLA NOTIZIA NELLA DIFFAMAZIONE A MEZZO STAMPA
In tema di diffamazione a mezzo stampa o mediante pubblicazioni di tipo giornalistico “on line”, ai fini della configurabilità della scriminante putativa del diritto di cronaca o di critica, non è sufficiente, ai fini dell’adempimento dell’onere di verifica dei fatti riportati e delle fonti, la consultazione dei più noti motori di ricerca e dell’enciclopedia web “Wikipedia”, trattandosi di strumenti inidonei a garantire la necessaria completezza informativa (Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza n. 38896/19; depositata il 20 settembre)
PRESENTAZIONE ISTANZA LIQUIDAZIONE ONORARI DOPO LA CHIUSURA DEL GIUDIZIO (NON VI E’ ALCUNA DECADENZA)
L’art. 83, comma 3 bis, D.P.R. n. 115 del 2002 (T.U. spese giustizia), che ha previsto che il decreto di pagamento debba essere emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta, relativamente ai compensi richiesti dal difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, non prevede alcuna decadenza a carico del professionista che abbia depositato la relativa istanza dopo la pronuncia del detto provvedimento, nè impedisce al giudice di potersi pronunciare sulla richiesta dopo che si sia pronunciato definitivamente sul merito. Detta previsione ha, in realtà, la finalità in chiave acceleratoria, di raccomandare che la pronuncia del decreto di pagamento avvenga contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude il giudizio. (Cass. civ. Sez. II, Sent., (ud. 04-04-2019) 09-09-2019, n. 22448)
COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE NEL PROCESSO PENALE PER ULTERIORI PROFILI DI DANNO
In tema di rapporti fra azione civile ed azione penale, deve escludersi che il danneggiato dal reato che abbia esercitato l’azione risarcitoria nel processo civile sia legittimato a costituirsi parte civile nel processo penale per far valere ulteriori e diversi profili di danno derivanti dalla stessa causa, qualora sia intervenuta la pronuncia di una sentenza di merito, anche non passata in giudicato, nella sede civile.(Fattispecie in cui la Corte ha annullato la statuizione civile del giudice di appello che aveva liquidato alla parte civile il solo danno morale) (Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO MILANO, 18/05/2018) (Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza n. 37296/19; depositata il 6 settembre)
Giurisprudenza pressoché univoca: Cass. pen. Sez. IV Sent., 19/05/2015, n. 24215 (rv. 263735) Cass. pen. Sez. II, 19/06/2002, n. 15472 (rv. 224296)
LEGGE PINTO: CUMULO TRA PROCESSO DI COGNIZIONE ED ESECUTIVO
Varie regole introdotte relativamente al rapporto con la fase esecutiva : adesso si può cumulare in presenza di determinate condizioni e si stabilisce il principio che ai fini della ragionevole durata del processo, il soggetto-creditore nei confronti dello Stato non deve ritenersi gravato dall’onere di promuovere un giudizio volto ad ottenere l’esecuzione dell’obbligo di pagamento nei confronti dello Stato, permanendo in capo allo Stato stesso, senza alcuna soluzione di continuità, l’obbligo di adempiere il pagamento dell’indennizzo Pinto anche oltre il termine che la giurisprudenza convenzionale individua come ragionevole per tale esecuzione. (Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, sentenza n. 19883/19; depositata il 23 luglio)
PROVA CONTRARIA NESSUNA DECADENZA
Giurisprudenza univoca nel ritenere che la parte che abbia omesso di depositare la lista dei testimoni entro il termine di legge ha comunque la facoltà di chiedere la citazione a prova contraria dei testimoni di un’altra parte, poiché il termine perentorio per il deposito della suddetta lista è stabilito a pena di inammissibilità dall’art. 468, comma 1, c.p.p. solo per la prova diretta e non per quella contraria. (Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza n. 28552/19; depositata il 1° luglio)
RISARCIMENTO DANNI ALL’AVVOCATO
Deve essere considerato il prevedibile progressivo incremento reddituale che, notoriamente, caratterizza tale attività.(Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza n. 16913; depositata il 25 giugno)
ONORARIO LIQUIDAZIONE GRATUITO PATROCINIO PER PIU’ GRADI DI GIUDIZIO
Onorario per il patrocinio in più gradi di giudizio: rimessa la questione al Primo Presidente per eventuale assegnazione alle sezioni unite (Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza interlocutoria n. 16212/19; depositata il 17 giugno)
COMPLESSITA’ DELL’ATTIVITA’ DEL LEGALE NEL GRATUITO PATROCINIO
Il dibattimento svoltosi a carico di cinque imputati e alla presenza di diciotto parti civili protrattosi per oltre trenta udienze non è di per sé indicativo del particolare impegno del difensore che ometta di indicare la complessità dei fatti e delle questioni giuridiche trattate (l’avvocato chiedeva una somma superiore ad € 21612,00 già liquidata ) .(Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza n. 12092/19; depositata l’8 maggio)
REVOCA DEL GRATUITO PATROCINIO NEL CASO DI OMESSA INDICAZIONE DELL’IMMOBILE DI PROPRIETÀ DELLA CONVIVENTE (NON AMMESSA)
L’art. 112, comma 1, d.P.R. n. 115/2002 non prevede alcuna ipotesi di revoca del beneficio del patrocinio a spese dello Stato nel caso in cui venga omessa l’indicazione della titolarità di beni immobili o mobili registrati, poiché si tratta di indicatori dai quali poter presumere eventualmente la percezione di redditi superiori al limite previsto per l’ammissione. (Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza n. 18945/19; depositata il 7 maggio)
ATTIVITA’ RECUPERATORIA FUNZIONALE AL PAGAMENTO DA PARTE DELL’ERARIO DELL’ONORARIO NELLA DIFESA D’UFFICIO
Non solo l’esperimento del procedimento monitorio costituisce un passaggio obbligato per poter chiedere la liquidazione dei compensi, ma il difensore deve dimostrare di avere inutilmente esperito la procedura esecutiva, volta alla riscossione dell’onorario. Detto principio di diritto non muta nell’ipotesi in cui il difensore d’ufficio abbia effettuato la propria prestazione professionale in favore di un cittadino residente all’estero (a maggior ragione quando sia residente in un Paese dell’Unione Europea dove, oltre alla circolazione di mezzi e servizi, è prevista la circolazione delle decisioni giudiziarie). (Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza n. 11720/19; depositata il 3 maggio)
AL PROCEDIMENTO DI OPPOSIZIONE AVVERSO IL RIGETTO DI AMMISSIONE AL PATROCINIO DELL’IMPUTATO SI APPLICANO LE REGOLE DEL RITO PENALE
Nel procedimento per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato trovano applicazione le regole procedurali proprie del rito penale, per cui il ricorso in cassazione avverso l’ordinanza che decide sulla opposizione alla revoca del gratuito patrocinio deve essere presentato mediante deposito presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, ai sensi degli artt. 582 e 583 cod. proc. pen., senza che abbia efficacia sanante la richiesta a quest’ultimo di inoltro del fascicolo processuale alla cancelleria della Corte di cassazione. (Fattispecie in cui la Corte ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso in quanto notificato alle controparti entro il termine di legge ma non depositato presso la cancelleria del giudice competente). (Dichiara inammissibile, TRIBUNALE BARI, 07/03/2018) (Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza n. 16616/19; depositata il 17 aprile)
RESTITUZIONE NEL TERMINE DEL SOGGETTO CHE E’ STATO AMMESSO TARDIVAMENTE AL PATROCINIO ( ED EFFICIACIA DELLA NOMINA RESA NEL PROCEDIMENTO INCIDENTALE )
L’inosservanza del termine per provvedere sulla richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, non essendo sanzionabile in termini generali, si risolve in una mera irregolarità, salvo che l’omissione o il ritardo comportino un’effettiva lesione al diritto di difesa dell’imputato. Inoltre l’esito del procedimento incidentale di ammissione al patrocinio a spese dello Stato non incide affatto sulla validità ed efficacia della nomina di un difensore di fiducia: la nomina, ai sensi dell’art. 96 c.p.p., comma 2, è efficace dal momento della dichiarazione resa all’autorità procedente o dalla sua consegna da parte del difensore o dall’invio della raccomandata che la contiene e l’efficacia non è subordinata all’accoglimento dell’istanza di ammissione.I rapporti tra i due procedimenti – principale ed incidentale – si limitano alla efficacia e validità della nomina del difensore di fiducia, effettuata nell’ambito della procedura incidentale di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, nel procedimento principale, se ad esso espressamente si riferisce (Sez. 6, n. 9879 del 16/02/2016 – dep. 09/03/2016, Rexhepi, Rv. 266733), nonchè all’onere, per chi è stato ammesso al patrocinio, di nominare un difensore iscritto nell’apposito albo (D.P.R. n. 115 del 2002, art. 80), ma questo non comporta alcuna interdipendenza tra l’esito delle due procedure: il difensore di fiducia è tale fin dal momento della nomina e resta tale anche se l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ha esito negativo. (Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza n. 16562/19; depositata il 16 aprile)
FALSO IDEOLOGICO
L’atto è falso solo se è basato su falsi dati di fatto: deve ritenersi falso l’atto a contenuto valutativo/dispositivo che sia fondato su falsi dati di fatto – anche allorché questi ultimi costituiscano il presupposto di un vaglio di conformità a legge della situazione oggetto della delibazione e/o che, per giungere alla formulazione dell’enunciato finale, contraddica criteri predeterminati indiscussi o indiscutibili. (Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza n. 13807/19; depositata il 29 marzo)
NUOVE INFORMAZIONI PROVVISORIE DALLE SEZIONI UNITE PENALI
Con le informazioni provvisorie nn. 5, 6, 7 e 8 del 2019, le Sezioni Unite Penali hanno adottano soluzioni in tema di ammissibilità del ricorso di parte civile avverso la pronuncia che dichiara estinto il reato per prescrizione, reato di falsità materiale, conflitto di competenza tra Tribunale e GdP per fatti di lesioni personali colpose e misura della sorveglianza speciale per ragioni di pubblica sicurezza.
SPECIFICA ISTANZA DI PATROCINIO NEL PROCEDIMENTO DI SORVEGLIANZA
Il giudizio dinanzi al Tribunale di Sorveglianza esige una specifica istanza di ammissione al gratuito patrocinio (Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza n. 13152/19; depositata il 26 marzo)
OBBLIGO DI NOMINARE DIFENSORE D’UFFICIO (NULLITA’ ASSOLUTA)
In caso di rinuncia al mandato da parte del difensore è obbligo del giudice, ai sensi dell’art. 97, comma 4, cp.p., nominare un sostituto per garantire all’imputato continuità dell’assistenza come anche effettività del diritto di difesa. (Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza n. 13179/19; depositata il 26 marzo)
GUIDA IN STATO DI EBBREZZA ALCOOLICA
Fatto non punibile ex 131 bis (Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza n. 12863/19; depositata il 25 marzo)
PEC E PROCESSO PENALE (SI NEL PROCEDIMENTO DI CONVALIDA DI DIVIETO DI ACCEDERE A MANIFESTAZIONI SPORTIVE)
Non è inibito alle parti private l’inoltro di domande, istanze e memorie alle cancellerie penali tramite PEC , almeno in ordine ai procedimenti di prevenzione quali quelli per l’emissione del DASPO o di misure di divieto di accesso alle manifestazioni sportive. (Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza n. 11475/19; depositata il 14 marzo)
Cfr i numerosi articoli presenti su questo sito , che consentirebbero un estesione massiva della PEC a tutto il processo penale
DIRITTO DI DIFESA ED ORARIO DELL’UDIENZA
Nulla l’udienza che viene celebrata in un «orario anticipato rispetto a quello riportato nell’ordinanza di differimento del dibattimento», è nullità assoluta se, a causa di tale anticipazione, il difensore di fiducia non abbia potuto partecipare. (Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza n. 11471/19; depositata il 14 marzo)
RESTITUZIONE NEL TERMINE PER SMARRIMENTO DELL’APPELLO DA PARTE DELLA CANCELLERIA (L’AVVOCATO HA L’OBBLIGO DI FARSI METTERE L’ATTESTAZIONE PER DOCUMENTARLO)
Il difensore non si fa attestare l’intervenuto deposito dell’appello che va perduto, non è ammessa la restituzione nel termine : “In assenza di attestazione dell’avvenuto deposito dell’impugnazione, l’asserita evenienza che l’atto di appello sia stato smarrito dagli impiegati della cancelleria è ipotetica e non può essere tenuta in alcuna considerazione”. (Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza n. 11440/19; depositata il 14 marzo)
PRIVATO CHE ATTESTA FALSAMENTE DI NON AVER RIPORTATO CONDANNE
Può essere ritenuto fatto non punibile ex art. 131 bis . La Corte svolge alcune importanti precisazioni sull’elemento soggettivo: “ Inoltre integra il reato di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico, ai sensi del combinato disposto del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 76, e art. 483 c.p., la condotta di colui che, in una autocertificazione sostitutiva diretta alla pubblica amministrazione, dichiari di non avere riportato condanne penali o di non avere procedimenti penali in corso (Sez. 5, n. 27702 del 15/05/2018, Vitetta, Rv. 273478, N. 25469 del 2009 Rv. 243897, N. 16275 del 2010 Rv. 247260, N. 7363 del 2012 Rv. 252098, N. 12710 del 2015 Rv. 263888), considerato che, in tal caso, la dichiarazione del privato viene equiparata ad un atto pubblico destinato a provare la verità dello specifico contenuto della dichiarazione, ivi compresa l’inesistenza di condanne in capo al dichiarante, con la conseguenza che le false attestazioni al riguardo mettono in pericolo il valore probatorio dell’atto, escludendo perciò stesso l’innocuità del falso (cfr. Sez. 5, n. 25469 del 16/4/2009, Spagnolli, Rv. 243897; Sez. 5, n. 16275 del 16/3/2010, Zagari, Rv. 247260). Nondimeno, nella prospettiva della rigorosa prova dell’elemento soggettivo del reato, si è anche affermato che non integra gli estremi dell’elemento soggettivo della fattispecie incriminatrice di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico la condotta di colui che, avendo riportato sentenze di applicazione della pena, attesti, in sede di dichiarazione sostitutiva, di non avere riportato condanne penali; ciò in quanto la peculiare natura e gli effetti della sentenza di patteggiamento può rendere plausibile l’assenza in capo all’imputato della piena consapevolezza e volontà della falsità delle sue dichiarazioni (Sez. 5., n. 41284 del 12 novembre 2018 – dep. 2019, PG contro Di Giovanni, non massimata; Sez. 5, n. 2088 del 17/9/2009, dep. 2010, Muccillo, Rv. 245817). Siffatto principio, da parametrarsi necessariamente alle peculiarità delle concrete fattispecie, fonda sulla natura necessariamente dolosa del reato di cui all’art. 483 c.p., che porta a far ritenere l’esclusione del delitto quando non sia certo il dato dell’elemento soggettivo ed anzi questo si fondi su una eventuale colposa omissione di ulteriore indagine del privato, negligente per non essersi magari meglio informato sui caratteri della dichiarazione da rendere (cfr., in tema di moduli prestampati non chiaramente intellegibili da compilarsi in sede di autocertificazione, Sez. 5, n. 12710 del 27/11/2014, dep. 2015, Peccia, Rv. 263888). (Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza n. 11240/19; depositata il 13 marzo)
ONORARIO NEL GRATUITO PATROCINIO ( MINIMI TARIFFARI INDEROGABILI)
(Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza n. 6686/19; depositata il 7 marzo
ORDINAMENTO PENITENZIARIO
Da diritto e giustizia apprendiamo : Al via i colloqui tramite Skype tra detenuti e familiari . Il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria (DAP), dopo aver sperimentato in alcuni istituti dei progetti pilota, ha deciso di estendere l’installazione e l’utilizzo di una piattaforma di telecomunicazioni che consenta di effettuare videochiamate tramite Skype tra i detenuti e i familiari per garantire le loro esigenze affettive.
PRIVACY NELL’ATTIVITA’ INVESTIGATIVA DIFENSIVA
Pubblicata nella G.U. n. 12 del 15 gennaio 2019 la delibera del Garante Privacy recante le «Regole deontologiche relative ai trattamenti di dati personali effettuati per svolgere investigazioni difensive o per fare valere o difendere un diritto in sede giudiziaria».
LIBERO CONVICIMENTO DEL GIUDICE E QUERELA DI FALSO
La c.d. querela di falso, è procedimento incidentale che riguarda soltanto la prova civile. Nel giudizio penale, infatti, l’attendibilità, “la fede” di un atto del processo viene decisa dallo stesso giudice procedente, senza alcuna specifica procedura, vige cioè la regola di libera valutazione delle prove ai fini della responsabilità penale; per cui gli atti di PP non sono assistiti da alcuna “fede privilegiata” smontabile con la querela di falso.(Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza n. 1361/19; depositata l’11 gennaio)
POTERI OFFICIOSI EX ART. 507 C.P.P.
Si ribadisce che, pur in mancanza di lista testi del pm , Il giudice deve disporre l’integrazione probatoria (Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza n. 1332/19; depositata l’11 gennaio)
PROVA DI RESISTENZA NELL’INUTILIZZABILITA’
Nel caso di inutilizzabilità delle intercettazioni (perché ad es , come nel caso di specie, eseguite presso lo studio del difensore, con impianti diversi da quelli della Procura della Repubblica) il ricorrente deve fornire anche la c.d. “prova di resistenza” altrimenti il ricorso è “aspecifico” (Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza n. 1137/19; depositata l’11 gennaio)