Sommario
RECUPERO ONORARI DELL’AVVOCATO.. 3
APPROVATO IL DISEGNO DI LEGGE “CODICE ROSSO” CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE 4
PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO.. 4
ARMI (A passeggio con un coltello a serramanico in tasca: fatto non punibile) 5
APPROPRIAZIONE INDEBITA A DANNO DELL’AVVOCATO.. 5
CONTEMPORANEITA’ TRA AZIONE CIVILE E AZIONE PENALE. 5
ESTINZIONE DELLA PENA PECUNIARIA PER DECORSO DEL TEMPO (172 C.P.) 6
CONFISCA (LA TUTELA DELL’ACQUIRENTE DEL BENE IN BUONA FEDE PREVALE SULLA CONFISCA PENALE) 6
DECORRENZA DEL TERMINE SEMESTRALE PER LA PROPOSIZIONE DELLA LEGGE PINTO (CONOSCENZA EFFETTIVA) 7
SOSTITUZIONE DEL DIFENSORE (SI RITORNA ALLA DELEGA ORALE) 7
GUIDA IN STATO DI EBBREZZA ED ALCOL-BLOW… 8
FALSO NEL GRATUITO PATROCINIO.. 8
“ULTRATTIVITA’ “ DELLA DICHIARAZIONE DI CONTUMACIA.. 8
ESERCIZIO ARBITRARIO DELLE PROPRIE RAGIONI 8
FORMA DELLA NOMINA DEL DIFENSORE DI FIDUCIA (96 C.P.P.) 9
ABUSO DEL PROCESSO (continue nomine) 9
PERQUISIZIONI ( CEDU) : la normativa non prevede da subito il controllo di un Giudice. 10
CONTINUAZIONE TRA REATI PUNITI CON PENE ETEROGENEE (SS UU) 10
RESCISSIONE DEL GIUDICATO.. 10
ESERCIZIO ARBITRARIO DELLE PROPRIE RAGIONI 11
INCIDENTE DI ESECUZIONE (esplicitazione della data del commesso reato) 11
LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI FATTA DAL GIUDICE (NON POSSONO DEROGARSI I MINIMI TARIFFARI) 11
LA NULLITÀ DELL’INTERROGATORIO DI GARANZIA NON VA DEDOTTA AL TRIBUNALE DELLA LIBERTÀ.. 11
SOSTITUZIONE DI PERSONA E DIFFAMAZIONE PER IL FALSO PROFILO FACEBOOK.. 11
IRREVOCABILITA’ DEL CONSENSO DIFENSIVO ALLA UTILIZZAZIONE DELLE PROVE. 12
INVIO ISTANZA ADESIONE SCIOPERO A MEZZO PEC.. 12
RIFIUTO DEL DIFENSORE DI RICEVERE LA NOTIFICA.. 12
RICONOSCIMENTO VOCALE DELL’INTERCETTATO.. 12
SUCCESSIONE LEGGI PENALI NEL TEMPO (CASS SS UU) 13
BENEFICI PENITENZIARI (CORTE COSTITUZIONALE) 13
NOTIFICAZIONE SENTENZA CONTUMACIALE NEL DOMICILIO ELETTO (SENZA COMPILARE CARTOLINA VERDE) 13
OBBLIGO DI PRESENZIARE ALL’UDIENZA DEL DIFENSORE D’UFFICIO.. 14
OBBLIGO DI FORMAZIONE CONTINUA PER AVVOCATI (PATERNITA’) 14
ISTANZA DI LEGITTIMO IMPEDIMENTO VIA FAX.. 14
SEQUESTRO PROBATORIO CASS SS UU ( VA MOTIVATO ANCHE SE CONCERNE CORPO REATO) 15
SEQUESTRO FINALIZZATO A CONFISCA ALLARGATA CASS SS UU.. 15
NOMINA DEL DIFENSORE (FASE ESECUTIVA) 15
GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE LIQUIDAZIONE GRATUITO PATROCINIO (SPESE LEGALI AL DIFENSORE) 16
CORTE COSTITUZIONALE DICHIARA ILLEGITTIMO L’ART. 656 CPP (SI SOSPENDE SINO A 4 ANNI) 16
OBBLIGO PER L’AVVOCATO DEL PREVENTIVO SCRITTO: IL CNF FA IL PUNTO.. 16
REATI ELETTORALI art. 1 legge n. 96 del 2008. 17
ACCERTAMENTI ALCOOLIMETRICI E ART 114 DISP. ATT . (MANCATO AVVISO AL DIFENSORE) 17
CASS SS UU SU LEGGE GELLI-BIANCO (590 SEXIES C.P.) 17
ONORARIO DELL’AVVOCATO (SSUU) 18
COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE DELLA FIDANZATA DELL’UOMO SPOSATO.. 18
FALSO NEL GRATUITO PATROCINIO.. 18
FURTO AGGRAVATO DI ENERGIA ELETTRICA.. 18
VIDEORIPRESE SUI LUOGHI DI LAVORO.. 18
INTERCETTAZIONI TRA AVVOCATO E CLIENTE. 19
SMS, MESSAGGI WHATSAPP, E-MAIL : NON SONO CORRISPONDENZA.. 19
SS UU : NOTIFICAZIONE AL DIFENSORE ANZICHE’ AL DOMICILIO ELETTO DALL’IMPUTATO 21
RECUPERO ONORARI DELL’AVVOCATO
Non può agire con l’atto di citazione e quindi con il giudizio ordinario di cognizione; non può agire con il procedimento sommario ordinario codicistico previsto dagli articoli 702 bis e segg c.p.c.; può agire con il ricorso per decreto ingiuntivo. La relativa opposizione andrà proposta con il ricorso ex art. 702 bis cpc e segg; (Corte di Cassazione Sezione Unite Civili , dep 23 02 2018 n. 4485/18) Inoltre per proporre il decreto ingiuntivo non c’è più bisogno del parere del consiglio dell’ordine (Cass. ord. n. 17911/2018 del 6.07.2018 Cass. ord. n. 712/18 del 15.012018.)
NOTIFICAZIONI
L’art. 157, comma 1 c.p.p. detta le regole da seguire durante la fase di ricerca del luogo in cui l’imputato sia reperibile. Tuttavia, tale previsione non può essere applicata nella diversa ipotesi in cui non sia necessario ricercare l’imputato avendo lo stesso indicato il luogo in cui ricevere le notifiche con l’elezione di domicilio. (Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza n. 55956/18; depositata il 13 dicembre)
APPROVATO IL DISEGNO DI LEGGE “CODICE ROSSO” CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE
È stato approvato, nel Consiglio dei Ministri n. 29, il disegno di legge “Codice Rosso”, che apporta modifiche al codice di procedura penale, introducendo disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere. Il provvedimento, voluto in particolar modo dal Guardasigilli Alfonso Bonafede, è stato presentato nel corso di una conferenza stampa dello scorso 25 ottobre insieme al Ministro della P.A. Giulia Bongiorno e a Michelle Hunziker, fondatrici dell’associazione “Doppia Difesa”. Le novità. Il disegno di legge recante “Modiche al Codice di Procedura Penale: disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere” offre una corsia preferenziale alle denunce di violenza e introduce rapide procedure per tutte le donne che subiscono maltrattamenti e si rivolgono alla giustizia. Inoltre, la proposta prevede «maggiore tempestività nell’avvio del procedimento penale, per garantire strumenti più efficaci anche in termini di adozione di provvedimenti cautelari o di prevenzione». In particolare, tra le novità vi è l’integrazione dell’art. 347 c.p.p. che dispone l’obbligo per la polizia giudiziaria di dare immediata comunicazione al PM della notizia di reato; in più il magistrato avrà l’obbligo di ascoltare la vittima del reato entro 3 giorni dalla notizia stessa. L’obiettivo è quello di combattere immediatamente i maltrattamenti, la violenza sessuale, gli atti persecutori e le lesioni aggravate, avvenuti in casa. Per prevenire i reati verrà attuato un sistema di formazione per gli operatori delle forze dell’ordine che trattano questi tipi di procedimenti.
PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non si applica dinanzi al Giudice di Pace
(Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza n. 53400/18; depositata il 28 novembre)
INGIUSTA DETENZIONE
L’alibi falso non è sufficiente per negare l’indennizzo per l’ingiusta detenzione patita dall’indagato
(Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza n. 53340/18; depositata il 28 novembre)
OMICIDIO (Automobilista morto dopo lo scontro con una mucca: allevatrice condannata per omicidio colposo)
Fatale l’impatto tra la vettura e l’animale, che era riuscito a raggiungere, in piena notte, una strada statale. Inevitabili gli addebiti di responsabilità a carico della titolare dell’allevamento, ritenuta colpevole per non aver adeguatamente custodito i propri animali. (Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza n. 52122/18; depositata il 20 novembre)
PEC E DIFENSORI
La mancata consegna della notifica dell’atto di citazione in appello effettuata tramite posta elettronica certificata è imputabile unicamente al difensore destinatario che non si sia dotato dei necessari strumenti informatici ovvero che non abbia dato seguito all’avviso del deposito telematico generato dal portale dei servizi telematici, essendo queste carenze imputabili unicamente all’avvocato sprovvisto di un efficiente sistema informatico. (Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza n. 51464/18; depositata il 14 novembre)
ARMI (A passeggio con un coltello a serramanico in tasca: fatto non punibile)
Cancellata in Cassazione la condanna pronunciata in Tribunale. Azzerata l’ammenda di 2mila euro. Per i Giudici di terzo grado, difatti, i dettagli del comportamento tenuto dall’imputato e il fatto che egli non abbia precedenti penali sono sufficienti per parlare di condotta non grave. (Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza n. 51393/18; depositata il 13 novembre)
APPROPRIAZIONE INDEBITA A DANNO DELL’AVVOCATO
Integra il delitto di appropriazione indebita di cui all’art. 646 c.p. la condotta del cliente che, nel ricevere dalla compagnia assicuratrice una somma di denaro imputata al pagamento degli onorari del proprio avvocato, ometta di versare tale somma a quest’ultimo. (Cass. pen. Sez. II, 20/02/2018, n. 20117)
CONTEMPORANEITA’ TRA AZIONE CIVILE E AZIONE PENALE
Se la domanda risarcitoria o restitutoria è proposta sia dinnanzi al giudice civile, sia mediante la costituzione di parte civile nel processo penale e non venga rilevata la violazione del divieto di contemporaneo esercizio della medesima domanda nelle due sedi, l’eventuale contrasto fra giudicati che si viene a determinare si risolve con la prevalenza della sentenza emanata per ultima.(Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza n. 28506/2018; depositata l’8 novembre)
ESTINZIONE DELLA PENA PECUNIARIA PER DECORSO DEL TEMPO (172 C.P.)
Una volta che il credito erariale per pena pecuniaria venga iscritto a ruolo, è soggetto alla sola disciplina relativa alla prescrizione decennale dei crediti erariali, giacché il tempo necessario per l’estinzione della pena decorre dal giorno in cui per il ricorrente è scaduto il termine fissato dalla legge per l’inizio dell’esecuzione spontanea della pena. (Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza n. 53156/18; depositata il 27 novembre)
CONFISCA (LA TUTELA DELL’ACQUIRENTE DEL BENE IN BUONA FEDE PREVALE SULLA CONFISCA PENALE)
Al terzo avente diritto non può essere opposta la generica conoscibilità del sequestro penale vertente sul bene poi oggetto di definitiva confisca, purché risulti a suo favore precedentemente trascritto nei registri immobiliari il diritto reale di garanzia/pignoramento immobiliare, ai sensi dell’art. 2915 c.c..(Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza n. 51043/18; depositata il 9 novembre)
CIRCOSTANZA DEL PARTICOLARE VALORE MORALE (62 N. 1) (negata al marito che uccide la moglie per non farla soffrire più )
(Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza n. 50378/18; depositata il 7 novembre)
PEC E RICHIESTA ASTENSIONE
La Suprema Corte torna ancora una volta sull’utilizzo della PEC nel procedimento penale, ricordando come all’imputato e al suo difensore non è consentito l’utilizzo della PEC come forma generalizzata di comunicazioni o notificazioni, né per la presentazione di istanze. (Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza n. 49459/18; depositata il 29 ottobre)
Giurisprudenza superata (Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza n. 4655/20; depositata il 4 febbraio)
DECORRENZA DEL TERMINE SEMESTRALE PER LA PROPOSIZIONE DELLA LEGGE PINTO (CONOSCENZA EFFETTIVA)
Diamo atto dell’importante decisione della Casssazione civile in materia di legge Pinto : il termine decorre dalla conoscenza effettiva e tale non può desumersi automaticamente dall’invio della pec se manca la prova della avvenuta consegna (Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza n. 27250/18; depositata il 26 ottobre)
SOSTITUZIONE DEL DIFENSORE (SI RITORNA ALLA DELEGA ORALE)
Revirement giurisprudenziale, a distanza di qualche mese dal precedente arresto che aveva “riesumato” la delega scritta per gli avvocati che intendevano farsi sostituire in udienza (Cass. pen. Sez. V Sent., 26/04/2018, n. 26606 dep 11 06 2018 rv. 273304). Ebbene gli Ermellini non condividono il precedente orientamento, sulla base della considerazione che l’applicabilità della disposizione di cui all’art. 9 r.d.n. 1578 del 1933, conv. dalla legge n. 36 del 1934 , che prevede la forma scritta, è stata riformata dalla nuova normativa intervenuta a disciplinare la professione forense (art. 14 L. 247/2012) e quindi si rivela con essa incompatibile ; diversamente , nella decisione n. 26606, si era ritenuto che la vecchia normativa sopravvivesse in base all’art. l’art 65 della legge n. 247 del 2012 che farebbe salve le norme anteriori fino all’entrata in vigore dei regolamenti previsti dalla stessa legge, che non risulterebbero allo stato emanati; ma , argomentano i Giudici del revirement, ciò vale solo in caso di vuoto normativo , e non è il caso in questione , poiché la nuova disciplina ( di rango primario) specificamente dettata per il processo, deve ritenersi immediatamente vigente prevalendo su una materia regolamentare, peraltro molto datata.
Militano poi altre due ragioni che inducono a privilegiare la delega orale : innanzitutto l’ esigenza, molto avvertita dal legislatore dei nostri tempi, di semplificazione (con conseguente esaltazione del ruolo dell’avvocato come custode dei valori della professione, che ne garantisce anche un esercizio responsabile) e , secondariamente, anche un’indagine, di tipo comparatistico: paesi di tradizione giuridica diversa , come la Francia e l’Inghilterra , sia pure con qualche eccezione (in Francia occorre previamente informare il cliente ai sensi dell’art. 6.2 Regolament Intérieur National) , ammettono la delega orale per le sostituzioni del difensore . (Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza n. 48862/18; depositata il 25 ottobre)
FRODE INFORMATICA
L’intestatario della carta prepagata utilizzata per il phishing risponde di frode informatica: colui che concorre con altri , mettendoci la propria carta prepagata, e riceve per questo un compenso , risponde del reato anche sulla base dell’elemento soggettivo nella fattispecie concorsuale , di tipo “indiretto” ossia costituito dall’accettazione del rischio . (Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza n. 48553/18; depositata il 24 ottobre)
GUIDA IN STATO DI EBBREZZA ED ALCOL-BLOW
L’alcol-blow , cioè il dispositivo di rilevazione per il controllo dell’alcol nel respiro è valido anche senza avviso della facoltà di assistenza legale(Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza n. 47761/18; depositata il 19 ottobre)
FALSO NEL GRATUITO PATROCINIO
Confermato orientamento secondo cui le false indicazioni e le omissioni anche parziali «dei dati di fatto riportati nella dichiarazione sostitutiva di certificazione e in ogni altra dichiarazione prevista per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, indipendentemente dalla effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l’ammissione al beneficio», configura il reato ex art. 95 T.U. 115/2002(Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza n. 47760/18; depositata il 19 ottobre)
“ULTRATTIVITA’ “ DELLA DICHIARAZIONE DI CONTUMACIA
Un imputato era stato dichiarato contumace prima dell’entrata in vigore della legge n. 67/14 , però a un certo punto figura come “assente” senza alcuna revoca della contumacia : la Corte di appello respinge l’eccezione relativa alla mancata notifica dell’estratto contumaciale sollevata dal difensore sulla base della considerazione che egli era un contumace che aveva nominato un difensore , quindi era sostanzialmente “assente” ; La cassazione annulla con rinvio perché dalla normativa transitoria (15 bis L. 67/014)
(Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza n. 47452/18; depositata il 18 ottobre)
ESERCIZIO ARBITRARIO DELLE PROPRIE RAGIONI
In tema di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, non può invocarsi nel nostro ordinamento giuridico il concetto della non arbitrarietà della violenza esercitata perché finalizzata alla rieintegra del possesso della cosa di proprietà dell’aggressore, ciò in quanto il nostro ordinamento non riconosce al di fuori delle situazioni di necessità di cui agli artt. 52, 53 e 54 c.p, ipotesi di violenza legittima (Cassazione penale, sezione V, sentenza 18 ottobre 2018, n. 47512).
FORMA DELLA NOMINA DEL DIFENSORE DI FIDUCIA (96 C.P.P.)
La Corte fa il punto su tre orientamenti : 1) le formalità previste dall’art. 96 c.p.p., per la nomina del difensore di fiducia, tenuto conto della quantità e della rilevanza dei diritti e delle facoltà derivanti per legge dal mandato difensivo, nonchè dell’incidenza che il loro esercizio ha sullo svolgimento dell’intero procedimento, non ammettono equipollenti ; 2) i comportamenti concludenti idonei a documentare la riferibilità della nomina all’imputato costituiscono elementi sintomatici dell’esistenza di un rapporto fiduciario tra lo stesso imputato e colui il quale ha svolto di fatto le funzioni di difensore, in quanto la norma di cui all’art. 96 c.p.p., non è una norma inderogabile ma tipicamente ordinatoria e regolamentare, suscettibile, quindi, di una interpretazione ampia ed elastica in “bonam partem” ; 3) Un terzo orientamento, di tipo intermedio, parte dal presupposto che il legislatore richiede una forma determinata per la nomina e la sostituzione del difensore per assicurare, in concreto, l’assistenza difensiva, indefettibile nel processo dialogico come corollario del principio del contraddittorio e espressione del più generale diritto costituzionale alla inviolabilità della difesa, giungendo ad affermare che la norma contiene una duplice prospettazione: una pubblica ed una privata. Una, cioè, relativa agli oneri ed obblighi che incidono sul giudice e sull’ufficio giudiziario e che sono strumentali alla determinazione del soggetto titolare del diritto all’intervento nel processo attraverso gli avvisi e le notifiche. L’altra che attiene al patrocinio in sè, alla parte che ha diritto di intervenire e difendersi. Nella prima prospettazione, la forma è richiesta dalla norma “ad substantiam”, nel senso che non sorge mai l’obbligo di notifica e di avviso nei confronti del difensore nominato senza il rispetto delle forme prescritte. La parte, infatti, non potrà mai eccepire la nullità, per violazione del diritto di difesa, per il mancato avviso, propedeutico all’intervento del difensore, a soggetto designato con forme diverse da quelle imposte dalla legge. Sotto tale profilo ed in tale ambito, l’atto prescritto non ammette equipollenti. Nella seconda prospettazione, invece, la forma è richiesta “ad probationem tantum” e l’atto di nomina e sostituzione può essere desunto, per “facta concludentia”, in quanto viene in considerazione, non l’obbligo di notifica e di avviso gravante sull’ufficio, ma il diritto soggettivo alla difesa . Nel caso in questione , ove un imputato aveva eccepito la irritualità della nomina fiduciaria perché depositata al P.M. e non al Giudice (autorità procedente ex art. 96 co. II° c.pp) e la permanenza della validità delle nomina d’ufficio, la Corte ha aderito all’orientamento interpretativo e non formalistico di cui al punto 2 , ed ha rigettato il ricorso . (Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza n. 47133/18; depositata il 17 ottobre)
ABUSO DEL PROCESSO (continue nomine)
Il continuo avvicendamento di avvocati , senza corrispondere ad una effettiva esigenza difensiva, anche se di per sé facoltà consentita dall’ordinamento , configura un abuso del processo (Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza n. 43593/18; depositata il 2 ottobre)
IL DIFENSORE CHE INVIA COMUNICAZIONI E/O NOTIFICAZIONI VIA PEC AGLI UFFICI GIUDIZIARI NON HA L’ONERE DI VERIFICARNE LA RICEZIONE EFFETTIVA
Dovrebbe essere consentito ai difensori di inviare comunicazioni via pec agli uffici giudiziari senza accollargli alcun obbligo di verificare se il messaggio di posta elettronica sia effettivamente giunto in cancelleria e sottoposto all’attenzione del giudicante. (Cass. Sez. III, C.C: 17 maggio 2018 dep. 1 ottobre 2018, n. 43184 )
PERQUISIZIONI ( CEDU) : la normativa non prevede da subito il controllo di un Giudice
Le perquisizioni non offrono garanzie contro gli abusi : nella fattispecie nessun giudice aveva esaminato la legittimità o la necessità del mandato per la perquisizione della casa, né prima né dopo l’ispezione (Corte EDU, – Sez. I, 27 settembre 2018, Brazzi c. Italia)
CONTINUAZIONE TRA REATI PUNITI CON PENE ETEROGENEE (SS UU)
La continuazione, quale istituto di carattere generale, è applicabile in ogni caso in cui più reati siano stati commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso, anche quando si tratti di reati appartenenti a diverse categorie e puniti con pene eterogenee. Nei casi di reati puniti con pene eterogenee (detentive e pecuniarie) posti in continuazione, l’aumento di pena per il reato satellite va comunque effettuato secondo il criterio della pena unitaria progressiva per moltiplicazione, rispettando tuttavia, per il principio di legalità della pena e del favor rei, il genere della pena previsto per il reato satellite, nel senso che l’aumento della pena detentiva del reato più grave andrà ragguagliato a pena pecuniaria ai sensi dell’art. 135 c.p. (Corte di Cassazione, sez. Unite Penali, sentenza n. 40983/18; depositata il 24 settembre)
RESCISSIONE DEL GIUDICATO
Non può accordarsi se la parte ha eletto domicilio presso il difensore d’ufficio (ancora non era entrato in vigore il nuovo art. 162 co IV° bis c.p.p..)(Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza n. 40324/18; depositata l’11 settembre)
ESERCIZIO ARBITRARIO DELLE PROPRIE RAGIONI
Impedire alla proprietaria di chiudere il cancello di casa è violenza privata(Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza n. 40482/18; depositata il 12 settembre)
INCIDENTE DI ESECUZIONE (esplicitazione della data del commesso reato)
Ai fini di un incidente di esecuzione il Giudice può interpretare la sentenza definitiva chiarendo la data del commesso reato qualora non sia precisamente esplicitata : ciò non comporta violazione all’intangibilità del giudicato) (Corte di Cassazione, Sezione 1 penale: Sentenza dep. 05/09/2018, n. 39943)
LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI FATTA DAL GIUDICE (NON POSSONO DEROGARSI I MINIMI TARIFFARI)
Diamo contezza di questa importante decisione della Cassazione Civile che dispiegherà i suoi effetti in tutti i procedimenti di liquidazione giudiziale degli onorari, quindi anche in tutti i casi di liquidazione per patrocinio a spese dello Stato o difesa d’ufficio. La Suprema Corte ha puntualizzato che quando la liquidazione è fatta dal giudice in sentenza o nella decisione conclusiva di un procedimento (nella fattispecie si trattava di un procedimento ai sensi della legge pinto), gli onorari non possono essere liquidati al di sotto del minimo tariffario in virtù dell’unico riferimento normativo costituito dall’art. 4 Decreto Ministero Giustizia 10 marzo 2014, n. 55 che non è derogato, sul punto, dal Decreto n. 140 del 20 07 2012 , poiché quest’ultimo, è relativo ai soli rapporti tra avvocato e cliente. (Cassazione Civile Ord. Sez. 2 Num. 21487 Anno 2018 dep 31/08/2018)
LA NULLITÀ DELL’INTERROGATORIO DI GARANZIA NON VA DEDOTTA AL TRIBUNALE DELLA LIBERTÀ
Giurisprudenza costante , cfr Cass. pen. Sez. II, 23/10/2012, n. 4818(Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza n. 39084/18; depositata il 28 agosto)
SOSTITUZIONE DI PERSONA E DIFFAMAZIONE PER IL FALSO PROFILO FACEBOOK
Concorso di reati , confermato dalla Corte Suprema (Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza n. 38911/18; depositata il 24 agosto)
IRREVOCABILITA’ DEL CONSENSO DIFENSIVO ALLA UTILIZZAZIONE DELLE PROVE
“E’ irrevocabile il consenso della difesa ad utilizzare le prove precedentemente acquisite mediante lettura dei relativi verbali, espresso dal difensore all’epoca titolare, all’udienza precedente (impegno a prestare il consenso) a quella di effettivo mutamento della persona del giudicante, e non rileva la nomina di un nuovo difensore (nel caso, in aggiunta e non in sostituzione) sulla validità ed irrevocabilità del detto consenso” (Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza n. 38907/18; depositata il 24 agosto)
INVIO ISTANZA ADESIONE SCIOPERO A MEZZO PEC
E’ rituale , poiché nello stesso d.c. era previsto che le istanze dovevano pervenire solo a mezzo pec (parliamo della Corte di Appello di Torino) , ma la cancelleria non l’acclude al fascicolo tempestivamente , ergo è tutto da rifare , annullamento con rinvio(Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza n. 37090/18; depositata il 1° agosto)
COMPENTENZA A DECIDERE SULL’ONORARIO DEL DIFENSORE PER GRATUITO PATROCINIO NELLA FASE INCIDENTALE (RIESAME)
Confermato l’orientamento consolidato : è compente il Giudice del Merito che ha in carico il fascicolo (Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza n. 35220/18; dep 24 07 2018 )
RIFIUTO DEL DIFENSORE DI RICEVERE LA NOTIFICA
Legittima la notifica di citazione a giudizio presso l’avvocato d’ufficio anche se questi abbia dichiarato di non voler ricevere atti dell’imputato (ma adesso è stato introdotto il comma 4 bis all’art. 162 c.p.p.) (Corte di Cassazione, Sezione 1 penale dep. Il 24/07/2018, n. 35199)
RICONOSCIMENTO VOCALE DELL’INTERCETTATO
Ai fini dell’identificazione degli interlocutori coinvolti in conversazioni intercettate, il giudice ben può utilizzare le affermazioni degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria che abbiano asserito di aver riconosciuto la voce dell’imputato, così come qualsiasi altra circostanza o elemento che suffraghi detto riconoscimento, incombendo sulla parte che lo contesti l’onere di allegare oggettivi elementi sintomatici di segno contrario, desumibili dagli atti del processo in considerazione del rito abbreviato, non risultando indispensabile un accertamento tecnico, in considerazione di altri elementi di conferma delle affermazioni della P.G. (Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza n. 34125/18; depositata il 20 luglio)
SUCCESSIONE LEGGI PENALI NEL TEMPO (CASS SS UU)
Questione:– «Se, a fronte di una condotta interamente posta in essere sotto il vigore di una legge penale più favorevole e di un evento intervenuto nella vigenza di una legge penale sfavorevole, debba trovare applicazione il trattamento sanzionatorio vigente al momento della condotta ovvero quello vigente al momento dell’evento». Secondo l’informazione provvisoria diffusa dalla Suprema Corte, al quesito è stata data la seguente soluzione: «Trova applicazione il trattamento sanzionatorio vigente al momento della condotta». Cass., Sez. Un., c.c. 19 luglio 2018, Pres. Carcano, Rel. Caputo, ric. Pittalà (informazione provvisoria)
BENEFICI PENITENZIARI (CORTE COSTITUZIONALE)
Dichiarato costituzionalmente illegittimo l’articolo 58 quater co 4° ordinamento penitenziario nella parte in cui non consente ai condannati all’ergastolo per delitto di sequestro di persona da cui sia derivata la morte del sequestrato, l’accesso ai benefici decorsi 20 anni di pena espiata. (Corte Costituzionale sentenza n. 149 2018 depositata 15 luglio 2018 )
NOTIFICAZIONE SENTENZA CONTUMACIALE NEL DOMICILIO ELETTO (SENZA COMPILARE CARTOLINA VERDE)
Gli notificano un atto che però torna indietro con destinatario sconosciuto , e il postino non compila la cartolina verde recante avviso di ricevimento, che avrebbe dovuto riscontrare l’attività svolta dall’agente postale incaricato della consegna del plico presso il luogo di notifica, quindi notificano al difensore d’ufficio la sentenza contumaciale , proposto incidente di esecuzione viene rigettato e quindi la Cassazione annulla con rinvio : La L. n. 890 del 1982, art. 9, u.c., prevede che nel caso di irreperibilità del destinatario nel luogo indicato per la notificazione l’agente postale incaricato della consegna annota sull’avviso di ricevimento, da lui sottoscritto, l’irreperibilità del destinatario, indicando la data dell’accertamenti), per poi restituire la busta in raccomandazione al mittente.E’ dunque nulla, ai sensi dell’art. 171 c.p.p., lett. c), la (tentata) notificazione a mezzo del servizio postale dell’estratto contumaciale della sentenza di condanna presso il domicilio eletto dall’imputato nel caso in cui l’avviso di ricevimento non rechi, come nella specie: l’attestazione da parte dell’agente postale incaricato della consegna dell’irreperibilità del destinatario dell’atto; la data dell’attestazione; la sottoscrizione dell’agente postale (cfr., ancorchè in riferimento al procedimento di notificazione previsto dall’art. 8 della stessa legge n. 890, Cass. Sez. 1, n. 37281 del 11 luglio 2014, Del Gaudio, Rv. 261185; Cass. Sez. 1, n. 49365 del 26 novembre 2013, Paragliola, Rv. 259023). Quindi , in riferimento alla doglianza di inesistenza del titolo esecutivo per violazione delle norme sulla notifica dell’estratto contumaciale il principio di diritto è : “non sussiste il presupposto richiesto dall’art. 161 c.p.p., comma 4, per la notificazione dell’estratto contumaciale di sentenza di condanna al difensore d’ufficio del destinatario di tale pronunzia quando il precedente tentativo di notificazione, a mezzo del servizio postale, di tale atto a tale persona presso il domicilio da costei eletto nel processo con tale sentenza definito non sia stato dall’agente postale, incaricato della consegna, effettuato nel rispetto delle forme previste dalla L. n. 890 del 1982, art. 9, u.c.”. Inoltre viene offerto riscontro anche alla richiesta di restituzione nel termine per impugnare : la disciplina contenuta nell’art. 175 c.p.p., commi 2 e 2-bis, (nel testo risultante dalle modificazioni recate dalla L. n. 60 del 2105, di conversione del D.L. n. 17 del 2005 e prima di quelle operate dalla L. n. 67 del 2014) quanto alla richiesta di rimessione nel termine per impugnare sentenza contumaciale, si interpreta nel senso che la persona condannata con tale sentenza ha solo l’onere di allegare specificamente il giorno in cui afferma di avere avuto effettiva conoscenza della sentenza medesima, onde consentire al giudice, destinatario di tale domanda, l’accertamento, in funzione della valutazione della tempestività di tale richiesta (entro trenta giorni dalla conoscenza effettiva), del momento – eventualmente diverso da quello allegato dalla parte – in cui è intervenuta con certezza l’effettiva conoscenza della sentenza che l’imputato (ovvero il condannatop cui non sia stato validamente notificato l’estratto contumaciale della sentenza) intende impugnare“. (Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 07-04-2017) 10-07-2018, n. 31326)
OBBLIGO DI PRESENZIARE ALL’UDIENZA DEL DIFENSORE D’UFFICIO
E’ un illecito deontologico qualora si assenti senza che sussista un legittimo impedimento e senza averlo comunicato tempestivamente all’autorità o aver indicato un collega nella difesa.(Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 61/18; depositata il 25 maggio)
OBBLIGO DI FORMAZIONE CONTINUA PER AVVOCATI (PATERNITA’)
La paternità può essere anche rilevante per elidere il relativo obbligo formativo, ma deve essere preventivamente chiesto dall’interessato al competente CDO in modo da consentire le eventuali verifiche (Consiglio Nazionale Forense, sentenza 14 dicembre 2017 – 25 maggio 2018, n. 58)
ISTANZA DI LEGITTIMO IMPEDIMENTO VIA FAX
Si può inviare a mezzo fax l’istanza di legittimo impedimento ma il difensore ha l’onere di verificare se sia stata regolarmente allegata al fascicolo, in caso contrario non si verifica alcuna nullità (Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza n. 30658/18; depositata il 6 luglio)
Contra vedasi Cass. pen. Sez. V Sent., 24/10/2016, n. 535 (rv. 268942)
SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA (ok anche la seconda volta se si superino i limiti a condizione che il primo reato sia estinto)
La, sospensione condizionale della pena può essere concessa una seconda volta anche qualora la pena da infliggere, cumulata con quella irrogata con la precedente condanna, superi i limiti stabiliti dall’art. 163 c.p., a patto che per la prima condanna il reato sia stato dichiarato estinto.
Nel caso di specie, a fronte di una condanna nel 1996 alla pena di sei mesi di reclusione con concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena., estinto nell’anno 2012, l’ulteriore condanna alla pena di anni 1 e mesi 8 di reclusione era stata anch’essa sospesa.( Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 09-01-2018) 22-05-2018, n. 22872
SEQUESTRO PROBATORIO CASS SS UU ( VA MOTIVATO ANCHE SE CONCERNE CORPO REATO)
Il Supremo Collegio, con l’informazione n. 9, ha dato risposta affermativa al quesito relativo alla necessità che anche il decreto di sequestro (o di convalida del sequestro) relativo alle cose che costituiscono corpo di reato debba essere motivato in relazione alla finalità in concreto perseguita per l’accertamento dei fatti. Cass., Sez. un., c.c. 19 aprile 2018, Pres. Carcano, Rel. Andreazza, ric. P.M. in c. Botticelli (informazione provvisoria)
SEQUESTRO FINALIZZATO A CONFISCA ALLARGATA CASS SS UU
L’informazione n. 10 ha invece risolto, anche qui in senso affermativo, la questione controversa relativa al sequestro preventivo finalizzato alla confisca prevista dall’art. 12-sexies d.l. n. 306/1992, conv. in l. n. 356/1992 (attuale art. 240-bis c.p.) e alla possibilità di disporre la misura per uno dei reati presupposti nella forma del tentativo aggravato dall’utilizzo del metodo mafioso ex art. 7 l. n. 203/1991. Cass., Sez. un., c.c. 19 aprile 2018, Pres. Carcano, Rel. De Amicis, ric. Di Maro (informazione provvisoria)
NOMINA DEL DIFENSORE (FASE ESECUTIVA)
La nomina dell’avvocato di fiducia vale solo per la fase processuale indicata, pertanto se nella fase di cognizione era stato individuato un difensore con nomina che si riferiva anche alla successiva (eventuale) fase esecutiva , egli non sarà destinatario delle notifiche nella fase esecutiva: “la nomina del difensore di fiducia per il giudizio di cognizione ha effetto esclusivamente per tale fase processuale e non estende i suoi effetti, salvi i casi espressamente previsti dalla legge, ad eventuali procedimenti esecutivi successivi. Non è pertanto viziata da inosservanza delle norme processuali in materia di contraddittorio l’udienza camerale di cui all’art. 666 c.p.p. per la quale sia stato omesso l’avviso al difensore di fiducia nominato per la fase di cognizione, ancorchè contemplata in tale nomina, genericamente, la eventuale, successiva fase di esecuzione”. Ma qui la giurisprudenza è divisa .(Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza n. 14177/18; depositata il 27 marzo).
Contra Cass. pen. Sez. I Sent., 11/12/2015, n. 14000 (rv. 266609)
GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE LIQUIDAZIONE GRATUITO PATROCINIO (SPESE LEGALI AL DIFENSORE)
Anche se l’ufficio resistente rimane contumace ossia non esplica nessuna attività difensiva , l’avvocato vittorioso nel giudizio di opposizione ha diritto anche alla liquidazione delle spese per la relativa fase. Giurisprudenza pacifica . (Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza n. 7292/18; depositata il 23 marzo)
LIQUIDAZIONE ONORARI DIFENSORE D’UFFICIO (decreto ingiuntivo e verbale di pignoramento mobiliare negativo)
Occorre dar prova del vano e non pretestuoso tentativo di recupero del credito professionale per le vie ordinarie, fino ad eventuali pignoramenti. Pertanto il decreto ingiuntivo non opposto, l’intimazione del successivo atto di precetto e il verbale di pignoramento mobiliare negativo, costituente atto procedurale di incisiva rilevanza, rappresentano fatti dimostrativi dell’infruttuoso esperimento, da parte del difensore d’ufficio, delle procedure volte al recupero dei crediti professionali nei confronti dell’assistito; quindi non è anche ncessario allegare visure della competente conservatoria dei registri immobiliari ovvero del PRA richiesta di informative all’Ufficio del lavoro, come richiesta dal Giudice di Merito che aveva rigettato l’opposizione (Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza n. 7067/18; depositata il 21 marzo)
CORTE COSTITUZIONALE DICHIARA ILLEGITTIMO L’ART. 656 CPP (SI SOSPENDE SINO A 4 ANNI)
Da Ufficio stampa della Corte Costituzionale: “Chi deve scontare una pena, anche residua, fino a 4 anni di carcere ha diritto alla sospensione dell’ordine di esecuzione allo scopo di chiedere e ottenere l’affidamento in prova ai servizi sociali, nella versione “allargata” introdotta dal legislatore nel 2013. È quindi incostituzionale il quinto comma dell’articolo 656 del Codice di procedura penale, che prevede la sospensione solo per pene fino a 3 anni.” (Corte Costituzionale 02 marzo ’18 n. 41)
OBBLIGO PER L’AVVOCATO DEL PREVENTIVO SCRITTO: IL CNF FA IL PUNTO
L’obbligo per l’avvocato di «comunicare in forma scritta a colui che conferisce l’incarico professionale la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale», operativo dal 29 agosto 2017, è stato introdotto dalla l. n. 124/2017 (c.d. Legge per la concorrenza).Alcune questioni importanti sono individuate nell’allegato studio del CNF.
REATI ELETTORALI art. 1 legge n. 96 del 2008
Reato fotografare la scheda votata in cabina (Cass sez. V° n. 9400/18 dep 01 03 2018 )
ACCERTAMENTI ALCOOLIMETRICI E ART 114 DISP. ATT . (MANCATO AVVISO AL DIFENSORE)
Ormai è pacifico dopo l’intervento delle SS UU : occorre distinguere l’ipotesi in cui l’accertamento intervenga “nell’ambito protocollo sanitario e quella in cui sia espressamente richiesta dalle forze di polizia ai fini dell’accertamento alcolimetro”, in quest’ultimo caso si tratta di un vero e proprio atto di polizia giudiziaria, in cui ha facoltà di assistere il difensore dell’indagato e soltanto in relazione al quale, proprio in considerazione della sua vocazione probatoria e della conseguente necessità di un controllo sulla regolarità dell’operato della polizia giudiziaria, il legislatore ha previsto l’avviso ex art. 114 disp. att., cod. proc. pen. (cfr. Sez. U. n. 15453 del 29/01/2016, Giudici, Rv. 266335) (Cass sez. IV° n. 9132/18 dep. 28 02 18)
SS UU : CHI SI OPPONE CONTEMPORANEAMENTE, CON VIOLENZA O MINACCIA, AD UNA PLURALITÀ DI PUBBLICI UFFICIALI COMMETTE PIU’ REATI
Questione : «Se, in tema di resistenza a pubblico ufficiale, la condotta di chi, con una sola azione, usa violenza o minaccia per opporsi a più pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio mentre compiono un atto del proprio ufficio o servizio, configuri un unico reato ovvero un concorso formale di reati o un reato continuato». Risposta «E’ integrato il concorso formale di reati». (Cass., Sez. Un., 22 febbraio 2018, Pres. Di Tomassi, Rel. De Crescienzo, ric. Apolloni , informazione provvisoria)
CASS SS UU SU LEGGE GELLI-BIANCO (590 SEXIES C.P.)
In tema di responsabilità penale, l’esercente la professione sanitaria risponde, a titolo di colpa, per morte o lesioni personali derivanti dall’esercizio di attività medico-chirurgica: a) se l’evento si è verificato per colpa (anche “lieve”) da negligenza o imprudenza; b) se l’evento si è verificato per colpa (anche “lieve”) da imperizia quando il caso concreto non è regolato dalle raccomandazioni delle linee-guida o dalle buone pratiche clinico-assistenziali; c) se l’evento si è verificato per colpa (anche “lieve”) da imperizia nella individuazione e nella scelta di linee-guida o di buone pratiche clinico-assistenziali non adeguate alla specificità del caso concreto; d) se l’evento si è verificato per colpa “grave” da imperizia nell’esecuzione di raccomandazioni di linee-guida o buone pratiche clinico-assistenziali adeguate, tenendo conto del grado di rischio da gestire e delle speciali difficoltà dell’atto medico (Cass., SSUU, sent. 21 dicembre 2017 (dep. 22 febbraio 20189, n. 8770
ONORARIO DELL’AVVOCATO (SSUU)
Si applica il rito sommario «speciale» anche in caso di contestazioni sull’an. (Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, sentenza n. 4485/18; depositata il 23 febbraio)
COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE DELLA FIDANZATA DELL’UOMO SPOSATO
Apprendiamo da Cassazione.net di questa peculiare decisione del Giudice di merito che ha ammesso la costituzione di parte civile di chi si qualifica essere stata legata alla vittima, uomo coniugato, da una relazione di fidanzamento e come tale quindi in una relazione caratterizzata da aspettative di vita in comune. (Tribunale di Vicenza sentenza 140, sezione Gip del 16-02-2018)
FALSO NEL GRATUITO PATROCINIO
L’accertamento del dolo generico non significo che sia in re ipsa nell’omissione o inesattezza del dato reddituale (Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza n. 7192/18; depositata il 14 febbraio)
NOTIFICAZIONI
Elegge domicilio presso il difensore d’ufficio in un atto ove può scorgere anche nome , cognome e numero di telefono dello stesso , ergo il processo in “assenza” è stato validamente celebrato (Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza n. 5363/18; depositata il 5 febbraio)
FURTO AGGRAVATO DI ENERGIA ELETTRICA
L’aggravante di cui all’art. 625, n. 7, c.p., sussiste in relazione al reato di furto di energia elettrica anche nell’ipotesi in cui un soggetto si sia allacciato abusivamente al contatore condominiale.(Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza n. 4939/18; depositata il 1° febbraio)
VIDEORIPRESE SUI LUOGHI DI LAVORO
I luoghi di lavoro, non possono considerarsi “luoghi di privata dimora”, e le riprese che hanno ad oggetto comportamenti non comunicativi non godono di alcuna tutela relativa alle intercettazioni (Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza n. 4744/18; depositata il 1° febbraio)
CORTE COSTITUZIONALE SU GRATUITO PATROCINIO : NON E’ LIQUIDABILE AL DIFENSORE IL COMPENSO PER LE IMPUGNAZIONI DICHIARATE INAMMISSIBILI ( A MENO CHE LA CAUSA DI INAMMISSIBILITA’ SIA SOPRAVVENUTA)
L’ART. 106 co I° T.U 115/2002 che stabilisce che “Il compenso per le impugnazioni coltivate dalla parte non è liquidato se le stesse sono dichiarate inammissibili” va interpretato nell’ambito della sua ratio legis che è quella di scoraggiare la proposizione, a spese dello Stato, di impugnazioni del tutto superflue, meramente dilatorie o improduttive di effetti a favore della parte, il cui esito di inammissibilità sia largamente prevedibile o addirittura previsto prima della presentazione del ricorso; pertanto se la causa di inammissibilità è sopravvenuta – nel caso vi era stata una sopravvenuta carenza di interesse perché la Corte territoriale le cui decisione era stata impugnata aveva rimediato con una propria ordinanza all’errore fatto valere con la doglianza- vengono in soccorso ( e quindi si può evitare una sentenza di illegittimità costituzionale) gli ordinari criteri di ermeneutica che fanno riferimento alla ratio legis . (Corte Costituzionale, sentenza n. 16/18; depositata il 30 gennaio)
INTERCETTAZIONI TRA AVVOCATO E CLIENTE
Un avvocato è accusato del reato di favoreggiamento personale per avere aiutato, mediante consigli ed interventi di natura professionale, dei titolari di un credito usurario , ergo non si applica alle conversazioni telefoniche avvocato/cliente la tutela ex art. 103 co. V° c.p.p., perché quella conversazione è corpo del reato (Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza n. 4116/18; depositata il 29 gennaio)
SMS, MESSAGGI WHATSAPP, E-MAIL : NON SONO CORRISPONDENZA
I dati informatici acquisiti dalla memoria del telefono (sms, messaggi whatsApp, messaggi di posta elettronica “scaricati” e/o conservati nella memoria dell’apparecchio cellulare) hanno natura di documenti ai sensi dell’art. 234 c.p.p.. La relativa attività acquisitiva non soggiace nè alle regole stabilite per la corrispondenza, nè tantomeno alla disciplina delle intercettazioni telefoniche. (Cass. pen., sez. 5, n. 1822 del 16 gennaio 2018).
Orientamento che conferma Cass Sez. 3, n. 928 del 25/11/2015, dep. 2016, Giorgi, Rv. 265991.
LIQUIDAZIONE GRATUITO PATROCINIO: UNA CIRCOLARE (10 01 2018) DEL MINISTERO A CHIARIMENTO (ALTRE INCOMBENZE PER I LEGALI )
Tre sono i punti che la circolare (la si legga qui) intende chiarire :
1)entro quale termine l’avvocato deve depositare l’istanza di liquidazione del compenso spettante per l’attività difensiva prestata in favore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Risposta: l’art. 83 comma 3 bis non ha introdotto un termine di decadenza, pertanto il difensore che “dimentica” di presentare l’istanza di liquidazione al termine della fase può ripresentarla anche dopo (ad es. caricandola sul Siamm o depositandola cartacea in cancelleria secondo le prassi già inaugurate), assumendosi egli il “rischio” di una liquidazione “ritardata”;
2)entro quale termine il magistrato deve provvedere a liquidare il compenso del difensore della parte ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato . Risposta : non vi è per il magistrato alcuna consumazione della potestas decidendi , con lo spirare del termine della fase , anche perché egli può chiedere verifiche reddituali ulteriori , e poiché la revoca dell’ammissione può intervenire molto dopo la definizione (anche entro 5 anni per il processo penale ex art. 112 comma l lett. d T.U. 115/2002); ciò unitamente alla circostanza che i magistrati e i funzionari rispondono degli errori e irregolarità da loro commessi come responsabilità erariale (art. 172 TU 115/02) , fa concludere nel senso della risposta;
3)E’ corretta la prassi adottata da alcuni uffici giudiziari di provvedere sull’istanza di liquidazione degli onorari in esame solo dopo aver ricevuto riscontro da parte degli uffici finanziari circa le condizioni reddituali della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato? Risposta : tale prassi non è corretta perché occorre privilegiare l’ottica di speditezza della procedura di liquidazione, altrimenti il comma 3 bis non avrebbe alcun senso; ma la circolare esprime piena approvazione per quelle prassi introdotte in alcuni uffici giudiziari secondo cui si fa presentare al legale, contestualmente alla richiesta di pagamento, un surplus di documentazione che consenta al Magistrato di verificare la sussistenza dei presupposti per procedere al pagamento: ad es. dichiarazioni dei redditi sino all’anno di conclusione del procedimento; la dichiarazione sostitutiva di atto notorio oppure altra documentazione per il computo del reddito (cedolini pensione, buste paga, ecc.); in mancanza di dichiarazione fiscale, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il reddito o la mancanza di reddito; la documentazione presentata unitamente alla richiesta di ammissione; il provvedimento di ammissione in originale; il certificato di stato di famiglia aggiornato.
Conclusioni: aldilà di alcuni toni trionfalistici con cui son stati accolti i suddetti chiarimenti nei primi commenti pubblicati sui c.d. social (del tipo “liquidazioni più celeri” o “l’avvocato va pagato rapidamente” etc..) in realtà si apre , perché fortemente “apprezzato” dalla Circolare , un nuovo subprocedimento , all’interno di quello già tortuoso e disseminato di ostacoli burocratici che porta alla liquidazione del compenso, atteso che occorre, in buona sostanza, offrire al Magistrato, anche al momento della presentazione della richiesta di pagamento , tutta una serie di documenti che attengono – invece – alla fase di ammissione ( e su cui la legge n. 115 non prevede alcun obbligo di “rinnovazione”).
Cosicchè, alle già ampiamente segnalate criticità dell’istituto, leggasi per tutti lettera del CNF al Ministro del 07 03 2017 (qui) , ove si allude al patrocinio a rischio dell’avvocato (le revoche possono ben giungere alla fine del procedimento e la circolare in commento ne rappresenta ulteriore conferma) e al patrocinio a spese dell’avvocato ( il legale che “rimane” senza ammissione al beneficio per il proprio assistito difficilmente lo abbandona in corso di opera , in più è costretto anche a pagare di tasca propria il consulente di parte da lui stesso nominato) , se ne aggiunge un’altra .
Proviamo allora a illustrare sinteticamente le fasi : a) fase dell’ammissione : produzione istanza , documenti , riscontro ad eventuali richieste integrative etcc..; b) fase della richiesta di pagamento con nuova produzione documentale nel senso auspicato dalla circolare; c) fase del pagamento (comunicazione del provvedimento e incombenti successivi; d) presentazione della fattura : il difensore non può emettere fattura decorsi i 20 gg dalla notificazione del provvedimento di liquidazione, data in cui diverrebbe definitivo , ma solo dopo che l’Ufficio giudiziario gli ha comunicato di aver completato l’iter di “comunicazione” con trasferimento della pratica ad apposito Ufficio (c.d. Ufficio Spese di Giustizia) ; e) pagamento effettivo , che può avvenire anche a distanza di due anni dal momento dell’invio della fattura, e circa dopo 3/5 anni dalla fine della prestazione professionale .
Ora , si dice che il diritto di difesa dei non abbienti , sancito dalla nostra Costituzione all’art. 24 co. III, è previsto anche dalla normativa sopranazionale (articolo 6 CEDU e articolo 47 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea) e non può essere indebitamente “compresso”, ma, sembra, che i timidi tentativi di razionalizzarne la procedura siano messi continuamente in crisi da altrettanti “altolà di settore”.
E non si dica che il difensore ha, a propria tutela , lo strumento della compensazione dei crediti di recente introduzione, perché sono esclusi da tale possibilità quelli previdenziali (sic!) e perché con il meccanismo dello split payment, da Luglio 2017 entrato in vigore , la liquidazione è sempre scomputata dell’iva (22%) e della ritenuta di acconto (20% !!!).
L’unica via, sarebbe, forse , quella di ridisegnare la normativa contenuta nel T.U. n. 115 , tesaurizzando tutte le criticità finora emerse, per risolverle nel senso già indicato da altri Legislatori Europei .
SS UU : NOTIFICAZIONE AL DIFENSORE ANZICHE’ AL DOMICILIO ELETTO DALL’IMPUTATO
Le Sezioni Unite hanno affermato che la notificazione della citazione a giudizio effettuata erroneamente al difensore di fiducia, invece che al domicilio dichiarato o eletto, «produce una nullità a regime intermedio, che non è sanata dalla mancata allegazione da parte del difensore di circostanze impeditive della conoscenza dell’atto da parte dell’imputato» (anche qualora il difensore di fiducia non avesse provato che, pur in presenza del rapporto fiduciario, l’imputato non era a conoscenza dell’atto. ) Cass., SSUU, sent. 22 giugno 2017 (dep. 29 dicembre 2017), n. 58120