VIOLAZIONE NORME SULL’IRREPERIBILITA’ (159 C.P.)
ABUSO DEI MEZZI DI CORREZIONE (571 c.p.)
VIOLAZIONE DEI DOVERI DI ASSISTENZA..
ESERCIZIO ARBITRARIO DELLE PROPRIE RAGIONI
FALSO GROSSOLANO (DA ESCLUDERSI) NELL’ART. 474.
STUPEFACENTI LIEVE ENTITA’ E PENA ILLEGALE.
GUIDA IN STATO DI EBBREZZA (DUE SENTENZE SS UU)
DIVIETO DI FREQUENTAZIONE EX 282 TER C.P.P.
REATO CONTINUATO PER STATO DI TOSSICODIPENDENZA..
AUMENTO LIMITI DI REDDITO NEL PATROCINO A SPESE DELLO STATO PENALE (CORTE COST.)
CONCORSO TRA FALSO EX ART. 474 E RICETTAZIONE.
IMMISSIONE SUL MERCATO DI PRODOTTI PERICOLOSI ( 112, COMMA 2, D.L.GS. N. 206/2005)
GARANZIE DIFENSIVE EX 103 CPP.
DIFFAMAZIONE IN SCRITTI DIFENSIVI (598 C.P.)
BANCAROTTA (DIFFERENZA TRA SEMPLICE E FRAUDOLENTA)
FALSO MATERIALE IN ATTO PUBBLICO
VIOLAZIONE OBBLIGO ASSISTENZA FAMILIARE
UTILIZZABILITÀ DELLE DICHIARAZIONI DEL FALLITO AL CURATORE
MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA (572)
INDIVISIBILITA’ DELLA QUERELA (122 C.P.)
AGGRAVANTE DELL’ESPOSIZIONE A PUBBLICA FEDE NEL FURTO (625 N. 7 )
CONFISCA PER EQUIVALENTE AI DANNI DEL TERZO
POTERI DEL GIUDICE DELL’ESECUZIONE NELLA CONFISCA PER EQUIVALENTE EX 322 TER C.P.
PECULATO ED APPROPRIAZIONE INDEBITA
ESTINZIONE DEL REATO E CAUSE DI NULLITA’
ESERCIZIO ARBITRARIO DELLE PROPRIE RAGIONI
OFFESE IN SCRITTI RIVOLTI ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA
CONFISCA A DANNO DI TERZI ESTRANEI AL REATO
MOTIVI AGGIUNTI (585 co. IV° c.p.p.)
AVVISO ALLA PERSONA OFFESA DELLA RICHESTA DI ARCHIVIAZIONE
RAPPORTO FIDUCIARIO CLIENTE / ASSISTITO
REATI TRIBUTARI E CONFISCA PER EQUIVALENTE
RAPPORTI TRA UFFICIALI DI PG E PUBBLICO MINISTERO
ESTORSIONE ED ESERCIZIO ARBITRARIO DELLE PROPRIE RAGIONI
VILIPENDIO ALLA RELIGIONE CATTOLICA (403 c.p.)
CALUNNIA (PER UN FATTO NON COSTITUENTE REATO)
RESTITUZIONE NEL TERMINE PER IMPUGNARE
RICORSO STRAORDINARIO (625 BIS C.P.P)
QUALIFICA DI INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO PER L’ADDETTO A BANCOPOSTA
REATI EDILIZI – RISTRUTTURAZIONE
STUPEFACENTI – LIEVE ENTITÀ E RIPETITIVITA’
ATTO SOTTOSCRITTO DAL DIFENSORE CON FIRMA ILLEGIBILE
OMICIDIO AGGRAVATO – PRESCRIZIONE – ABUSO DEL PROCESSO
SFRUTTAMENTO DELLA PROSTITUZIONE
RIVELAZIONE DEI SEGRETI D’UFFICIO (326 C.P.)
CONCORSO DI PERSONE NEL REATO DIFFERENZE COL FAVOREGGIAMENTO
TENTATO OMICIDIO E DOLO EVENTUALE
REVOCA TACITA DELLA COSTITUZIONE PARTE CIVILE (82 C.P.P.)
OMESSA DICHIARAZIONE DEI REDDITI (ART. 5 d Lt n. 74/2000)
BANCAROTTA SEMPLICE PER AVER RITARDATO LA RICHIESTA DI FALLIMENTO (217 N. 4 L.F.)
LEGGE DELEGA ED OMESSO VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI (art. 2 d.l.463/83)
DISTURBO DELLE OCCUPAZIONI O DEL RIPOSO DELLE PERSONE (659 C.P.)
REVOCA SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA (168 CO. IV° C.P.)
SOSPENSIONE FERIALE DEI TERMINI NEI REATI DI CRIMINALITA’ ORGANIZZATA
REATO ASSOCIATIVO E REATO FINE
USO LEGITTIMO DELLE ARMI (53 c.p.) e CONFINI DEL SINDACATO DI LEGITTIMITA’
IMMEDIATEZZA DELLA DELIBERAZIONE (525 c.p.p.)
OLTRAGGIO A UN MAGISTRATO IN UDIENZA (343 C.P.)
FRODE SPORTIVA (ART. 1 LEGGE 13 DICEMBRE 1989, N. 401)
ACCESSO ABUSIVO SISTEMA INFORMATICO (615 TER) – COMPETENZA PER TERRIORIO
VALUTAZIONE DELLA PROVA : PRELIEVO EMATICO (NELLA GUIDA IN STATO DI EBBREZZA)
ABNORMITÀ (GIUDICE CHE DICHIARA NULLITÀ PER INDETERMINATEZZA CHE NON SUSSISTE)
DIFETTO DI CORRELAZIONE TRA ACCUSA E SENTENZA (CONCORSO DI PERSONE E FATTISPECIE MONOSOGGETTIVA)
RESTITUZIONE NEL TERMINE PER IMPUGNARE – RINNOVAZIONE ISTRUTTORIA IN APPELLO
NEGATA ADESIONE SCIOPERO AVVOCATI IPOTESI DI NULLITA’ ( ASSOLUTA E A REGIME INTERMEDIO)
SOSPENSIONE DELLA PRESCRIZIONE PER SCIOPERO DEI V.P.O.
SOSTITUZIONE EX 102 C.P.P. E RITI ALTERNATIVI
LEGITTIMO IMPEDIMENTO DEL DIFENSORE
DIFENSORE IMPEDITO E AVVISO UDIENZA DI RINVIO
ARRESTO DOMICILIARE CONDIZIONATO AL BRACCIALETTO
ARRESTO FACOLTATIVO DA PARTE DI AGENTI POLIZIA MUNICIPALE
TENUITA’ DEL FATTO IN CASSAZIONE
NUOVA LEGGE SULLE MISURE CAUTELARI (L. 47/2015)E DIRITTO TRANSITORIO
IMPUTABILITÀ E DISTURBI DELLA PERSONALITA’
RIPARAZIONE PER INGIUSTA DETENZIONE.
12 QUINQUIES ( TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI)
INTERCETTAZIONI e DIVERSO PROCEDIMENTO (270 CPP)
TESTIMONIANZA ASSISTITA (SS UU)
RECIDIVA OBBLIGATORIA EX ART. 99 CO. V° C.P.
REATI TRIBUTARI E CRISI ECONOMICA
DIFFAMAZIONE VIA WEB COMPETENZA PER TERRITORIO
ESERCIZIO ARBITRARIO DELLE PROPRIE RAGIONI E VIOLENZA PRIVATA (393 E 610 CP)
CONFISCA IN CASO DI PRESCRIZIONE DEL REATO (SS UU)
VIZIO DI MOTIVAZIONE : TRAVISAMENTO DEL FATTO E DELLA PROVA
SEQUESTRO PREVENTIVO EDITORIA SU WEB (SS UU)
AGGRAVANTE DELLA DESTREZZA (625 N. 4 C.P.)
RIDUZIONE IN SCHIAVITÙ (600 e 601 c.p.)
TESTIMONIANZA (incidenza del ritardo nell’assunzione)
PROCEDIMENTO GIUDICE DI PACE E TENUITA’ DEL FATTO (SS UU)
IMPUTABILITA’ E DOLO : DUE COSE DIVERSE
MISURE CAUTELARI E REGIME TRANSITORIO DOPO LA L. 47/2015
IMPUTAZIONE COATTA NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO ISCRITTO A CARICO DI IGNOTI
DIVULGAZIONE DI MATERIALE PORNOGRAFICO (600 TER CO. III° C.P.)
MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA (572 C.P.)
CONCOMITANTE IMPEGNO PROFESSIONALE DEL DIFENSORE
RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI ( D. LVO N. 231/2001)
SOSTANZE STUPEFACENTI E TABELLE MINISTERIALI (SS UU)
LIMITI PER LA RICHIESTA DEL RITO ABBREVIATO (CORTE COST.LE)
DIFESA D’UFFICIO (MANCATA INDICAZIONE DEL TELEFONO E DELLO STUDIO)
DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE
MANCATA NOTIFICA AL DIFENSORE NULLITA’ ASSOLUTA
ILLEGALITA’ DELLA PENA E GIUDIZIO DI ESECUZIONE (SS UU)
MISURE DI SICUREZZA (confisca disposta dopo la sentenza dal giudice della cognizione)
APPLICABILITA’ LEGGE DELEGA ABROGAZIONE REATI
VALUTAZIONE DELLA PROVA SCIENTIFICA (TEOREMA DI BAYES )
ESIGENZE CAUTELARI (ATTUALITA’ NELLA RECIDIVA)
DIRITTO DI DIFESA NELLE INTERCETTAZIONI
SOSTANZE STUPEFACENTI E PRINCIPIO DI OFFENSIVITA’
SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA TERMINE ADEMPIMENTO (165 c.p.)
PERQUISIZIONE E SEQUESTRO DI DATI INFORMATICI
OMESSO AVVISO DELL’UDIENZA CAMERALE AL DIFENSORE DI FIDUCIA
EPILESSIA E CAUSE DI ESCLUSIONE DELL’IMPUTABILITA’ NEI DELITTI COLPOSI
MODALITA’ SPEDIZIONE IMPUGNAZIONE A MEZZO PEC DA PARTE DEL PM
POTERI D’UFFICIO DEL GIUDICE EX 507 C.P.P.
DIRITTO DI DIFESA (LEGITTIMO IMPEDIMENTO PER STATO DETENZIONE DOMICILIARE)
REVISIONE DELLA SENTENZA PATTEGGIATA
DELITTO PRESUPPOSTO NEL 648, 648 BIS E TER (BANCAROTTA FRAUDOLENTA E MOMENTO CONSUMATIVO)
RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI (il difensore di fiducia può proporre riesame reale)
CADUCAZIONE MISURA CAUTELARE EX NUOVO ART. 309 c 10° c.p.p.
PUBBLICITA’ DELL’UDIENZA (CORTE COST.LE)
OMESSO VERSAMENTO DI RITENUTE E SOGLIA DI PUNIBILITÀ (ART. 10-BIS D.LGS. 74/2000)
PUBBLICITA’ DELL’UDIENZA NEL PROCEDIMENTO DI SORVEGLIANZA
RESISTENZA A PUBBLICO UFFICIALE
REVOCA DELLA SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA.
RIPARAZIONE PER INGIUSTA DETENZIONE.
TENUITA’ DEL FATTO EX ART. 131 BIS C.P.
PEC E PROCESSO PENALE TELEMATICO
PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
TENUITA’ DEL FATTO EX ART. 131 BIS C.P.
SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA IN EXECUTIVIS (SS UU)
TENUITA’ DEL FATTO EX ART. 131 BIS C.P.
VIOLAZIONE ART 7 CEDU ( TEMPUS REGIT ACTUM E INTERPRETAZIONE GIURISPRUDENZIALE )
LEGGE 16 APRILE 2015 N. 47 IN MATERIA DI MISURE CAUTELARI PERSONALI (RELAZIONE DEL MASSIMARIO)
SCIOPERO DEL DIFENSORE NEI PROCEDIMENTI CAMERALI A PARTECIPAZIONE FACOLTATIVA (SS UU)
TESTIMONIANZA ASSISTITA ( SS UU) (197 bis e 210 c.p.p.)
ART. 615 TER E COMPETENZA PER TERRITORIO (SS UU)
NULLITA’ A REGIME INTERMEDIO (mancato avviso udienza ad uno dei due difensori di fiducia)
PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO (131 BIS C.P.)
PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
RIPARAZIONE PER INGIUSTA DETENZIONE
CONCORSO DI PERSONE E CONNIVENZA NON PUNIBILE (STUPEFACENTI )
SEQUESTRO E CONFISCA (ART. 19 D.LGS. N. 231 DEL 2001) (SS UU)
NON PUNIBILITÀ PER SPECIALE TENUITÀ DEL FATTO
RESPONSABILITA’ CIVILE DEI MAGISTRATI
QUALIFICA DI PUBBLICO UFFICIALE
NOTIFICHE VIA PEC (Prima decisione in materia di processo penale telematico)
OMICIDIO COLPOSO MEDIANTE OMISSIONE
PROCESSO TELEMATICO ( LA PEC È VALIDA ANCHE SENZA FIRMA ELETTRONICA) (TAR)
CONTRADDITTORIETÀ TRA DISPOSITIVO E MOTIVAZIONE
QUERELANTE ED OPPOSIZIONE AL DECRETO PENALE (DICH DI ILLEGITTIMITÀ COST.LE)
STUPEFACENTI E PENE DA RIDERMINARE: FINALMENTE L’INTERVENTO DELLE SEZIONI UNITE
ESIGENZE CAUTELARI (PRESUNZIONE DI ADEGUATEZZA) (corte cost.le)
CONFISCA (autovettura nel reato di spaccio sostanze stupefacenti )
SENTENZA CONTUMACIALE E RESTITUZIONE IN TERMINI
REATI TRIBUTARI E OBBLIGO DI AVVISO CIRCA L’ASSISTENZA LEGALE (114 DISP ATT)
DISASTRO DOLOSO (434 C.P.) CASO ETHERNIT
CIRCOSTANZE ATTENUANTI GENERICHE ( OBBLIGO DI MOTIVAZIONE E DIRITTO INTERTEMPORALE )
NOTA SPESE DELLA PARTE CIVILE (2 sentenze)
PRESCRIZIONE NEI REATI EDILIZI
DECRETO LEGGE IN MATERIA DI CONTRASTO AL TERRORISMO (DECRETO LEGGE 18 FEBBRAIO 2015, N. 7)
VIOLAZIONE OBBLIGHI ASSITENZA FAMILIARE (570 C.P.)
MESSA ALLA PROVA PER ADULTI (ai fini della cornice edittale non rilevano le circostanze)
PENE ACCESSORIE ED INTANGIBILITA’ DEL GIUDICATO
PROCEDIMENTO DI SORVEGLIANZA : MANCATO AVVISO AL DIFENSORE
COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE (delegatus delegare non potest ; il danno morale va comunque provato)
NE BIS IN IDEM E REATI TRIBUTARI (CEDU)
AGGRAVANTE DELL’ABUSO DEI POTERI (61 n. 9)
NULLITA’ NOTIFICA DELLA CITAZIONE
POTERI DEL GIP ex 129 (DOPO L’OPPOSIZIONE A DECRETO PENALE)
DIFESA D’UFFICIO (POTERI DEL SOSTITUTO 97 CO. IV°)
MISURE PREVENTIVE ANTIMAFIA (SS UU)
INTERRUZIONE DELLA PRESCRIZIONE PER CONCOMITANTE IMPEGNO PROFESSIONALE DEL DIFENSORE (SS UU)
REGOLAMENTAZIONE DELLA DIFESA D’UFFICIO
LIBERAZIONE ANTICIPATA SPECIALE E DIRITTO INTERTEMPORALE
CONFISCA E DIRITTI DEI TERZI IN BUONA FEDE (D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 52)
DECADENZA DALLA PROVA TESTIMONIALE PER OMESSA CITAZIONE
DIFFAMAZIONE E NON PUNIBILITA’ EX ART. 598 C.P.
GUIDA IN STATO D’EBBREZZA E LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’
RICORSO STRAORDINARIO IN CASSAZIONE (625 bis c.p.p.)
LETTURA DI ATTI EX ART. 512 PER SOPRAVVENUTA IMPOSSIBILITA’ DI RIPETIZIONE
DIFFAMAZIONE E VERITA’ DELL’ENUNCIATO DIFFAMATORIO
CUSTODIA IN CARCERE E ARRESTI DOMICILIARI – PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA’
OMICIDIO PRETERINTENZIONALE CON DOLO EVENTUALE
TERMINE DI PRESCRIZIONE DELLA PENA IN CASO DI REVOCA DELL’INDULTO ex 172 C.P. (SS UU)
INTRODOTTO DELITTO DI C.D. AUTORICICLAGGIO (3, comma 3, L. 15 dicembre 2014, n. 186.)
VIOLAZIONE NORME SULL’IRREPERIBILITA’ (159 C.P.)
Due imputati irreperibili vengono condannati nei gradi di merito , ma deducono tranne il loro difensore che essendo la fase delle indagini svolte tramite e intercettazioni ed essendo il loro numero di telefono noto alle forze dell’ordine , si sarebbe dovuto tentare anche un contatto telefonico per indirizzare meglio e notifiche ; la Cassazione gli dà ragione affermando che <<Ai fini della rituale emissione del decreto di irreperibilità e della conseguente notifica dell’atto giudiziario presso il difensore di ufficio, secondo quanto prescritto dall’art. 159 c.p.p., le ricerche dell’indagato o imputato, destinatario dell’atto, non devono essere limitate ai luoghi espressamente indicati da detto articolo.La presenza nel testo della norma dell’avverbio “particolarmente”, sta ad indicare che a quei luoghi specificamente menzionati deve essere accordata preferenza ma non che ad essi solo deve essere circoscritta la ricerca del destinatario della notifica, rimanendo salva la possibilità di estenderla altrove e con altri mezzi.In definitiva la ratio della norma è quella di assicurare un’effettiva ed efficace ricerca dell’indagato o imputato in tutti i posti dove, per conoscenze o informazioni acquisite, si presuma possa trovarsi, prima di emettere il decreto di irreperibilità, utilizzando nei modi più efficaci notizie ed informazioni in possesso dell’autorità procedente, prescindendo da rigorosi formalismi, atteso il rilievo costituzionale degli interessi tutelati.Alla stregua di siffatta interpretazione della norma, ispirata a garantire l’effettività del reperimento del destinatario della notifica, al fine di assicurare la conoscenza del procedimento, si deve ritenere che qualora l’autorità procedente sia in possesso del suo numero cellulare e non lo utilizzi nelle ricerche, incorre in una negligente omissione che si traduce nella incompletezza dell’attività di ricerca, inficiando il successivo decreto di irreperibilità ed ogni atto processuale ad esso connesso.Nel caso di specie, gli organi di polizia giudiziaria incaricati della ricerca erano in possesso del numero di cellulare dell’indagato in quanto sottoposto ad intercettazione telefonica. La conoscenza dell’utenza cellulare e la facilità del contatto immediato propria di tale strumento telefonico, dovevano indurre l’autorità inquirente ad avvalersene per ricercare il destinatario della notifica.Il mancato ricorso a tale modalità di ricerca, pur in possesso del numero dell’utenza mobile, rende le ricerche finalizzate all’emissione del decreto di irreperibilità incomplete, proprio in considerazione della facilità del contatto, tale da rendere doveroso il tentativo di ricercare il destinatario della notifica attraverso il telefono cellulare in suo uso e di cui gli organi preposti alla notifica siano a conoscenza, (v. in tal senso Cass. sez. 1, 13.10.2010 n. 5476 rv. 245914).Questa Collegio conosce l’orientamento contrario della Suprema Corte (Cass. sez 2, 29.4.2011 n. 32331, rv 250764, 16.1.2015 n. 2886, rv 262287) fondato sul rilievo che l’utenza cellulare è priva di qualsiasi collegamento certo ad una persona o ad un luogo, a differenza della utenza telefonica fissa, la cui conoscenza permette di allargare la ricerca anche al luogo ove l’utenza è installata, con possibile acquisizione di ulteriori notizie circa l’attuale dimora del ricercato.Tale rilievo non è decisivo al fine di escludere l’estensione delle ricerche anche attraverso il ricorso al telefono cellulare.>>(Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza n. 47746/15; depositata il 2 dicembre)
ABUSO DEI MEZZI DI CORREZIONE (571 c.p.)
Il reato è integrato dall’adozione di comportamenti umilianti, denigratori o psicologicamente violenti nei confronti degli alunni, eziologicamente efficaci a determinare un pericolo per la salute degli allievi.(Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza n. 47543/15; depositata il 1° dicembre)
VIOLAZIONE DEI DOVERI DI ASSISTENZA
Il padre si disinteressa dei figli nel senso che oltre a fargli mancare l’assistenza materiale , non li tiene con se nei giorni stabiliti dal Giudice civile e viene condannato dai giudici di merito sia per il 570 co. II° che per il 388 c.p. : per la Cassazione però il secondo reato non sussiste , perché il provvedimento del giudice , in siffatto contesto , è volto a disciplinare i rapporti tra i due ex coniugi nella gestione della prole , quindi non è violato il bene giuridico tutelato (non è peraltro costituito tanto dall’autorità in sè delle decisioni giurisdizionali quanto dall’esigenza costituzionale dell’effettività della giurisdizione (Cass. Sez. U., n. 36692 del 27/9/2007, Vuocolo, rv. 236937); conclusione è che occorrerà riqualificare il fatto come violazione 570 co. I (in concorso col 570 co. II) (Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza n. 47287/15; depositata il 30 novembre)
ESERCIZIO ARBITRARIO DELLE PROPRIE RAGIONI
Stacca la corrente al condomino debitore pur essendo semplice gestore del residence dove risiede il moroso :rientra nella nozione di soggetto attivo del delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni che può essere anche colui che eserciti un diritto pur non avendone la titolarità, ma agendo per conto dell’effettivo titolare.(Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza n. 47276/15; depositata il 30 novembre)
VIOLENZA SESSUALE
Condannato per violenza sessuale a danno della cognata disabile , la Corte rigetta la censura sull’utilizzabilità delle dichiarazioni della persona offesa , sulla considerazione che basta un maggior rigore nell’iter della motivazione, specie se ella è costituita parte civile , per renderle da sole bastevoli ai fini di una condanna; inoltre la patologia della persona offesa , se non altera la percezione della realtà , non incide assolutamente sull’utilizzabilità della relativa fonte narrativa ; viene invece accolto il motivo sul disconoscimento della circostanza attenuante ex 609 u.c. che esula dalla tematica del fatto svoltosi in ambito familiare , ed attiene più propriamente : ai mezzi, le modalità esecutive, il grado di coartazione esercitato sulla vittima, le condizioni fisiche e mentali di questa, le sue caratteristiche psicologiche in relazione all’età, così da potere ritenere che la libertà sessuale della persona offesa sia stata compressa in maniera non grave, e che il danno arrecato alla stessa, anche in termini psichici, sia stato significativamente contenuto; siccome l’attenuante in parola è stata negata perché << danno non patrimoniale cagionato alla vittima da un soggetto che era anche una figura di riferimento nel nucleo familiare, per lungo tempo, e che, in conseguenza di siffatta condotta, ha anche cagionato conseguenze gravemente destabilizzanti nei suoi rapporti familiari>>, dicono i Giudici che è affermazione apodittica <<per altro verso irrilevante nell’ottica in oggetto, perchè attinente ad un profilo – i rapporti intersoggettivi tra familiari – del tutto estraneo, in sè, alla valutazione che deve presiedere l’esame della diminuente, secondo i parametri sopra richiamati>>(Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza n. 47267/15; depositata il 30 novembre)
MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA
Una donna subisce trattamenti umilianti dal marito che prima tollera e poi denunzia : il Tribunale lo assolve , e la Corte d’appello lo condanna: dice la Cassazione non c’è bisogno di una riassunzione dell’istruttoria o di una motivazione rafforzata perché anche il Primo Giudice ha dato atto di tutto ciò su cui si è basato la Corte d’appello , solo che vi è stato un diverso inquadramento giuridico dato dal fatto che per il Tribunale le condotte antecedenti (prima della denuncia e della separazione) non contavano quindi vie era sporadicità per l’unicità delle ultime vessazioni , per la Corte d’appello invece sì , e la Cassazione dà ragione a quest’ultima perché anche nella fase di convivenza tra i due le vessazioni contano, eccome. (Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza n. 47209/15; depositata il 27 novembre)
FALSO GROSSOLANO (DA ESCLUDERSI) NELL’ART. 474.
Borse offerte in strada, evidente la falsità del marchio; ma il venditore senegalese non è esente da responsabilità penale (era stato assolto dal Giudice di merito e il P.M. ha fatto ricorso per saltum in Cassazione) perché suddetta fattispecie , diversamente da altre dettate nella stessa materia, è costruita come di pericolo astratto, quindi, è ininfluente se la vendita abbia o meno ingannato l’acquirente; e non cozza neanche con il principio di offensività perché con la norma si vuole evitare che il bene , che in questa occasione era facilmente riconoscibile come falso , magari , ad es. in un negozio di un centro storico possa trarre perfettamente in inganno. Anzi , nella fattispecie poteva essere contestata anche la ricettazione che , per giurisprudenza consolidata , può concorrere col 474 (Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza n. 46817/15; depositata il 25 novembre)
STUPEFACENTI LIEVE ENTITA’ E PENA ILLEGALE
Il diritto ad essere giudicati secondo il più favorevole dei trattamenti sanzionatori succedutisi nel tempo è diritto fondamentale della persona, di rilievo costituzionale, con implicazioni in ordine ai principi di proporzionalità, di eguaglianza e della finalità rieducativa della pena. Di conseguenza, deve riconoscersi al giudice della cognizione il potere di rilevarne d’ufficio l’eventuale violazione, pure a fronte di un ricorso per cassazione inammissibile e non contenente censure relative al profilo sanzionatorio, anche se la pena inflitta non travalichi i più favorevoli limiti edittali vigenti; ossia l’illegalità della pena sussiste anche quando la stessa rientri nella cornice edittale della disciplina sopravvenuta: è il caso della modifica normativa occora all’art. 73 co V° T U 309/90 (Cass. pen. Sez. Unite, 26/06/2015, dep 25 11 2015 n. 46653)
GUIDA IN STATO DI EBBREZZA (DUE SENTENZE SS UU)
“La circostanza aggravante di aver provocato un incidente stradale non è configurabile rispetto al reato di rifiuto di sottoporsi all’accertamento per la verifica dello stato di ebbrezza, stante la diversità ontologica di tale fattispecie incriminatrice rispetto a quella di guida in stato di ebbrezza”. Quindi converrebbe al guidatore rifiutare l’alcoltest quando cagiona un incidente stradale,perché sarebbe nelle condizioni di poter chiedere il lavoro di pubblica utilità , interdetto invece , per via dell’applicazione dell’aggravante , a chi viene monitorato
“Il rinvio alle stesse modalità e procedure previste dal comma 2, lett. c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione, contenuto nel secondo periodo dell’art. 186 C.d.S., comma 7, dopo le previsioni relative alla sospensione della patente di guida ed alla confisca del veicolo, deve intendersi limitato alle sole modalità e procedure, contenute nell’art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada, che regolano il sistema della confisca del veicolo, con esclusione del rinvio alla disciplina del raddoppio della durata della sospensione della patente di guida, qualora il veicolo appartenga a persona estranea al reato; conseguentemente, la durata della sospensione della patente di guida, quale sanzione amministrativa che accede al reato di rifiuto, compresa, ai sensi dell’art. 186, comma 7, secondo periodo, tra il minimo di sei mesi ed il massimo di due anni, non deve essere raddoppiata nel caso in cui il veicolo appartenga a persona estranea al reato“.(Corte di Cassazione, sez. Unite Penali, sentenza n. 46624 e 46625/15; depositate il 24 novembre).
DIVIETO DI FREQUENTAZIONE EX 282 TER C.P.P.
Argomento che ha dato luogo a dei contrasti di giurisprudenza (ad es. su applicazione cumulativa di divieto locale e personale ) ; nella fattispecie si ribadisce che l’eccessiva genericità nella indicazione del divieto è censurabile (Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza n. 46488/15; depositata il 23 novembre)
LESIONI COLPOSE
Piovono pezzi di intonaco, massima << L’amministratore di condominio è penalmente responsabile, ex art. 677 c.p., laddove non si attivi al fine di tutelare le parti comuni dell’edificio condominiale, adoperandosi per evitare danni a persone e cose, ciò facendo a prescindere da una specifica autorizzazione da parte dei condomini.>>; ovvio che l ‘amministratore del condominio riveste una specifica posizione di garanzia,rilevante ai sensi del. 40 cpv. c.p.. (Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza n. 46385/15; depositata il 23 novembre)
INDUZIONE INDEBITA 319 TER
Un giudice civile , in collaborazione con un suo intermediario, prospetta alla persona offesa che solo dietro pagamento di una certa cifra potrà scongiurare un sequestro ante causam della sua azienda , ma la persona offesa va agli incontri col registratore ed all’ultimo si presenta con la polizia , la Cassazione riqualifica il reato da consumato a tentato: “nel caso in cui l’evento non si verifichi per la resistenza opposta dal privato alle illecite pressioni del pubblico agente non è configurabile l’induzione consumata, ma solo quella tentata. …In questo caso, l’agente pubblico ha abusato della sua qualità, ma ha posto in essere un tentativo di induzione del privato a dare o a promettere indebitamente un’utilità, senza riuscire nel suo intento, perchè, l’evento non si è verificato proprio per la resistenza del privato (Sez. 6^, 11 aprile 2014, n. 32246, Sorge)”.(Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza n. 46071/15; depositata il 20 novembre)
REATO CONTINUATO PER STATO DI TOSSICODIPENDENZA
Di nuovo ribadito che lo stato di tossicodipendenza è un indizio fra tanti : distanza cronologica tra i fatti criminosi, modalità della condotta, sistematicità ed abitudini programmate di vita, tipologia dei reati, bene protetto, omogeneità delle violazioni, causali, stato di tempo e di luogo(Sez. 2, n. 49844 del 03/10/2012 – dep. 21/12/2012, Gallo, Rv. 253846)(Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza n. 46063/15, depositata il 20 novembre).
AUMENTO LIMITI DI REDDITO NEL PATROCINO A SPESE DELLO STATO PENALE (CORTE COST.)
Rigettata la questione di costituzionalità della normativa lì dove prevede l’aumento del limiti di reddito di € 1.032,91 per ogni familiare convivente , solo nel penale , e non anche nel civile e nell’amministrativo : è ovvio che sono situazioni diverse , cioè , al contrario, potrebbe apparire sostanzialmente incoerente un sistema che – a risorse economiche limitate – assegni <<lo stesso tipo di protezione, sul piano economico, all’imputato di un processo penale, che vede chiamato in causa il bene della libertà personale, rispetto alle parti di una controversia che coinvolga, o possa coinvolgere, beni o interessi di non equiparabile valore>>. Ecco perché , come già ribadito dalla stessa Corte delle Leggi (n. 270 del 2012; n. 201 del 2006 e n. 350 del 2005) gli onorari dei penalisti sono defalcati (solo) del 30% mentre quella dei civilisti ed amministrativisti del 50% . (Corte cost., Sent., (ud. 21-10-2015) 19-11-2015, n. 237)
TRUFFA (METODIO STAMINA)
Su ricorso del P.M. in sede la Cassazione annulla con rinvio l’ordinanza del Tribunale del Riesame di Brescia che aveva a sua volta annullato la misura degli arresti domiciliari per il titolare del metodo stamina , fondamentalmente perché , secondo i Giudici di Piazza Cavour, l’aver rispettato tutte le tappe pubblicizzate per la erogazione della terapia non basta per obliterare il requisito dell’induzione in errore , risiedente nel pagare somme ingenti per sottoporsi ad una terapia illegale, in quanto disconosciuta dalle autorità sanitarie competenti, accompagnata da assicurazioni di ottenere quanto meno delle chances di guarigione o di miglioramento rispetto alle specifiche patologie da cui erano affetti. Massima : <<La configurabilità del reato di truffa non è esclusa, anzi è aggravata dal comportamento di quei soggetti che inducendo in errore le persone c.d. a disagio, promettano loro un miglioramento della situazione psichica, con un’attività di stimolazione del cervello, attraverso il ricorso ad una somministrazione di farmaci non autorizzati dal ministero ed in assenza di un effettivo controllo medico. In ciò si sostanzia l’elemento oggettivo del reato, rilevando, a tal fine, la particolare condizione di un soggetto, come determinata dalla sua fragilità di fondo o da situazioni contingenti.>>(fattispecie analoga a Scientology) (Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza n. 46119/15; depositata il 20 novembre)
TRUFFA CONTRATTUALE
Gli artifici o raggiri possono vertere anche su elementi accessori del contratto a condizione che risultino determinanti ai fini della conclusione del contratto, altrimenti è solo illecito civile(Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza n. 45726/15; depositata il 18 novembre)
CONCORSO TRA FALSO EX ART. 474 E RICETTAZIONE
Un soggetto viene fermato dai carabinieri mentre usciva dal portone di un edificio portando con sè un grosso borsone che conteneva capi di pelletteria (borse, portafogli, cinture) con marchi di note aziende risultati contraffatti. Condannato sia per falso che per ricettazione , e quindi i due reati possono concorrere perché è principio acquisito nella giurisprudenza di legittimità che il delitto di commercio di prodotti con segni falsi può concorrere con il delitto di ricettazione, <<in quanto la fattispecie astratta dell’art. 474 cod. pen. non contiene tutti gli elementi costitutivi della ricettazione previsti dall’art. 648 cod. pen.. Ed invero il reato (ex art. 474 cod. pen.) può essere commesso dallo stesso autore della contraffazione o dell’alterazione o da un soggetto che ha acquistato i prodotti, successivamente commerciati, senza la consapevolezza iniziale della falsità del marchio o dei segni distintivi. Solo in questi casi manca un elemento costitutivo della fattispecie della ricettazione: nel primo caso dell’acquisto da terzi di cose provenienti da delitto e nel secondo caso dell’elemento soggettivo del dolo (Cass. sez. 5^, 5.11.1999 n. 14277)>>.(Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza n. 45711/15; depositata il 18 novembre)
RICETTAZIONE DOLO EVENTUALE
Confermato orientamento secondo cui per configurare la ricettazione basta accettare il rischio della provenienza illecita del bene (Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza n. 45704/15; depositata il 18 novembre)
IMMISSIONE SUL MERCATO DI PRODOTTI PERICOLOSI ( 112, COMMA 2, D.L.GS. N. 206/2005)
Mette in commercio 58 palline igroscopiche denominate Seven Color Cry Stal Ball pericolose per la salute pubblica, ritirate dal commercio con provvedimento del Ministero della Salute del 15 luglio 2009: condannato , anche se ne aveva la mera disponibilità senza aver venduto , ciò bastando per configurare il fatto tipico(Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza n. 45635/15; depositata il 17 novembre)
GARANZIE DIFENSIVE EX 103 CPP
Pronunciandosi su una vicenda in cui il tribunale del riesame aveva respinto la richiesta difensiva per presunta violazione delle garanzie di cui all’art. 103 cod.proc.pen. per non essere state eseguite la perquisizione ed il sequestro personalmente dal P.M., né previo decreto motivato di autorizzazione del G.i.p., ma direttamente dalla polizia giudiziaria, la Cassazione, – nell’accogliere la tesi difensiva secondo cui la ratio delle garanzie è quella di impedire alla p.g., in special modo se sprovvista di un decreto del P.M., di procedere a perquisizione in uno studio legale e prendere cognizione, anche se solo informalmente, di atti rilevanti per l’esercizio del diritto di difesa -, ha ribadito che le guarentigie previste dalla legge processuale non vengono meno nel caso in cui lo studio professionale risulti cointestato ad altro avvocato nominato difensore di fiducia del collega professionista indagato, con la conseguente nullità degli atti compiuti ove quelle prescrizioni non siano rispettate.(Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza n. 45637/15; depositata il 17 novembre)
FAVOREGGIAMENTO
Ruba un computer del marito da cui si sta separando e lo minaccia di non restituirglielo a meno che non rinunzi ad una pretesa di € 50.000,00 : condannata lei per estorsione, ed il suo avvocato per favoreggiamento reale perché quest’ultimo aveva offerto riparo al computer trafugato ; non significa nulla che il reato presupposto del favoreggiamento , ossia il furto, non era punibile ex 649 c.p., perché suddetta causa di non punibilità è di natura strettamente personale .(Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza n. 45313/15; depositata il 13 novembre)
DIFFAMAZIONE IN SCRITTI DIFENSIVI (598 C.P.)
<<non è applicabile, qualora le espressioni offensive siano confermati in scritti inviati a soggetti che non siano i legittimi contraddittori del procedimento, in quanto l’operatività dell’esimente – funzionale al libero esercizio del diritto di difesa – deve restare circoscritta all’ambito del giudizio, ordinario od amministrativo nel corso del quale le offese siano profferite, a condizione che siano pertinenti all’oggetto della causa o del ricorso amministrativo (cfr. Sez. 5^, n. 7633 del 18/11/2011, Rv. 252161) con la conseguenza che essa non è applicabile qualora le espressioni offensive siano divulgate in altra sede (Sez. 5^, n. 20058 del 06/11/2014).>>(Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza n. 45173/15; depositata l’11 novembre)
BANCAROTTA (DIFFERENZA TRA SEMPLICE E FRAUDOLENTA)
La differenza tra la bancarotta fraudolenta documentale e quella semplice consiste nell’elemento psicologico che, nel primo caso, viene individuato nel dolo generico, costituito dalla coscienza e volontà dell’irregolare tenuta delle scritture, con la consapevolezza che ciò renda impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio dell’imprenditore; e, nel secondo caso, dal dolo o indifferentemente dalla colpa, che sono ravvisabili quando l’agente ometta, rispettivamente, con coscienza e volontà o per semplice negligenza, di tenere le scritture. Ne consegue che il dolo generico che caratterizza il reato fraudolento, dovendo consistere nella consapevolezza e volontà che l’irregolare tenuta delle scritture renda impossibile la ricostruzione del patrimonio, non può corrispondere e non può essere ritenuta sovrapponibile alla pura e semplice volontà di non tenere quelle stesse scritture. La differenza tra i due elementi psicologici richiamati sta nel fatto che soltanto il primo di essi, e cioè quello che caratterizza la bancarotta fraudolenta, deve risultare arricchito di componenti soggettive che afferiscano esplicitamente al tema della messa in pericolo dell’interesse dei creditori ad una ricomposizione completa ed esaustiva delle scritture sociali attinenti a tutte le iniziative economiche della società: un interesse che, a sua volta, viene generalmente desunto da indicatori precisi quali la consistenza del materiale documentale tenuto in violazione di legge, oppure la correlazione di tale condotta con attività distrattiva che il disordine contabile appaia destinata, per l’appunto, a celare.(Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza n. 45186/15; depositata l’11 novembre)
CALUNNIA
Un soggetto riceve una perquisizione da due carabinieri che a sua volta accusa poiché costoro avrebbero contraffatto non solo il verbale , ma avrebbero provveduto anche a cancellare il numero identificativo di due motori per far configurare il reato: non è esercizio del diritto di difesa poiché non è in <<rigoroso rapporto di connessione funzionale tra l’accusa (implicita od esplicita) formulata dallo imputato e l’oggetto della contestazione nei suoi confronti. (Sez. 6, sent. n. 14042 del 02/10/2014, P.G. in proc. Lizio, Rv. 262972; Sez. 6, sent. n. 5789 del 14/03/1995, Lo Fiego, Rv. 201678).Deve, tuttavia, ritenersi nel caso in esame che il rapporto di connessione funzionale tra l’accusa formulata dall’imputato e l’oggetto della contestazione nei suoi confronti sia venuto meno, non essendo il ricorrente limitato a difendersi, semmai anche negando l’apposizione della propria sottoscrizione sul verbale tacciato di falsità, ma avendo attribuito falsamente agli accusati una circostanziata condotta illecita, costituita da fatti concreti ulteriori (la manomissione delle prove materiali) rispetto alla mera redazione dell’atto asseritamente falso.>>(Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza n. 45078/15; depositata il 10 novembre)
FALSO MATERIALE IN ATTO PUBBLICO
Medico del Pronto Soccorso redige certificato , ma poi successivamente inserisce un annotazione : non lo può fare a nulla rilevando che agisca per ristabilire la verità effettuale in quanto la <<certificazione medica del Pronto Soccorso acquista carattere definitivo in relazione ad ogni singola annotazione ed esce dalla sfera di disponibilità del suo autore nel momento stesso in cui la singola annotazione viene registrata, laddove l’annotazione clinica oggetto dell’alterazione in questione è successiva alla redazione dello stesso certificato del Pronto Soccorso>>.(Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza n. 44874/15; depositata il 9 novembre)
FALSO IN ATTO PUBBLICO
Il CUD rilasciato dal sostituto di imposta non è un certificato amministrativo(Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza n. 44879/15; depositata il 9 novembre)
INGIUSTA DETENZIONE
Se un soggetto è consapevole dell’attività criminale altrui, e tiene comportamenti idonei ad essere percepiti come indicativi di una sua contiguità ad essa, incorre in colpa grave (Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza n. 44828/15; depositata il 9 novembre)
MANCATO AVVISO AD UNO DEI DUE DIFENSORI ED OBBLIGO DI INFORMATIVA A CARICO DELL’ALTRO REGOLARMENTE AVVISATO
Interessante decisione della Corte che afferma anzitutto che il mancato avviso avviso ad uno dei difensori determina una nullità a regime intermedio (Sez. Un. 25-6-97 n. 6, Gattellaro, rv. n. 208163; Sez. Un. 27-6-2001, Di Sarno, rv. n. 219229; Sez. Un. 16-7-2009 n. 39060, rv. n. 244188) che deve essere eccepita a opera dell’altro difensore al più tardi immediatamente dopo gli atti preliminari, prima delle conclusioni qualora il procedimento non importi altri atti, in quanto il suo svolgersi (in udienza preliminare, riesame cautelare o giudizio) presume la rinuncia all’eccezione.
Il clou del ragionamento sta però tutto nella sottolineata importanza del ruolo “informativo” del difensore (Sez. Un. Rv.249651, cit.). <<Ciò è peraltro conforme anche alla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, che ha enucleato l’esistenza, a carico del difensore, di uno specifico onere informativo, deplorando la mancanza di comunicazione all’interno della posizione difensiva (C. Eur. Dir.Uomo, Grande Camera, 18-10-2006, Hermi c/ Italia; C. Eur Dir Uomo 28- 2-2008, Demebukov c/ Bulgaria). In questa prospettiva, anche la Corte costituzionale ha sottolineato che il dovere di lealtà gravante sul difensore non implica collaborazione con l’autorità giudiziaria ma certamente comporta che anche l’attività della difesa debba convergere verso la finalità di un processo di ragionevole durata, poiché si tratta di un risultato il cui perseguimento deve essere posto a carico di tutti i soggetti processuali, una volta rispettate le insopprimibili garanzie difensive.>>(Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza n. 44670/15; depositata il 6 novembre)
OBBLIGO DI MOTIVAZIONE
L’obbligo di motivazione si attenua in caso di sanzioni prossime al minimo edittale.(Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza n. 44359/15; depositata il 3 novembre)
VIOLAZIONE OBBLIGO ASSISTENZA FAMILIARE
Lascia due lavori e rimane senza reddito , ma non per questo viene esentato da pena , anzi , il fatto non è configurabile , per questa condotta deprecabile, nemmeno come tenue ex 131 bis c.p.(Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza n. 44683/2015; depositata il 6 novembre)
UTILIZZABILITÀ DELLE DICHIARAZIONI DEL FALLITO AL CURATORE
Non si applica al fallito , nel momento in cui rilascia dichiarazioni al curatore fallimentare, la disciplina di cui all’art. 63, comma 2, c.p.p., che prevede l’inutilizzabilità delle dichiarazioni rese all’autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria da chi, sin dall’inizio, avrebbe dovuto essere sentito in qualità di imputato. (Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza n. 44575/15; depositata il 4 novembre)
MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA (572)
Subisce vessazioni dal suocero e cognato che sono suoi datori di lavoro : è mobbing “parafamiliare” e si applica in pieno l’art. 572 c.p.p, quindi ricorsi degli imputati rigettati .(Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza n. 44589/15; depositata il 4 novembre)
INDIVISIBILITA’ DELLA QUERELA (122 C.P.)
Non si applica l’indivisibilità della querela se si è di fronte a concorso formale di reati (orientamento già consolidato) quindi ci vuole querela per ognuno dei soggetti distintamente danneggiati. (Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza n. 44392/15; depositata il 3 novembre)
DETENUTI
Con la circolare 2 novembre 2015, il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria del Ministero della Giustizia ha dettato le regola per l’accesso ad internet da parte dei detenuti(Circolare 2 11 2015 M di G )
AGGRAVANTE DELL’ESPOSIZIONE A PUBBLICA FEDE NEL FURTO (625 N. 7 )
Il navigatore satellitare è oggetto esposto alla pubblica fede, in quanto destinato in modo perpetuo al servizio del veicolo. (Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza n. 44171/15; depositata il 2 novembre)
CONFISCA PER EQUIVALENTE AI DANNI DEL TERZO
Confiscati titoli dati in pegno ad una banca (terzo) , il Tribunale del Riesame rigetta il ricorso della stessa banca , affermando che l’interesse di quest’ultima è sempre recessiva rispetto al potere ablatorio del giudice penale (che tutela l’esigenza della collettività ): la Cassazione annulla affermando che non è sempre così , ma <<Quello che il giudice deve operare, invero, non è un automatico e totale assoggettamento del terzo all’interesse pubblico, bensì un bilanciamento, per quanto possibile ovvero nella misura ottimale, tra quest’ultimo e l’interesse privato, come recentemente sottolineato per un caso affine da un arresto di questa stessa Sezione (Cass. sez. 3^, 18 maggio 2011 n. 36293, per cui, premesso che pure il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente può investire anche il diritto di proprietà di titoli già pignorati in favore di terzi, puntualizza che spetta al giudice di merito valutare il “necessario bilanciamento fra l’interesse pubblico alla non dispersione definitiva dei beni nella disponibilità dell’indagato e la tutela delle ragioni del terzo creditore estraneo al reato”).L’interesse pubblico presidiato dal diritto penale e nelle cautele procedurali preventivamente concretizzato e presidiato, in effetti, non può essere inteso come una sorta di inevitabile e incontenibile rischio rispetto agli interessi privati, nel senso che la sussistenza dell’interesse pubblico estingua senza alcuna valutazione del caso concreto l’interesse privato in modo totale anche qualora titolare dell’interesse sia un soggetto in buona fede, cioè del tutto estraneo alla condotta criminosa, pena la configurazione – ictu oculi non corrispendente ai fondamentali principi giuridici, sia comunitari sia interni ù di una sorta di responsabilità oggettiva cui viene correlato un trattamento parimenti oggettivamente sanzionatorio.>>(Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza n. 44010/15; depositata il 2 novembre)
OMISSIONE DI LAVORI IN EDIFICI O COSTRUZIONI CHE MINACCIANO ROVINA(677 C.P.P.) –TERMINE PERENTORIO PER L’ AMMISSIONE ALL’OBLAZIONE
La domanda dell’imputato di essere ammesso all’oblazione deve essere presentata prima della dichiarazione di apertura del dibattimento. Si tratta di termine perentorio (Sez. 1, n. 8852 del 12/05/1999 – dep. 13/07/1999, Nolano V. ed altri, Rv. 214067). La perentorietà del termine impone di interpretare il disposto dell’art. 162 bis c.p., comma 5 – in base al quale la domanda può essere riproposta sino all’inizio della discussione finale del dibattimento di primo grado – nel senso che, trattandosi della medesima domanda, le condizioni per essere ammesso all’oblazione devono sussistere prima della dichiarazione di apertura del dibattimento e non possono essere acquisite successivamente. In effetti, la natura perentoria dei termini per l’ammissione all’oblazione si desume dalla natura stessa dell’istituto e dalla funzione che essi svolgono. L’istituto risponde, infatti, ad un chiaro scopo di deflazione della repressione penale.
Nel merito : il pericolo di rovina può riguardare anche solo una parte dell’edificio(Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza n. 43697; depositata il 29 ottobre )
MISURE DI PREVENZIONE
Mutato recedente orientamento negativo , adesso è impugnabile in appello il diniego di confisca, al pari della revoca del sequestro: <<il sequestro non costituisce nè un presupposto applicativo nè un momento procedimentale ineludibile rispetto alla confisca e allora è evidente, sotto un profilo logico-sistematico, che la nozione di “revoca del sequestro” comprende anche i casi di diniego della confisca, suscettibili anch’essi di appello da parte del pubblico ministero (Sez. 5, n. 494 dell’1 ottobre 2014)>>. (Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza n. 43794/15; depositata il 29 ottobre)
POTERI DEL GIUDICE DELL’ESECUZIONE NELLA CONFISCA PER EQUIVALENTE EX 322 TER C.P.
Il giudice della cognizione se ne è dimenticato ? La relativa decisione di ablazione può essere legittimamente assunta da quello dell’esecuzione, infatti non è pena accessoria , ma misura ripristinatoria obbligatoria (sanzione principale); in virtù di tale obbligatorietà , se ne può occupare dopo il passaggio in giudicato il G.E. .(Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza n. 43397/15; depositata il 28 ottobre)
PECULATO ED APPROPRIAZIONE INDEBITA
Condannato per peculato addetto alla lavorazione della Posta prioritaria presso il Centro di meccanizzazione postale con le mansioni di smistamento e ripartizione dei plichi, la cui attività, pertanto, rientra nelle sole mansioni esecutive e d’ordine, prive di qualsiasi carattere di autonomia e decisionalità, ecco perché La Corte annulla con rinvio , la relativa condotta appropriativa dovendo essere ricondotta alla meno grave ipotesi di cui all’art. 646 c.p., aggravata dall’abuso della relazione di ufficio e prestazione d’opera ai sensi dell’art. 61 c.p., comma 11.(Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza n. 43464/15; depositata il 28 ottobre)
EQUA RIPARAZIONE
La Corte affronta il tema del quantum della liquidazione , dato di partenza è costituito dal parametro aritmetico (individuato, nella somma di Euro 235,82 per ogni giorno di detenzione in carcere ed in quella di Euro 120, 00 per ogni giorno di arresti domiciliari, in ragione della ritenuta minore afflittività della pena)… non è vincolante in assoluto e il giudice potrà derogarvi in senso ampliativo (purché nei limiti del tetto massimo fissato dalla legge) oppure restrittivo.. da quest’ultimo punto di vista << il Collegio ritiene di aderire all’indirizzo giurisprudenziale di cui, in ultimo, all’arresto di questa sez. 4 n. 6742 del 9.10.2014, Rizzo ed altro, rv. 263131, secondo cui è illegittima la decisione con cui il giudice riduce automaticamente l’importo da liquidarsi per l’ingiusta detenzione, determinato secondo il criterio aritmetico, per il solo fatto che il soggetto abbia già subito precedenti periodi di sottoposizione a regime carcerario (In motivazione, la Corte, nell’annullare l’ordinanza che aveva operato detta riduzione, ha precisato che l’esistenza di una precedente esperienza carceraria può avere, secondo i casi, sia un effetto di riduzione della sofferenza cagionata dalla carcerazione, sia un effetto di massimizzazione di quella sofferenza)>>. (Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza n. 43373/15; depositata il 27 ottobre)
DIFFAMAZIONE A MEZZO STAMPA
E’ certamente errata l’affermazione in base alla quale, nell’esercizio del diritto di cronaca, il requisito della verità sia irrilevante: esso viceversa costituisce il presupposto stesso del diritto di critica.(Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza n. 43080/15; depositata il 26 ottobre)
ESTINZIONE DEL REATO E CAUSE DI NULLITA’
Cosa deve fare il giudice se il reato è prescritto ? Ci sono 3 orientamenti , la corte accoglie quello secondo cui il principio di immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità sancito dall’art. 129 c.p.p., impone che nel giudizio di cassazione, <<qualora ricorrano contestualmente una causa estintiva del reato e una nullità processuale assoluta e insanabile, sia data prevalenza alla prima, salvo che l’operatività della causa estintiva non presupponga specifici accertamenti e valutazioni riservati al giudice di merito, nel qual caso assume rilievo pregiudiziale la nullità, in quanto funzionale alla necessaria rinnovazione del relativo giudizio (Sez. 4, n. 36896 del 13/06/2014, Volpato, Rv. 260299)>>.(Corte di Cassazione, Sez. III Penale, sentenza n. 42703; depositata il 23 ottobre)
ESERCIZIO ARBITRARIO DELLE PROPRIE RAGIONI
La Corte fa il quadro di tutti gli orientamenti enucleabili sul tappeto: <<in ordine al “diritto” arbitrariamente tutelato (primo elemento strutturale della fattispecie), la giurisprudenza, in modo costante, ha riconosciuto che esso non necessariamente debba essere oggettivamente esistente, ben potendo essere anche solo putativamente supposto (purché la supposizione non sia arbitraria o pretestuosa) dall’autore del delitto Cass. n. 7911/1997, in quanto la ricorribilità al giudice (prevista dalla norma) va intesa come possibilità di fatto, indipendentemente dalla fondatezza dell’azione e dall’esito eventuale della stessa. Sotto il profilo della “titolarità” del diritto, la giurisprudenza ha affermato che il reato può essere consumato anche da chi, agendo (in modo arbitrario) per la realizzazione del preteso diritto, non ne sia titolare, perché ai fini della configurabilità del reato, rileva che l’agente si comporti come se fosse il titolare della situazione giuridica e ne eserciti le tipiche facoltà v. da ultimo: Cass. n. 23322/2013;l’autore del reato può essere anche chi agisce quale mero negotiorum gestor, espressione adoperata dalla scienza giuridica e dalla legge per designare l’istituto previsto dall’art. 2028 c.c.. ..Sotto il profilo dell’individuazione della “persona offesa”, il reato ricorre anche nell’ipotesi in cui l’atto aggressivo sia rivolto contro un soggetto terzo, diverso dal diretto antagonista nel rapporto giuridico controverso. Quanto poi all’oggetto della richiesta, infine, esso non deve eccedere dall’ambito del contenuto del preteso diritto, perché la parte eccedente costituirebbe una pretesa illegittima con conseguente immutazione del titolo del reato in estorsione o rapina. Sotto il profilo dell’elemento psicologico il dolo consiste nella consapevolezza dell’uso della violenza o della minaccia finalizzata all’esercizio di un diritto in modo arbitrario, senza fare ricorso al giudice. Il dolo, per il suo contenuto, costituisce l’elemento discretivo tra il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e quello, come nel caso che qui rileva, di estorsione. Entrambi gli illeciti sono sovrapponibili sotto il profilo fattuale (uso della violenza o della minaccia), ma si differenziano per l’elemento psicologico che nell’un caso (art. 392 e 393 c.p., è l’intento di realizzare un diritto senza ricorrere al giudice) e nell’altro (art. 629 c.p.) l’intento di conseguire un profitto ingiusto.Sul tema vanno segnalati due distinti Orientamenti giurisprudenziali che si sono affermati nel corso del tempo. In base al primo v. Cass. n. 705/2013 e Cass. n. 51433/2013 si è sostenuto che, quale che sia la intensità e la gravità della violenza o della minaccia, esorbita dalla fattispecie di cui agli artt. 392 e 393 c.p., l’azione che miri all’attuazione di una pretesa non suscettibile di tutela avanti all’autorità giudiziaria, mentre secondo l’altro indirizzo giurisprudenziale la gravità e l’intensità della condotta materiale non sono (ex se) elementi indifferenti nel qualificare il fatto in termini di estorsione piuttosto che di esercizio arbitrario delle proprie ragioni v. fra le altre, da ultimo: Cass. n. 17785/2015;Cass. n. 32795/2014; Cass. n. 19239/2013. Va sul punto segnalato che questo secondo filone giurisprudenziale è condivisibile nella misura in cui la violenza eccessiva rispetto alla realizzazione del diritto è comunque dimostrativa di una volontà che trascende l’idea della realizzazione del diritto con mezzo violento, per assurgere a vera e propria volontà di sopraffazione sulla vittima, aspetto quest’ultimo di particolare rilievo quando la violenza o la minaccia sia indirizzata verso soggetti estranei al rapporto giuridico conteso>> (Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza n. 42807/15; depositata il 26 ottobre)
idem come sotto
REATI FALLIMENTARI
Sì alla custodia cautelare disposta prima della dichiarazione di fallimento(Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza n. 43082/15; depositata il 26 ottobre)
OFFESE IN SCRITTI RIVOLTI ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA
Non punibilità limitata al relativo giudizio nel corso del quale le offese sono state proferite, a condizione che siano pertinenti all’oggetto della causa , perciò se un avvocato viene fatto oggetto di un offesa in occasione di un esposto al Consiglio dell’ordine , non può invocarsi l’esimente ex 598 c.p. perché l’offensore non è parte del relativo procedimento disciplinare , quindi la sentenza del Giudice di Pace che aveva assolto l’imputato va annullata. (Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza n. 43033/15; depositata il 26 ottobre)
CONFISCA A DANNO DI TERZI ESTRANEI AL REATO
Al figlio dell’indagato vengono sequestrati alcuni veicoli e motocicli, nonchè un conto corrente a lui formalmente intestato, ma va annullato perché occorre dimostrare la costante disponibilità dei beni da parte dell’indagato , ciò al di fuori della presunzione di illecita accumulazione patrimoniale riservata dalla L. n. 575 del 1965, art. 2 ter, al proposto, difatti :<< In relazione alle doglianze avanzate dal ricorrente deve innanzi tutto rammentarsi come ai fini della confisca di beni intestati a terzi correlati all’applicazione di misure di prevenzione incombe sull’accusa l’onere di dimostrare rigorosamente, sulla base di elementi fattuali, connotati dai requisiti della gravità, precisione e concordanza, l’esistenza di situazioni che avallino concretamente l’ipotesi del carattere puramente formale di detta intestazione, e, corrispondentemente, del permanere della disponibilità dei beni nella effettiva ed autonoma disponibilità di fatto del proposto (ex multis Sez. 2, n. 6977 del 9 febbraio 2011, Battaglia e altri, Rv. 249364). Per altro verso si è costantemente evidenziato come il concetto di disponibilità indiretta da parte del proposto evocato dalla L. n. 575 del 1965, art. 2 ter, non può ritenersi limitato alla mera relazione naturalistica o di fatto con il bene, ma va esteso, al pari della nozione civilistica del possesso, a tutte quelle situazioni nelle quali il bene stesso ricada nella sfera degli interessi economici del prevenuto, ancorchè il medesimo eserciti il proprio potere su di esso per il tramite di altri (ex multis Sez. 1, n. 6613 del 17 gennaio 2008, Carvelli e altri, Rv. 239359).>>(Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza n. 42605/15; depositata il 22 ottobre)
OMISSIONE DI ATTI D’UFFICIO
Tizio è imputato nella sua qualità di responsabile dell’Ufficio tecnico di un Comune, di avere omesso di comunicare alla p.o. l’esito di analisi chimiche effettuate sulla natura inquinante delle acque di scolo che attraversavano un fondo di sua proprietà, malgrado richiesta e diffida : il fatto tipico c’è (pacifica linea interpretativa tracciata dalla Corte, che ha ormai da tempo stabilito il principio secondo cui, in tema di delitto di omissione di atti d’ufficio, il formarsi del silenzio-rifiuto alla scadenza del termine di trenta giorni dalla richiesta del privato costituisce un inadempimento integrante la condotta omissiva richiesta per la configurazione della fattispecie incriminatrice (Sez. 6^, n. 45629 del 17/10/2013, dep. 13/11/2013, Rv. 257706; Sez. 6^, n. 7348 del 24/11/2009, dep. 2010, Di Venere, Rv. 246025; Sez. 6^, n. 5691 del 06/04/2000, Scorsone, Rv. 217339).), piuttosto bisognava indagare se l’imputato fosse l’organo competente ad emettere la relativa decisione. (Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza n. 42610/2015; depositata il 22 ottobre)
STALKING (612 bis c.p.)
Condannata una madre che , contravvenendo al divieto di intrattenere contatti con la figlia, imposta dal Tribunale dei Minori , la seguiva e tallonava. (Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza n. 42566/15; depositata il 22 ottobre)
MOTIVI AGGIUNTI (585 co. IV° c.p.p.)
La Corte fa il punto sulla questione (Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza n. 42386/15; depositata il 21 ottobre)
AVVISO ALLA PERSONA OFFESA DELLA RICHESTA DI ARCHIVIAZIONE
L’espressione “violenza alla persona” ex art. 408 comma 3 bis, c.p.p. ha suscitato interpretazioni divergenti , ad es non è chiaro se comprenda le sole condotte di violenza fisica o includa anche quelle di minaccia, e se, di conseguenza, il reato di cui all’art. 612 bis c.p. sia incluso fra quelli per i quali il citato art. 408 prevede l’avviso alla persona offesa, quindi rimessione alle Sezioni Unite(Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza n. 42220/15; depositata il 20 ottobre)
RAPPORTO FIDUCIARIO CLIENTE / ASSISTITO
La Corte ribadisce la rilevanza del rapporto fiduciario in relazione ad una notifica effettuata irritualmente presso il difensore, anziché presso il domicilio dell’imputata: egli deve informare la sua cliente , se no la notifica spiega ugualmente i suoi effetti, a meno che il difensore non dimostri che non vi era possibilità di informare il cliente : << Anche se resta la possibilità che in un singolo caso concreto l’informazione non sia stata trasmessa per causa di forza maggiore, ovvero per negligenza o dolo del professionista, oppure per dolo o negligenza dell’interessato, consegue dalla citata giurisprudenza che una deduzione che, come nel caso di specie, neghi l’avvenuta informazione dell’imputato, deve farsi necessariamente carico, almeno, della prospettazione di cause alternative che neutralizzino le aspettative connesse alla fisiologia del rapporto fiduciario. L’onere in questione non può quindi ritenersi soddisfatto dalla mera affermazione secondo cui il difensore non avrebbe comunicato l’avviso al proprio assistito, poiché “non vi è alcun obbligo per il difensore di comunicare al cliente la notifica di un atto del processo, se il cliente ha eletto il domicilio in un luogo diverso dal suo studio”. Al contrario, la parte deve non solo rappresentare al giudice di non aver avuto conoscenza dell’atto, ma anche avvalorare l’affermazione con elementi che la rendano credibile (Sez. 6, n. 1668 del 6.11.2014, Colucci)>>(Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza n. 41815/15; depositata il 19 ottobre)
REATI TRIBUTARI E CONFISCA PER EQUIVALENTE
Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente nei confronti degli organi di una persona giuridica per reati tributari , applicabile nel caso di patteggiamento ex art 445 c.p.p. in riferimento all’art. 322 ter c.p., sia nei casi in cui è obbligatoria che in quelli in cui è facoltativa , non è applicabile quando sia possibile il sequestro di beni direttamente connessi all’illecito. La Corte fa il punto della situazione . (Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza n. 41842/15; depositata il 19 ottobre)
INVIO DI ISTANZA A MEZZO FAX
Ancora una volta la Corte ribadisce che non è invalida l’istanza di impedimento assoluto trasmessa via fax, ma la parte che si duole del mancato esame della stessa deve verificare che sia giunta a destinazione,.(Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza n. 41498/15; depositata il 15 ottobre)
con ciò però “dimenticando” che secondo le SS UU 40187/2014 accedono a quell’orientamento che non subordina l’invio del fax alla verifica suddetta
SOTTRAZIONE FRAUDOLENTA AL PAGAMENTO DI IMPOSTE (ART. 11. DLT 10/03/2000, N. 74) – OBBLIGO DI MOTIVAZIONE DEL TRIBUNALE DEL RIESAME
Occorre sempre provare in che cosa sia consistito il contributo del terzo .
Ai fini della sussistenza del fumus commissi delicti il Giudice del Riesame deve valutare, in maniera puntuale e coerente, non solo gli elementi probatori offerti dalla pubblica accusa ma anche quelli offerti dall’indagato, non potendo avere riguardo nella detta valutazione solo all’astratta configurabilità del reato. (Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza n. 41216/15; depositata il 14 ottobre)
RAPPORTI TRA UFFICIALI DI PG E PUBBLICO MINISTERO
Interessante provvedimento della Procura di Trento : gli organi di polizia giudiziaria devono evitare di segnalare alla procura l’opportunità di adottare misure cautelari in caso di trasmissione di notizie di reato che hanno per oggetto maltrattamenti familiari o atti persecutori in generale. Spetta infatti al magistrato assumere eventuali determinazioni in tal senso e la polizia può intervenire direttamente, se lo ritiene necessario. (Procura della Repubblica di Trento circolare n. 17 del 13 ottobre 2015)
ESTORSIONE ED ESERCIZIO ARBITRARIO DELLE PROPRIE RAGIONI
La Cassazione fa il punto della situazione soffermandosi sull’elemento soggettivo che fa da criterio discretivo : << …Al riguardo occorre richiamare la sentenza n. 51433/2013 di questa Sezione che, superando un precedente indirizzo giurisprudenziale ha statuito che: l’esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alla persona e l’estorsione si distinguono non per la materialità del fatto, che può essere identico, ma per l’elemento intenzionale: nell’estorsione, l’agente mira a conseguire un profitto ingiusto con la coscienza che quanto pretende non gli è dovuto; nell’esercizio arbitrario, invece, l’agente è animato dal fine di esercitare un suo preteso diritto nella ragionevole opinione, anche errata, della sua sussistenza, pur se contestata o contestabile; di conseguenza, deve affermarsi che l’intensità e/o la gravità della violenza o della minaccia non è un elemento del fatto idoneo ad influire sulla qualificazione giuridica del reato (esercizio arbitrario delle proprie ragioni – estorsione), atteso che, ove la minaccia o la violenza siano commesse con le armi, il reato diventa aggravato ex art. 393 c.p., comma 3, o art. 629 c.p., art. 628 c.p., comma 3, n. 1, e, se la violenza o la minaccia ledano altri beni giuridici, fanno scattare a carico dell’agente ulteriori reati in concorso (lesioni, omicidio, sequestro di persona ecc.). pertanto, ove la violenza e/o la minaccia, anche se particolarmente intense o gravi, siano effettuate al solo fine di esercitare un preteso diritto, pur potendo l’agente ricorrere al giudice, non è mai configurabile il diverso delitto di estorsione che ha presupposti giuridici completamente diversi; tuttavia, ove la violenza e/o la minaccia, indipendentemente dalla intensità con la quale siano adoperate dall’agente, siano esercitate al fine di far valere un preteso diritto per il quale, però, non si può ricorrere al giudice, il suddetto comportamento va qualificato come estorsione ma non perché l’agente eserciti una violenza o minaccia particolarmente grave ma perchè il suo preteso diritto non è tutelabile davanti all’autorità giudiziaria, sicché, venendo a mancare uno dei requisiti materiali del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, il fatto diventa qualificabile come estorsione”. Tale indirizzo è stato confermato da un concomitante arresto di questa Corte che ha ribadito che i delitti di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e di estorsione (la cui materialità è descritta dagli artt. 393 e 629 c.p., nei medesimi termini) si distinguono in relazione all’elemento psicologico: nel primo, l’agente persegue il conseguimento di un profitto nella convinzione ragionevole, anche se infondata, di esercitare un suo diritto, ovvero di soddisfare personalmente una pretesa che potrebbe formare oggetto di azione giudiziaria; nel secondo, invece, l’agente persegue il conseguimento di un profitto nella consapevolezza della sua ingiustizia. In motivazione la Corte ha evidenziato che l’elevata intensità o gravità della violenza o della minaccia di per sè non legittima la qualificazione del fatto ex art. 629 c.p., e tale lettura è confermata dal fatto che il legislatore prevede che l’esercizio arbitrario delle proprie ragioni possa essere – come l’estorsione – aggravato dall’uso di armi (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 705 del 01/10/2013 Ud. (dep. 10/01/2014) Rv.258071). Occorre dare atto, tuttavia, che tale indirizzo non è stato confermato da arresti successivi. In particolare questa stessa Sezione, con una successiva pronuncia ha ribadito l’orientamento più risalente secondo cui integra il delitto di estorsione, e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, la condotta minacciosa che esprime tale forza intimidatoria da andare al di là di ogni ragionevole intento di far valere un proprio preteso diritto di credito, determinando una coartazione dell’altrui volontà che assume “ex se” i caratteri dell’ingiustizia (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9759 del 10/02/2015 Ud. (dep. 06/03/2015) Rv. 263298; vedi in senso conforme anche: Sez. 6, Sentenza n. 17785 del 25/03/2015 Cc. (dep. 28/04/2015) Rv. 263255). Quale che sia l’esito del dibattito giurisprudenziale, tuttavia, questa Corte ha precisato che “in tutti i casi in cui, a fronte di una imputazione di estorsione, venga eccepito dalla difesa dell’imputato di aver agito al fine di esercitare un preteso diritto, il Giudice non può determinare l’esatta qualificazione giuridica della condotta se preliminarmente non procede all’esame della pretesa vantata dall’agente per verificare se abbia i requisiti dell’effettività e della concretezza, tali da renderla idonea ad essere azionata in giudizio; solo dopo aver svolto tale accertamento, il giudice può procedere all’esame dell’elemento psicologico per verificare se l’imputato abbia agito nella convinzione ragionevole, anche se infondata, di esercitare un suo diritto, ovvero abbia agito per perseguire il conseguimento di un profitto nella consapevolezza della sua ingiustizia” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 24292 del 29/05/2014 Cc. (dep. 10/06/2014) Rv. 259831)>>. (Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza n. 40918/15; depositata il 12 ottobre)
VILIPENDIO ALLA RELIGIONE CATTOLICA (403 c.p.)
Espone un opera in centro a Milano – tre fotocopie in bianco e nero, stampate su tela, delle dimensioni di 170×70 centimetri – raffigurante, rispettivamente, il (…), un pene con testicoli ed il segretario personale del Pontefice, mons. G.G., con la didascalia “Chi di voi non è culo scagli la prima pietra”, condannato nei due gradi di giudizio ricorre in cassazione il difensore affermando che l’opera era da interpretare esclusivamente in chiave critica, ironica e satirica, espressione artistica quale declinazione del più generale diritto costituzionale di libera espressione del pensiero, ancorché manifestata con natura cruda e volgare; ricorso dichiarato infondato perché conteneva manifestazione di disprezzo e di dileggio , ossia <<intendeva chiaramente riferirsi a rapporti sessuali di natura omosessuale e, pertanto, non costituiva un’espressione interpretabile in termini artistici, ma anzi, per le obiettive caratteristiche delle riproduzioni, indecorosa ed offensiva nell’accezione dell’uomo medio. ….idonea al vilipendio della religione cattolica, andando a colpire il Papa, al vertice della struttura ecclesiastica, ponendone l’effigie – con ciò facendo intendere rapporti interpersonali di natura non consentita a chi ha fatto voto di castità – accanto a quella del suo collaboratore più stretto e, collocando fra di esse, l’immagine del membro maschile.>>(Corte di Cassazione, Sez. III Penale, sentenza n. 41044/15; depositata il 13 ottobre)
FALSO NEL GRATUITO PATROCINIO
Confermato l’orientamento secondo cui ogni omissione o falsità nella indicazione dei dati di fatto richiesti nella istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato è penalmente rilevante indipendentemente dalla effettiva sussistenza delle condizioni di reddito previste per l’ammissione al beneficio. (Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza n. 40943/15; depositata il 12 ottobre)
TUTELA DELLA PRIVACY ART. 167 (TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI) – IL NOCUMENTO E’ PURO ACCERTAMENTO IN FATTO
Un soggetto pubblica su YouTube il video che ritrae le pose oscene della vittima e la Corte d’appello afferma che il nocumento risiede nella violazione del diritto all’immagine dal momento che può essere accessibile da chiunque : condanna confermata in Cassazione perché la circostanza dedotta dalla difesa , che non era stato inserito il nome e, quindi , non raggiungibile dagli utenti , è circostanza di fatto non sindacabile in sede di legittimità , peraltro la Corte territoriale aveva affermato l’esatto contrario . (Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza n. 40356/15; depositata l’8 ottobre)
CALUNNIA (PER UN FATTO NON COSTITUENTE REATO)
Direttore del carcere denunzia , dopo essere andato in pensione , un magistrato , pur sapendolo innocente: l’oggetto della denunzia verteva sul fatto che il Magistrato gli avesse raccomandato di avere un occhio di riguardo per due detenuti, che conosceva, aggiungendo “vedrà, con loro dalla sua, non avrà fastidi dagli altri detenuti”. Siccome la raccomandazione in se e per se non basta per configurare l’abuso d’ufficio , annullamento senza rinvio perché il fatto non sussiste .(Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza n. 40407/15; depositata l’8 ottobre)
RESTITUZIONE NEL TERMINE PER IMPUGNARE
Questione di diritto intertemporale : si applica il termine di 30 gg e non quello di 10 gg , << per i procedimenti svoltisi secondo il rito contumaciale prima della entrata in vigore della L. n. 67 del 2014 (ossia per i procedimenti che, come nel caso di specie, sono stati definiti prima del 17 maggio 2014), la disciplina della restituzione nel termine di cui all’art. 175 c.p.p., comma 2 – nel testo previgente – ha efficacia ultrattiva, nel senso che la cessazione di operatività della previgente disciplina coincide con l’applicabilità della nuova normativa sul procedimento in assenza……..>> Nel merito della richiesta la Corte osserva <<Sotto il vigore della disciplina applicabile al caso di specie, questa Corte ha affermato che, in tema di restituzione nel termine per impugnare una sentenza contumaciale, il concetto di “effettiva conoscenza” del procedimento o del provvedimento deve intendersi nel senso di sicura consapevolezza da parte dell’imputato della pendenza del processo e di precisa cognizione degli estremi del provvedimento (autorità, data, oggetto), collegata alla comunicazione di un atto formale, che consenta di individuare senza equivoci il momento in cui detta conoscenza si sia verificata (ex multis, Sez. 1, n. 15543 del 11/04/2006, Joudar, Rv. 233880), precisando che la modifica legislativa prevista dalla L. n. 60 del 2005 ha, da un lato, prodotto con l’art. 175 c.p.p., comma 2 un allargamento delle ipotesi in cui è ammessa l’impugnazione tardiva delle sentenze contumaciali, sostituendo alla prova della non conoscenza del procedimento una presunzione di non conoscenza, e dall’altro, ai sensi dell’art. 157 c.p.p., comma 8 bis, ha previsto che la notifica al difensore di fiducia sia del tutto equiparabile, ai fini della conoscenza effettiva dell’atto, alla notifica all’imputato personalmente. Ne consegue che, mentre la notifica della sentenza contumaciale effettuata nei confronti del difensore di fiducia costituisce prova di una conoscenza effettiva, la notifica effettuata nei confronti di un difensore d’ufficio non è idonea di per sè a provare l’effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento (ex multis, Sez. 1, n. 16002 del 06/04/2006, Latovic, Rv. 233615)..>> (Corte di Cassazione, sez. Feriale Penale, sentenza n. 40158/15; depositata il 6 ottobre)
ATTI OSCENI (527 c.p.)
Costretta a prostituirsi per strada da due connazionali , condannata per atti osceni in occasione di un incontro con un cliente : no , dice la Cassazione , è invocabile, eccome , lo stato di necessità (Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza n. 40270/15; depositata il 7 ottobre)
TUTELA DELLA PRIVACY ART. 167 (TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI) – IL NOCUMENTO NON È CONDIZIONE OBIETTIVA DI PUNIBILITÀ
Un soggetto pubblica su una rivista fotografie che ritraevano altri soggetti in attività professionali con i relativi commenti scritti; fotografie e commenti che, in violazione del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 23, erano stati diffusi in rete, con conseguente nocumento delle persone offese derivante dallo scioglimento delle relazioni professionali in relazione alle quali stavano effettuando le attività riprese e indebitamente diffuse. La suprema Corte , premettendo che nella fattispecie di cui all’art. 167 (“Trattamento illecito di dati”, punisce con la reclusione da uno a tre anni la condotta di chi, al fine di trarne profitto per sè o per altri o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli artt. 18, 19, 23, 123, 126 e 130, ovvero in applicazione dell’art. 129, “se dal fatto deriva nocumento”.) la giurisprudenza di legittimità è orientata a configurare tale nocumento come condizione obiettiva di punibilità , quindi sganciata dall’accertamento dell’elemento soggettivo e accollata all’autore a titolo di responsabilità oggettiva ; ma la Corte dissente , perché specialmente quando tali condizioni attengono alla sfera dell’interesse leso , occorre costruirle come elemento costitutivo del reato , punibile , nel caso di specie, a titolo di dolo (Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza n. 40103/15; depositata il 6 ottobre)
RICORSO STRAORDINARIO (625 BIS C.P.P)
Possibile che sia esperito solo per gli errori “strettamente” percettivi del fatto, non per quelli valutativi , orientamento pacifico (Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza n. 39875/15; depositata il 5 ottobre)
QUALIFICA DI INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO PER L’ADDETTO A BANCOPOSTA
Cambiato di recente l’orientamento , ossia il dipendente di Poste Italiane S.p.A. che svolge attività di tipo bancario, specificamente nel contesto di “bancoposta” , non è incaricato di un pubblico servizio, pertanto commette appropriazione indebita se si appropria di danaro e non peculato : <<con le recenti sentenze Sez. 6 sent. 18457/15 e 10124/15 questa Corte ha affermato il principio di diritto massimato nei seguenti termini: il dipendente di Poste Italiane S.p.A. che svolga attività di tipo bancario (cosiddetto “bancoposta”) non riveste la qualità di persona incaricata di pubblico servizio; con la conseguenza che l’appropriazione di somme dei risparmiatori commessa con abuso del ruolo integra il reato di appropriazione indebita e non quello di peculato>> (Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza n. 39852/15; depositata il 2 ottobre)
REATI EDILIZI – RISTRUTTURAZIONE
<<Secondo costante indirizzo di questa Corte, la ristrutturazione edilizia consiste nel ripristino o la sostituzione di elementi costitutivi dell’edificio originario volti a trasformare l’organismo preesistente, a condizione che rimangano immutati sagoma, volume ed altezza dello stesso. (Cass. sez. 3, n. 36528 del 16/06/2011, dep. 10/10/2011, Rv. 251039, Sez.3, n. 49221 del 06/11/2014,. dep. 26/11/2014 Rv. 261216, Cass. Sez. 5A 17.2.1999 n. 3558, P.M. inproc. Scarti. Rv. 213598).Nella nozione di ristrutturazione edilizia sono dunque ricompresi interventi volti alla trasformazione dell’edificio preesistente mediante il ripristino e la sostituzione di alcuni elementi costitutivi, ma lo stesso deve rimanere inalterato per forma, volume ed altezza, onde è estranea a detta categoria la creazione di nuovi volumi sia in ampliamento sia in sopraelevazione, esclusi quelli tecnici (in questo senso Cass. Sez. 5^ 17.2.1999 n. 3558, P.M. inproc. Scarti. Rv. 213598 >>(Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza n. 39817/15; depositata il 2 ottobre)
STUPEFACENTI – LIEVE ENTITÀ E RIPETITIVITA’
La Corte annulla sentenza Corte di Appello che aveva escluso la lieve entità sulla base della ripetitività delle condotte senza peraltro considerare che la stessa ripetitività è compatibile con l’ipotesi lieve , e si applica, quando vi è reato associativo , non l’art. 74 Tuls ma il 416 ( come ex 74 co. 6°Tuls) <<E’ dunque lo stesso legislatore a stabilire che l’associazione può essere finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di fatti – reato di minima offensività, il che vuoi dire che la mera pluralità di tali illeciti non osta al fatto che gli stessi restino ontologicamente fatti di lieve entità. L’interpretazione qui propugnata non è del resto nuova, dacchè altre decisioni adottate da questa Corte di legittimità hanno ritenuto, da un lato che l’ipotesi del fatto di lieve entità non può essere legittimamente esclusa in ragione della reiterazione nel tempo di una pluralità di condotte di cessione della droga, prescindendo in tal modo da una valutazione di tutti i parametri dettati in proposito dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, (Sez. 6, sent. n. 21612 del 29/04/2014, Villari e altro, Rv. 259233;Sez. 6, n. 29250 del 01/07/2010 – dep. 26/07/2010, Moutawakkil, Rv.249369) e dall’altro, che lo svolgimento di attività di spaccio di stupefacenti non occasionale ma continuativo non è incompatibile con l’attenuante della lieve entità del fatto, come si desume proprio dall’art. 74, comma 6 dello stesso Decreto (Sez. 4, sent. n. 1736 del 27/11/1997, Fierro, Rv. 210161; Sez. 6, sent. n. 6615 del 14/02/1994, Greco, Rv. 199198 nonchè con precisazioni Sez. 6, sent. n. 5415 del 10/03/1995, Corrente ed altri, Rv. 201644).>>(Corte di Cassazione, sez. Feriale Penale, sentenza n. 39844/15; depositata il 2 ottobre)
VALUTAZIONE EX ART. 133 C.P
Confermato orientamento secondo cui quando il Giudice si discosta dal minimo edittale deve offrirne congrua motivazione: <<Solo nel caso in cui venga irrogata una pena prossima al minimo edittale è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all’art. 133 c.p. (Cass. n. 2925 del 1999, Rv. 217333; n. 28852 del 2013, Rv. 256464). In questa prospettiva, occorre osservare come anche il diniego delle circostanze attenuanti generiche, che costituiscono uno strumento affidato al giudice per meglio adeguare la pena al caso concreto, in base a una valutazione che sfugge ad una casistica predeterminata (Cass. Sez. 6,n. 10412 del 13-3-1987,Rv. 176791), debba essere sorretto da congrua motivazione. Nel caso di specie, la Corte d’appello, per quanto attiene al diniego delle attenuanti ex art. 62 bis c.p., si è limitata ad un generico riferimento alla sistematicità delle condotte, alla molteplicità delle procedure esecutive e all’entità del danno e del profitto conseguito, tacendo in ordine agli elementi indicati dal difensore, che pure avrebbero dovuto essere presi in considerazione, nell’ottica di una equilibrata valutazione globale della personalità dell’imputato. Per quanto concerne invece il quantum della pena-base, l’apparato giustificativo del decisum si esaurisce nell’apodittica quanto sommaria affermazione secondo cui esso “non appare esorbitante” e “non sussistono ragioni” per ricondurlo al minimo edittale, senza indicare gli elementi alla base di tale valutazione . Nulla si dice poi in merito ai parametri a fondamento della quantificazione dell’aumento per la continuazione.>> (Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza n. 39753/15; depositata il 1° ottobre)
ATTO SOTTOSCRITTO DAL DIFENSORE CON FIRMA ILLEGIBILE
Il tribunale del Riesame rigetta (ma avrebbe dovuto dichiarare l’inammissibilità) un riesame perché la firma , apposto nell’interesse di due indagati , è illeggibile : la Cassazione annulla perché in calce c’è l’apposizione di un timbro per marche pagate e rilasciata copia a <<Avv….>> , ovvio che si poteva facilmente ricostruite l’attribuibilità del riesame al difensore di fiducia nominato e costituito che era proprio “quello” delle marche ! Infatti, << il requisito della sottoscrizione dell’atto, pur ritenuto elemento indeclinabile dell’atto, superabile solo in presenza di dati inconfutabili in ordine alla paternità dello scritto (Corte di cassazione, Sezione 3^ penale, 30 gennaio 2014, n. 4323), deve intendersi manchevole, con la conseguente inammissibilità dell’atto che presenti siffatta omissione, soltanto ove, pur essendo munito l’atto in questione di un segno grafico di riconoscimento dell’autore, vi sia comunque incertezza sulla legittima provenienza dell’atto; siffatta inammissibilità non ricorre, invece, nel caso in cui la identità del suo autore appaia comunque desumibile dal complessivo esame del documento(Corte di cassazione, Sezione 5^ penale, 3 novembre 2010, n. 38722).E’, d’altra parte, risalente, ma tuttavia non smentita nel susseguirsi del tempo, l’affermazione di questa Corte, secondo la quale per firma (rectius: sottoscrizione) deve intendersi anche un segno grafico che non sia agevolmente decifrabile, purchè sia idoneo, anche in concorso con altri elementi desumibili dall’atto cui essa pertiene, ad identificare il soggetto che era tenuto ad apporla>> (Corte di cassazione, Sezione 1^ penale, 11 giugno 1991, n. 6535).(Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza n. 39535/15; depositata il 1° ottobre)
OMICIDIO AGGRAVATO – PRESCRIZIONE – ABUSO DEL PROCESSO
Prosciolto dal Giudice istruttore nel 1978 per un fatto di omicidio , dopo un intercettazione telefonica che lo addita come il vero responsabile, il Gup revoca la sentenza e gli viene riaperto il processo ; il fatto è descritto in imputazione come commesso per motivi abietti (ragioni di predominio territoriale) e futili (quale conseguenza di un litigio avvenuto la sera prima tra un gruppo di calabresi di cui faceva parte l’indagato unitamente a tale C.N., ed un gruppo di nomadi, di cui faceva parte il defunto). Viene sottoposto a custodia cautelare in carcere e il difensore impugna in Cassazione l’ordinanza di conferma del Tribunale del riesame : la Corte dice che non c’è nessuna preclusione processuale come aveva ipotizzato la difesa, ma l’esito è annullamento con rinvio per nuovo esame perché <<O il motivo dell’omicidio va individuato nelle ragioni di predominio territoriale, ed è suscettibile di essere definito abietto, o nei contrasti per ragioni di donne, e può essere,definito futile. E, peraltro, ove congiuntamente contestate dette aggravanti necessita ciascuna di adeguata motivazione. Riservato al giudice di merito il compito di accertare in fatto la sussistenza dei presupposti cui ancorare il giudizio sulle aggravanti, questa Corte rileva che in questa sede l’aggravante in questione deve essere valutata nel profilo di diritto costituito dalla considerazione che la sua contestazione è servita a superare la preclusione costituita dall’essere altrimenti il reato prescritto. Sorge quindi la necessità, a garanzia della legalità della procedura, e a fugare ogni dubbio che la contestazione dell’aggravante sia stata lo strumento per aggirare l’intervenuta estinzione del reato, che la detta contestazione sia ancorata a dati nuovi incontestabili e che sia assicurata la correttezza formale dell’agire pubblico. E’ significativo rammentare come, sull’onda di copiose risalenti riflessioni dottrinali giurisprudenziali, le Sezioni unite civili nel 2007 siano giunte rinvenire un vero e proprio statuto costituzionale della nozione di overuse affermando che nessun procedimento giudiziale appare conforme al fair trial ove rappresenti il frutto di abuso del processo “per l’esercizio dell’azione in forme eccedenti, o devianti, rispetto alla tutela dell’interesse sostanziale, che segna il limite, oltre che la ragione dell’attribuzione, al suo titolare, della potestas agendi”. Come ha affermato una Dottrina “l’aggressione di un diritto fondamentale costituzionalmente tutelato che costituisce nella sua accezione oggettiva anche interesse pubblico processuale, rende, già su un piano teorico, necessario un sindacato a tutela della parte debole del rapporto processuale”. Sindacato che nel caso in questione compete alla Corte di Cassazione, preposta istituzionalmente ad assicurare l’esatta osservanza della legge. Si impone l’annullamento della sentenza sul punto per i necessari approfondimenti. Il giudice del rinvio procederà in piena autonomia a individuare i parametri di riferimento da utilizzare per la valutazione della ricorrenza dell’aggravante, essendo però necessario che egli sciolga l’ambiguità che connota la contestazione, specificando se l’aggravante sia integrata da un motivo abietto o da un motivo futile>>.(Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza n. 39358/15; depositata il 29 settembre)
L’abuso del processo è concetto partorito e sviluppato dalla Cassazione Civile : cfr per tutti Cass. civ. Sez. Unite, 15/05/2015, n. 9936 <<La domanda di concordato preventivo, sia esso ordinario o con riserva, presentata dal debitore non per regolare la crisi dell’impresa attraverso un accordo con i suoi creditori, ma con il palese scopo di differire la dichiarazione di fallimento, è inammissibile in quanto integra gli estremi di un abuso del processo, che ricorre quando, con violazione dei canoni generali di correttezza e buona fede e dei principi di lealtà processuale e del giusto processo, si utilizzano strumenti processuali per perseguire finalità eccedenti o deviate rispetto a quelle per le quali l’ordinamento li ha predisposti.>>
In penale c’è un applicazione a firma Sezioni Unite Vedasi anche Cass. pen. Sez. Unite, 29/09/2011, n. 155 <<Il susseguirsi di un numero esagerato di difensori, alcuni a dibattimento già chiuso, seppur astrattamente espressione di una legittima facoltà, devono ritenersi in concreto prive di fondamento e di scopo conforme alle ragioni per cui sono riconosciute, realizzando, pertanto, un abuso del processo che rende le questioni di nullità prospettate in relazione all’art. 108 c.p.p. manifestamente infondate.>>
SFRUTTAMENTO DELLA PROSTITUZIONE
Un locatore affitta un immobile a delle prostitute : non commette alcun reato se il corrispettivo della locazione è adeguato ai prezzi di mercato . Orientamento già consolidato (Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza n. 39181/15; depositata il 28 settembre)
RIVELAZIONE DEI SEGRETI D’UFFICIO (326 C.P.)
Un membro di una commissione divulga il tema scritto a dei candidati : è reato , anche se in teoria i candidati sono meno dei numeri di posto disponibili , perché è reato di pericolo (concreto).(Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza n. 39115/15; depositata il 25 settembre)
AVVISO AL DIFENSORE DATO DALLA P.G. NEL SEQUESTRO PREVENTIVO IN VIA D’URGENZA E SUE RIPERCUSSIONI SUL PROVVEDIMENTO DI CONVALIDA DEL GIP (RIMESSIONE ALLE SS UU)
Sollevata la questione alle SS UU circa il punto se anche nel sequestro preventivo operato in via d’urgenza dalla P.G. occorre dare l’avviso ex art. 114 disp att. (in riferimento al 356 c.p.p.), perché ci sono due contrastanti orientamenti , per il primo la mancanza dell’avviso comporta nullità del sequestro d’urgenza e del relativo provvedimento di convalida (anche se una parte della giurisprudenza che si muove in questo ambito ritiene che occorrerebbe impugnare il provvedimento di convalida del gip a cui non si propagherebbe la nullità del sequestro operato dalla P.G. ); però la tesi della “propagazione” ha ricevuto di recente un “avallo” indiretto dalla sentenza SS UU 5396/15 resa in materia di guida in stato di ebrezza (Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza n. 39118/15; depositata il 25 settembre)
Per la sentenza su guida in stato di ebbrezza vedasi infra
CONCORSO DI PERSONE NEL REATO DIFFERENZE COL FAVOREGGIAMENTO
Un tizio accompagna con la sua autovettura un amico dinanzi al Bar dove quest’ultimo ruba un tablet ad una ragazza e si rimette in auto con l’amico conducente : quest’ultimo non risponde di favoreggiamento ma di concorso di persone nel reato perché , chiarisce la Corte, ribadendo un orientamento consolidato << il delitto di favoreggiamento personale è configurabile solo nel caso in cui la condotta agevolatrice costituisce un “posterius” rispetto alla commissione del reato, quando, cioè, l’attività del complice si presenta come un fatto successivo alla consumazione del reato, laddove non è configurabile il delitto di favoreggiamento personale, ma troveranno applicazione le regole ordinarie in materia di concorso di persone nel reato, nel caso in cui il soggetto diverso dall’esecutore materiale dell’azione criminosa, abbia fornito un consapevole contributo, causalmente rilevante, anche in minima parte, alla realizzazione dell’attività delittuosa (cfr. Cass. sez. 6^, 4.2.2008, n. 22394, rv. 241119; Cass., sez. 2^, 25.1.2002, n. 10778, rv. 221123; Cass., sez. 2^, 13.2.1991, n. 5519, rv. 187511)>>. Nella fattispecie è ovvio che il contributo offerto dall’imputato non può essere considerato “posterius”. (Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza n. 38939/15; depositata il 24 settembre)
CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE
Un paziente rifiuta l’apposizione di un catetere da parte di un infermiere , che con la forza procede all’incombenza : non è invocabile lo stato di necessità perché le condizioni di salute non deponevano nel senso di pericolo imminente di danno grave alla persona, e neanche l’esercizio del diritto, perché vi era il rifiuto espresso dal paziente, quindi ricorso respinto e confermata la sentenza di condanna per violenza privata e lesioni . (Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza n. 38914/15; depositata il 24 settembre)
ABUSO D’UFFICIO
Confermato l’orientamento secondo cui il vantaggio patrimoniale può prescindere dalla materialità del bene , basta che sia volto all’accrescimento della situazione giuridica soggettiva (Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza n. 38738/15; depositata il 23 settembre)
TENTATO OMICIDIO E DOLO EVENTUALE
Orientamento pacifico : il tentativo è incompatibile col dolo eventuale (Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza n. 38373/15, depositata il 22 settembre)
REVOCA TACITA DELLA COSTITUZIONE PARTE CIVILE (82 C.P.P.)
La revoca della costituzione di parte civile prevista dall’art. 82 cod. proc. pen. deve essere intesa come conseguenza dell’inerzia della parte nel corso della progressione processuale conseguente alla costituzione; tale inerzia deve trovare fondamento nella assenza di precise indicazioni circa l’entità del risarcimento e nel mancato sostegno della pretesa nella fase delle conclusioni nel corso del giudizio di primo grado o d’appello. Le conclusioni orali della parte civile, se non producono incertezza sui termini della pretesa integrano una violazione delle regole codicistiche cui non consegue la revoca della costituzione, ma una mera irregolarità.(Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza n. 38155/15; depositata il 21 settembre)
OMESSA DICHIARAZIONE DEI REDDITI (ART. 5 d Lt n. 74/2000)
Rivolgersi ad un commercialista non esonera dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi(Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza n. 37856/15; depositata il 18 settembre).
BANCAROTTA SEMPLICE PER AVER RITARDATO LA RICHIESTA DI FALLIMENTO (217 N. 4 L.F.)
Occorre colpa di livello grave. (Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza n. 38077/15;depositata il 18 settembre)
VIZIO DI MENTE
Soggetto condannato per violenza sessuale, ma adduce una intossicazione cronica da alcol: la corte d’appello non gli consente la perizia affermando trattarsi di ubriachezza abituale , anche se la difesa aveva già depositato perizia di parte che escludeva l’imputabilità : tutto da rifare , annullamento con rinvio , poiché <<l’accertamento della capacità di intendere e di volere dell’imputato non necessita della richiesta di parte, ma può essere compiuto anche d’ufficio dal giudice del merito allorchè vi siano elementi per dubitare dell’imputabilità (Sez. 3, n. 19733 del 08/04/2010, Vinci, Rv. 247191). Il ricorrente…ha esibito documentazione ….La sentenza impugnata ha motivato il diniego all’ingresso dell’accertamento prescindendo del tutto dalla documentazione prodotta ed allegata al ricorso …. e quindi senza alcuna motivazione in proposito, incorrendo pertanto nel vizio di motivazione denunciato.>>(Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza n. 37850/15; depositata il 18 settembre)
INVIO ISTANZE A MEZZO FAX
Imputato manda un fax per attestare il suo ricovero , ma doveva appurarsi che fosse giunto in cancelleria : <<Deve, tuttavia, registrarsi l’intervento della decisione delle Sezioni unite (Sez. U, n. 40187 del 27/03/2014, dep. 29/09/2014, Lattanzio, Rv. 259928), che ha statuito che, in tema di adesione del difensore all’astensione proclamata dagli organismi rappresentativi della categoria, la relativa dichiarazione può essere trasmessa a mezzo telefax alla cancelleria del giudice procedente, e ha precisato in motivazione che tale soluzione appare imposta non solo da un’interpretazione letterale della norma, che non richiede l’adozione di forme particolari per la comunicazione o il deposito, ma anche da una interpretazione adeguatrice e sistematica, più rispondente all’evoluzione del sistema di comunicazioni e notifiche, oltre che alle esigenze di semplificazione e celerità richieste dal principio della ragionevole durata del processo. Tale condiviso principio, sia pure affermato sotto diverso profilo, rende più coerente con il sistema l’affermazione, richiamando il predetto orientamento intermedio, alla cui stregua la richiesta di rinvio dell’udienza per legittimo impedimento (dell’imputato o del difensore), inviata a mezzo telefax, non è irricevibile nè inammissibile, ma la parte interessata, che abbia scelto una modalità irregolare di trasmissione dell’istanza, ovvero che a ciò sia stata costretta dal sopravvenire di un impedimento improvviso e imprevedibile e dall’impossibilità di darne altrimenti comunicazione al giudice procedente, ha l’onere, per essere legittimata a proporre doglianze inerenti all’omessa valutazione dell’istanza, di accertarsi della regolarità dell’arrivo del fax in cancelleria e della sua tempestiva sottoposizione all’attenzione del giudice procedente, competente a valutarla.>> (Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza n. 37826/15; depositata il 17 settembre)
contra : non sembra che la citata decisione delle SS UU 40187 subordini l’invio del fax alla verifica suddetta .
LEGGE DELEGA ED OMESSO VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI (art. 2 d.l.463/83)
La l. delega n. 67/2014 ha previsto la depenalizzazione della fattispecie ex art. 2 l. n. 683/1983, ma, fino all’emanazione dei decreti delegati, rimane di rilevanza penale. (Corte di Cassazione, sez. Feriale Penale, sentenza n. 37577/15; depositata il 16 settembre)
INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE ATTE AD INTERCETTARE OD IMPEDIRE COMUNICAZIONI O CONVERSAZIONI TELEGRAFICHE O TELEFONICHE(C.P. ART. 617-BIS.)
Vi rientra l’intercettazione delle radio delle forze dell’ordine , a nulla rileva che l’intercettazione non sia stata in concreto effettuata , basta semplice predisposizione del mezzo (reato di pericolo) (Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza n. 37557/15; depositata il 16 settembre).
DISTURBO DELLE OCCUPAZIONI O DEL RIPOSO DELLE PERSONE (659 C.P.)
Il P.M. aveva chiesto al Gip di emettere decreto penale di condanna per il reato ex 659 ma il gip emette sentenza ex 129 , il PG ricorre in Cassazione e la Corte gli dà ragione perché non potrebbe essere un semplice illecito amministrativo di cui alla L. 26 ottobre 1995, n. 447, art. 10 comma 2 (fatta nell’esercizio di attività di impresa , come ha sostenuto il Gip) poiché quando c’è violazione del limite , l’attività è penalmente rilevante ; è anche priva di pregio l’asserzione che non c’è alcuna perizia, perché può essere disposta nel dibattimento e comunque , 3 persone che l’hanno udita(sussiste quindi il requisiti di un numero indeterminato di persone) , possono ben fondare una condanna , stante il principio di atipicità della prova e del libero convincimento del Giudice penale che non può patire il ricorso esclusivo ad accertamenti di natura tecnica, sarebbe in tal caso prova legale non consentita (Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza n. 37097/15; depositata il 15 settembre)
REVOCA SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA (168 CO. IV° C.P.)
“Il giudice della esecuzione deve revocare la sospensione condizionale della esecuzione della pena concessa in violazione dell’art. 164 c.p., comma 4, in presenza di cause ostative, salvo che tali cause risultassero documentalmente al giudice della cognizione. A tal fine il giudice della esecuzione acquisisce, per la doverosa verifica al riguardo, il fascicolo del giudizio“(Corte di Cassazione, sez. Unite Penali, sentenza n. 37345/15; depositata il 15 settembre)
RESTITUZIONE NEL TERMINE
La nomina del difensore di fiducia è incompatibile con la presunzione relativa di non conoscenza del procedimento (Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza n. 36933/15; depositata il 14 settembre)
SOSPENSIONE FERIALE DEI TERMINI NEI REATI DI CRIMINALITA’ ORGANIZZATA
Confermato un orientamento consolidato : non si applica la sospensione feriale per la fase delle indagini preliminari, nei procedimenti per reati di criminalità organizzata, intesi come qualsiasi tipo di associazione per delinquere ex art. 416 c.p., con l’esclusione del mero concorso di persone nel reato. (Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza n. 36927/15; depositata il 14 settembre)
REATO ASSOCIATIVO E REATO FINE
Un associato non deve per forza essere ritenuto responsabile anche del reato fine , perché <<il ruolo di partecipe – anche in posizione gerarchicamente dominante – da taluno rivestito nell’ambito della struttura organizzativa criminale non è di per sè solo sufficiente a far presumere, in forza di un inammissibile ed approssimativo criterio di semplificazione probatoria dell’accertamento della responsabilità concorsuale, quel soggetto automaticamente responsabile di ogni delitto compiuto da altri appartenenti al sodalizio, … dei delitti fine rispondono soltanto coloro che materialmente o moralmente hanno dato un effettivo contributo, causalmente rilevante, volontario e consapevole all’attuazione della singola condotta delittuosa, alla stregua dei comuni principi in tema di concorso di persone nel reato, essendo teoricamente esclusa dall’ordinamento vigente la configurazione di qualsiasi forma di anomala responsabilità di “posizione” o da “riscontro d’ambiente”, con la quale si pretende di riferire all’associato il reato fine che si ha prova di collegare all’associazione, siccome compreso nel programma generico dell’organizzazione (cosi Sez. 1, n, 1988 del 22/12/1997, Nikolic, Rv. 209846; per una più recente affermazione sul punto, cfr. Sez. 1, n. 24919 del 23/04/2014, Attanasio, Rv. 262305). (Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza n. 36909/15; depositata il 14 settembre)
USO LEGITTIMO DELLE ARMI (53 c.p.) e CONFINI DEL SINDACATO DI LEGITTIMITA’
Agente insegue a piedi un soggetto dopo che insieme ad altro malvivente avevano guidato spericolatamente per la città e mentre lo stava bloccando a terra gli parte un colpo che lo uccide : condannato per omicidio colposo nei due gradi di merito, l’imputato ricorre in cassazione chiedendo l’applicazione dell’uso legittimo delle armi , in subordine la sua supposizione erronea ex 59 co. IV°c.p. , in ulteriore subordine il caso fortuito ex 45 c.p. . La Cassazione rigetta il ricorso confermando la condanna per omicidio colposo , perché , sul primo motivo, il ragazzo stava fuggendo non armato e quindi non poteva utilizzarsi l’arma (prima di scendere dall’auto, per inseguire a piedi, il ricorrente avrebbe dovuto riporre la pistola nella fondina o, quanto meno, metterla in sicurezza) .
E comunque ha riproposto una questione di merito che la Corte , anche dopo la novella del 2006 , non può “ascoltare” : << Il giudice di legittimità non può procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti…… Il ricorrente non può, come nel caso che ci occupa, limitarsi a fornire una versione alternativa del fatto, senza indicare specificamente quale sia il punto della motivazione che appare viziato dalla supposta manifesta illogicità e, in concreto, da cosa tale illogicità vada desunta. Il vizio della manifesta illogicità della motivazione deve essere evincibile dal testo del provvedimento impugnato. Com’è stato rilevato nella pronuncia 21644/13 di questa Corte: la sentenza deve essere logica “rispetto a sè stessa”, cioè rispetto agli atti processuali citati. In tal senso la novella….. non ha infatti trasformato il ruolo e i compiti di questa Corte, che rimane giudice della motivazione, senza essersi trasformato in un ennesimo giudice del fatto.In altri termini, vi sarà stato “travisamento della prova” qualora il giudice di merito abbia fondato il suo convincimento su una prova che non esiste (ad esempio, un documento o un testimone che in realtà non esiste) o su un risultato di prova ncontestabilmente diverso da quello reale (alla disposta perizia è risultato che lo stupefacente non fosse tale ovvero che la firma apocrifa fosse dell’imputato). Oppure dovrà essere valutato se c’erano altri elementi di prova inopinatamente o ingiustamente trascurati o fraintesi. Ma – occorrerà ancora ribadirlo – non spetta comunque a questa Corte Suprema “rivalutare” il modo con cui quello specifico mezzo di prova è stato apprezzato dal giudice, di merito, attraverso la verifica del travisamento della prova. Per poter ravvisare il “travisamento della prova” occorre che sia stata inserita nel processo un’informazione rilevante che invece non esiste nel processo, oppure si sia omesso di valutare una prova decisiva ai fini della pronunzia. In tal caso, però, al fine di consentire di verificare la correttezza della motivazione, va indicato specificamente nel ricorso per Cassazione quale sia l’atto che contiene la prova travisata o omessa.Il mezzo di prova che si assume travisato od omesso deve inoltre avere carattere di decisività. Diversamente, infatti, si chiederebbe al giudice di legittimità una rivalutazione complessiva delle prove che, come più volte detto, sconfinerebbe nel merito.Il ricorrente non contesta il travisamento di una specifica prova, ma sollecita a questa Corte una diversa lettura dei dati processuali non consentito in questa sede di legittimità.>> .Il secondo motivo va rigettato per le stesse considerazioni evidenziate nel primo: la evidente percezione della inesistenza di un pericolo per la pubblica incolumità, nel momento in cui l’inseguimento è continuato a piedi, esclude l’errore; il terzo idem perché occorre che il caso fortuito costituisca una forza “esterna” a quella dell’uomo , e non che debba essere da lui originata (Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza n. 36883/15; depositata l’11 settembre)
IMMEDIATEZZA DELLA DELIBERAZIONE (525 c.p.p.)
Se nella decisione si evince una diversa composizione del collegio rispetto all’udienza camerale si ha nullità di ordine generale, assoluta ed insanabile a meno che non risulti che vi sia stato un mero errore materiale nella digitazione del nome del magistrato .(Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza n. 36363/15; depositata il 9 settembre)
GUIDA IN STATO DI EBBREZZA
Occorre dare all’indagato l’avviso della possibilità di farsi assistere dal difensore di fiducia , che non deve essere previamente avvisato : se vuole e può vi assista (Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza n. 36471/15; depositata il 9 settembre)
OLTRAGGIO A UN MAGISTRATO IN UDIENZA (343 C.P.)
L’imputato si rivolge al giudice : <<da quando tempo fa il giudice, si legga gli atti, sta sbagliando>>.Non è domanda ironica, ma è oltraggio, perché <<rientrano nell’ambito del legittimo esercizio del diritto di critica solo le espressioni o gli apprezzamenti che investono la legittimità o l’opportunità del provvedimento in sè considerato, non invece quelli rivolti alla persona del magistrato (Sez. 6, n. 20085 del 26/4/2011, Prencipe; Sez. 6, n. 21112 del 23/3/2004, Perniciolo).>>(Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza n. 36648/15; depositata il 10 settembre)
FRODE SPORTIVA (ART. 1 LEGGE 13 DICEMBRE 1989, N. 401)
Sentenza su calciopoli ove si trova una ricostruzione ampia e dettagliata del reato : reato di pericolo astratto che , come tale, è insuscettibile di tentativo. La condotta si intende realizzata e consumata con il compimento di atti idonei e univocamente rivolti alla alterazione di una gara. L’effettiva alterazione del risultato è invece irrilevante, essendo quest’ultimo un evento estraneo alla fattispecie.(Corte di Cassazione, sez III Penale, sentenza n. 36350/15; depositata il 9 settembre)
ACCESSO ABUSIVO SISTEMA INFORMATICO (615 TER) – COMPETENZA PER TERRIORIO
E’ il luogo dove avviene l’accesso al server protetto, quindi dove sta il pc da dove l’utente ha digitato le password .(Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza n. 36338/15; depositata l’8 settembre)
COLLABORATORI DI GIUSTIZIA
Ok alla valutazione frazionata della attendibilità delle dichiarazioni di un collaboratore, a condizione che le dichiarazioni giudicate inattendibili non siano anche false. In questo caso la credibilità soggettiva generale del propalante va esclusa a meno che le dichiarazioni mendaci non riguardino altro soggetto o altro reato. In tale ipotesi deve esistere una provata ragione che abbia spinto il collaboratore a mentire e l’onere motivazionale del giudice sarà rafforzato sul punto dell’attendibilità del dichiarante. (Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza n. 36225/15; depositata il 8 settembre)
NULLITÀ DELLE NOTIFICAZIONI
In tema di notificazione della citazione dell’imputato, la nullità assoluta e insanabile prevista dall’art. 179 c.p.p. ricorre sia nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata del tutto omessa sia quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti in concreto essere stata inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell’atto da parte dell’imputato: nella fattispecie non si erano accorti che l’imputato aveva dichiarato altro domicilio e la notifica era stata disposta ai sensi dell’art. 161 c.p.p. al difensore d’ufficio . (Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza n. 36057/15; depositata il 7 settembre)
VALUTAZIONE DELLA PROVA : PRELIEVO EMATICO (NELLA GUIDA IN STATO DI EBBREZZA)
E’ un elemento di prova utilizzabile e resta irrilevante, ai fini dell’utilizzabilità processuale, la mancanza del consenso. (Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza n. 36062/15; depositata il 7 settembre)
ABNORMITÀ (GIUDICE CHE DICHIARA NULLITÀ PER INDETERMINATEZZA CHE NON SUSSISTE)
Il giudice di primo grado dichiara la nullità del decreto di citazione a giudizio per indeterminatezza del capo di imputazione con conseguente trasmissione degli atti pubblico ministero, ma tale indeterminatezza non sussiste , quindi si è creato uno stallo che rientra nelle ipotesi di abnormità c.d. funzionale. (Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza n. 36013/15; depositata il 7 settembre)
NULLITA’ DELLE NOTIFICHE
Mandano una citazione in appello al difensore d’ufficio perché la strada dove ha eletto domicilio l’imputato non è sullo stradario , ma avevano sbagliato a leggere , dal verbale di interrogatorio nel quale vi era l’elezione , l’esatto domicilio , ergo vi è nullità assoluta, deducibile , per ciò solo, anche in Cassazione per la prima volta , poiché in concreto è stata inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell’atto da parte dell’imputato (e in ciò sta il discrimine con la nullità di ordine generale ossia nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione) .(Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza n. 36057/15; depositata il 7 settembre)
DIFETTO DI CORRELAZIONE TRA ACCUSA E SENTENZA (CONCORSO DI PERSONE E FATTISPECIE MONOSOGGETTIVA)
Un tizio viene condannato per lesioni commesse in concorso con atre persone , mentre l’imputazione recava il suo coinvolgimento come fattispecie monosoggettiva ; dice la Corte che
<<non sussiste violazione del principio di necessaria correlazione tra accusa e sentenza quando, contestato a taluno un reato commesso uti singulus, se ne affermi la responsabilità in concorso con altri” (Cass., Sez. 6, n. 21358 del 05/05/2011, Cella, Rv 250072). Nè il vizio formale lamentato dalla difesa potrebbe sussistere qualora, contestato al G. di essere l’autore materiale della condotta, il giudice di merito lo abbia invece ritenuto un concorrente morale: si è, infatti, recentemente ribadito che anche “tale modifica non comporta una trasformazione essenziale del fatto addebitato, nè può provocare menomazioni del diritto di difesa, ponendosi in rapporto di continenza e non di eterogeneità rispetto alla originaria contestazione>> (Cass., Sez. 2, n. 12207 del 17/03/2015, Abruzzese, Rv 263017). (Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza n. 36000/15; depositata il 4 settembre)
Vedasi però in senso contrario , su questo sito , nella sezione Contributi , LA MODIFICA DELL’IMPUTAZIONE DOPO LA SENTENZA EDU 11 dicembre 2007 (Drassich c. Italia) (Frascati , Aprile 2013 )e Cass. pen. Sez. II, 17/10/2014, n. 47413 (rv. 260960) <<Qualora il fatto venga diversamente qualificato dal giudice di appello senza che l’imputato abbia preventivamente avuto modo di interloquire sul punto, la garanzia del contraddittorio – prevista dall’art. 111 Cost. e dall’art. 6 CEDU così come interpretato dalla Corte EDU – resta comunque assicurata dalla possibilità di contestare la diversa definizione mediante il ricorso per cassazione e, qualora la nuova qualificazione dell’addebito abbia inciso sulle strategie difensive, l’imputato dovrà essere restituito nella facoltà di esercitare pienamente il diritto di difesa, anche attraverso la proposizione di richieste di prova rilevanti in relazione al diverso contenuto dell’accusa. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato la sentenza di merito, che aveva riqualificato l’originaria imputazione di appropriazione indebita in quella di truffa senza consentire all’imputato una adeguata difesa dall’accusa di aver frodato gli enti previdenziali). (Annulla con rinvio, App. Catania, 06/12/2013)>>
PECULATO (314 C.P.)
Un medico svolge l’attività intra moenia in un ospedale riscuotendo il suo corrispettivo dai clienti, senza rilasciargli fattura e senza rilasciare all’ospedale la sua quota , ex lege prevista , e viene condannato per peculato , ma la Cassazione annulla con rinvio : i giudici della Corte d’appello hanno sbagliato perché quei soldi gli erano stati affidati dai pazienti , che quindi avrebbero errato nel non pagare allo sportello ASL , pertanto egli non aveva disponibilità di denaro “lecito” , manca dunque un elemento del fatto tipico , semmai avrebbe potuto trattarsi di abuso d’ufficio ; il peculato si basa sul fatto che un soggetto si appropria di danaro che gli perviene in base alla mansione , occasionale o periodica da lui ricoperta , ma sempre per via “istituzionale” , invece stavolta quel danaro gli è stato illegittimamente “affidato” quindi in tal caso le condotte appropriative non trovano la loro “causa” nella ragione funzionale, ma ne rappresentano una palese violazione, costituendo l’occasione stessa della materiale apprensione della res (Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza n. 35988/15; depositata il 4 settembre)
INTERESSE A IMPUGNARE
Assolto in primo grado per non aver commesso il fatto, dichiarato prescritto in appello , è ovvio che ha interesse ad impugnare perché è come se il giudice di appello lo avesse condannato capovolgendo la sentenza di 1° grado e siccome lo ha fatto senza dare atto di quella motivazione rafforzata che è richiesta in questi casi , annullamento senza rinvio perché non ha commesso il fatto (Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza n. 35989/15; depositata il 4 settembre).
RESTITUZIONE NEL TERMINE PER IMPUGNARE – RINNOVAZIONE ISTRUTTORIA IN APPELLO
Se viene riconosciuta incolpevole l’assenza dell’imputato al giudizio di primo grado, appare evidente il diritto dello stesso a richiedere l’integrale rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in appello. <<Invero, come chiarito dalla più recente giurisprudenza di questa Corte (cfr., Sez. 3, sent. n. 1805 del 02/12/2010, Rv. 249134; Sez. 1, sent. n. 27160 del 16/04/2013), il mancato coordinamento fra la nuova formulazione dell’art. 175 c.p.p. (introdotto dal D.L. n. 17 del 2005, convertito dalla L. n. 60 del 2005) e la formulazione dell’art. 603 c.p.p., comma 4, deve essere risolto in via interpretativa nel senso che, nel caso di restituzione nel termine, la mera possibilità di appellare è insufficiente, se non accompagnata da rimedi volti a reintegrare il soggetto nei diritti e nelle facoltà non esercitate in primo grado>>. (Corte di Cassazione, sez. Feriale Penale, sentenza n. 35984/15; depositata il 4 settembre)
NEGATA ADESIONE SCIOPERO AVVOCATI IPOTESI DI NULLITA’ ( ASSOLUTA E A REGIME INTERMEDIO)
Mancato accoglimento dell’istanza di adesione allo sciopero di un difensore determina una nullità per la mancata assistenza dell’imputato, ai sensi dell’art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c), che ha natura assoluta ove si tratti di udienza camerale a partecipazione necessaria del difensore, ovvero natura intermedia negli altri casi (in tal senso, successivamente, anche Sez. 1, 9.12.2014, n. 3113, rv. 261924). Nella fattispecie si trattava di udienza camerale in appello perché si era impugnata sentenza resa all’esito di un rito abbreviato , ove la partecipazione del difensore non è necessaria, quindi la nullità è a regime intermedio e la sentenza va annullata perché il difensore ha eccepito il vizio con il ricorso in Cassazione (Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza n. 35820/15; depositata il 2 settembre)
CONTINUAZIONE E STATO DI TOSSICODIPENDENZA
Non basta da solo lo stato di tossicodipendenza se non soccorrono altri indici rivelatori quali: a) la distanza cronologica tra i fatti criminosi; b) le modalità della condotta; c) la sistematicità ed abitudini programmate di vita; d) la tipologia dei reati; c) il bene protetto;f) l’omogeneità delle violazioni; g) le causali; h) lo stato di tempo e di luogo; i) la consumazione di più reati in relazione allo stato di tossicodipendenza (Sez. 2, n. 49844 del 03/10/2012 – dep. 21/12/2012, Gallo, Rv. 253846). (Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza n. 35859/15; depositata il 2 settembre)
SOSPENSIONE DELLA PRESCRIZIONE PER SCIOPERO DEI V.P.O.
Non si sospende la prescrizione in caso di adesione allo sciopero dei v.p.o.: la magistratura onoraria esercita funzioni giudiziarie e quindi non è equiparabile alla parti private cui l’art. 159 c.p. si riferisce nel prevedere la sospensione della prescrizione ; anche se vi è una decisione contraria (Sez. 3^ 4 giugno 2013, dep. 9 ottobre 2013, n. 41692). (Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza n. 35797/15; depositata il 1° settembre)
SOSTITUZIONE EX 102 C.P.P. E RITI ALTERNATIVI
Il sostituto del difensore di fiducia, a cui sia stata rilasciata procura speciale per la richiesta di riti alternativi senza indicazione della facoltà di farsi sostituire per tali specifici incombenti, non è legittimato a formulare istanza di giudizio abbreviato e qualora ciò, comunque faccia, si determina la nullità del procedimento che, se pure assoluta, è di ordine generale e deve, quindi, essere eccepita nei motivi di appello o, comunque, essere rilevata, anche di ufficio, nel corso del giudizio di secondo grado. (Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza n. 35786/15, depositata il 31 agosto)
LEGITTIMO IMPEDIMENTO DEL DIFENSORE
Difensore impedito manda un fax il giorno prima dell’udienza ad un ufficio giudiziario diverso (tribunale anziché corte d’appello): sbaglia luogo e tempo (l’impedimento deve essere prontamente comunicato)(Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza n. 35724/15; depositata il 26 agosto)
DIFENSORE IMPEDITO E AVVISO UDIENZA DI RINVIO
L ’avvocato “impedito” deve essere destinatario dell’avviso della nuova udienza altrimenti si crea una nullità assoluta ed insanabile ai sensi dell’art. 179 c.p.p.. (Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza n. 35698/15; depositata il 26 agosto)
ARRESTO DOMICILIARE CONDIZIONATO AL BRACCIALETTO
Gip sostituì la custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari subordinata all’applicazione del dispositivo di controllo elettronico, disponendo il mantenimento in carcere fino all’avvenuta positiva verifica delle condizioni per l’installazione: è provvedimento illegittimo (Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza n. 35571/15; depositata il 25 agosto)
ARRESTO FACOLTATIVO DA PARTE DI AGENTI POLIZIA MUNICIPALE
Annullata l’ordinanza di convalida dell’arresto ai danni di un vigile urbano che aveva truffato l’ente di appartenenza perché aveva timbrato il cartellino e se ne era tornato a casa , perché gli operanti intervenuti, suoi colleghi erano del Comune di Ancona mentre l’arresto è intervenuto in altro comune: La qualifica di agenti di polizia giudiziaria attribuita ai vigili urbani è limitata nel tempo (“quando sono in servizio”) e nello spazio (“nell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza”), a differenza di altri corpi (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, ecc.) i cui appartenenti operano su tutto il territorio nazionale e sono sempre in servizio (Sez. 1^, Sent. n. 8281 del 09/05/1995 Ud. (dep. 22/07/1995) Rv.202121). (Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza n. 35099/15; depositata il 21 agosto)
TENUITA’ DEL FATTO IN CASSAZIONE
Non si può esaminarla se il ricorso è inammissibile . (Cass. pen. Sez. III, Sent., n. 34932/15 dep 18-08-2015)
NUOVA LEGGE SULLE MISURE CAUTELARI (L. 47/2015) E DIRITTO TRANSITORIO
Non ha effetto retroattivo sulle misure già disposte (perché la fase genetica è sottoposta al regime del tempus regit actum), ma solo in fase di verifica del permanere delle esigenze cautelari.(Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 12-06-2015) 12-08-2015, n. 34848)
IMPUTABILITÀ E DISTURBI DELLA PERSONALITA’
Uccide tre persone che erano suoi soci , e la difesa deduce un vizio di mente , ma viene escluso che abbia anche un disturbo della personalità, dovendo quest’ultima rendersi causa efficiente del reato:<< la diagnosi di disturbo dell’adattamento espressa dal perito medico legale, in quanto indicativa del modo di essere della persona e della reazione individuale agli eventi e ai fattori psicosociali stressanti, è estranea al concetto di malattia mentale. Invero, alla luce del consolidato indirizzo giurisprudenziale, la malattia di mente rilevante per l’esclusione o per la riduzione dell’imputabilità è solo quella medico-legale, dipendente da uno serio stato patologico, che comporti una degenerazione della sfera intellettiva o volitiva dell’agente. La decisione delle Sezioni Unite della Corte del 25 gennaio 2005 n. 9163, rv. 230317 e le successive decisioni del giudice di legittimità, hanno affermato che i disturbi della personalità, o ogni altro disturbo mentale, sono in grado di influire sulla capacità di intendere e volere solo quando intervengono con un nesso eziologico nella condotta criminosa, per effetto dei quali il reato viene ritenuto causalmente determinato proprio dal disturbo mentale; si deve trattare cioè di turbe mentali di tale consistenza e gravità da determinare una situazione psichica che impedisca al soggetto di gestire le proprie azioni e faccia sì che non ne percepisca il disvalore (Sez. 2, 2 dicembre 2008 n. 2774, rv.242710); oppure di impulsi all’azione, pur riconosciuta come riprovevole, che siano tali da vanificare la capacità di apprezzarne le conseguenze (Sez. 5, 9 febbraio 2006 n. 8282, rv. 233228). Da dette pronunce derivano, da un lato, l’ampliamento operato sulla scorta del progresso della scienza psichiatrica, del concetto di infermità, non limitato alle categorie di inquadramento nosografico tradizionale (schizofrenia, paranoia, depressione maggiore), ma esteso ai disturbi di personalità, dall’altro la necessità di accertare, ai fini dell’imputabilità, se il delitto sia stato o meno influenzato in modo diretto ed immediato da quel particolare disturbo.>>(Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza n. 34466/15; depositata il 6 agosto)
RIPARAZIONE PER INGIUSTA DETENZIONE
Le cattive frequentazioni non escludono a priori il diritto alla riparazione soprattutto quando non sono in connessione con il reato che era stato contestato(si rimproverava all’imputato prosciolto di essere vicino ad una cosca , ma il procedimento era per 73 TULS e non per 416 bis ). Ribadito poi il principio che se mancano le condizioni di applicabilità previste dagli articoli 273 e 280 non per questo si elimina l’analisi del “concorso a dare causa” , a meno che il Giudice della cautela era a conoscenza degli stessi elementi che hanno causato l’assoluzione ( (Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza n. 33830/15; depositata il 31 luglio).
LEGITTIMAZIONE DELLA PARTE CIVILE AD IMPUGNARE PROSCIOGLIMENTO DEL GIUDICE DI PACE DA CONDOTTA RIPARATORIA
Si deve escludere l’interesse della parte civile ad impugnare la sentenza dichiarativa di estinzione del reato per condotte riparatorie ex art. 35 D.Lgs. n. 274 del 2000, <<in quanto tale pronuncia, limitandosi ad accertare la congruità del risarcimento offerto ai soli fini dell’estinzione del reato, con valutazione operata allo stato degli atti, senza alcuna istruttoria e con sentenza predibattimentale, non riveste autorità di giudicato nel giudizio civile per le restituzioni o per il risarcimento del danno e non produce, pertanto, alcun effetto pregiudizievole nei confronti della parte civile.>>(Corte di Cassazione, sez. Unite Penali, sentenza n. 33864/15; depositata il 31 luglio)
12 QUINQUIES ( TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI)
Essendo reato a concorso necessario tra chi trasferisce ed il terzo che si intesta il bene , occorre il dolo specifico di quest’ultimo e non operano in tal senso presunzioni basate sulla sussistenza di un generico vincolo parentale (Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza n. 33887/15; depositata il 31 luglio).
INTERCETTAZIONI e DIVERSO PROCEDIMENTO (270 CPP)
La nozione di diverso procedimento prescinde da elementi puramente formali, restando ancorata ad un approccio sostanzialistico. (Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza n. 33598/15; depositata il 30 luglio)
TESTIMONIANZA ASSISTITA (SS UU)
Due principi di diritto :
«in sede di esame dibattimentale ai sensi dell’art. 210, comma 6 c.p.p., di imputato di reato connesso ex art. 12, comma 1, lett. c) o collegato ex art. 371, comma 2, lett. b), l’avvertimento di cui all’art. 64, comma 3, lett. c), deve essere dato […] anche se egli abbia già deposto erga alios senza aver ricevuto tale avvertimento» e «in sede di esame dibattimentale, ai sensi dell’art. 210, comma 6 c.p.p., di un imputato di reato connesso ex art. 12, comma 1, lett. c), o collegato ex art. 371, comma 2, lett. b) c.p.p., a quello per cui si procede, il mancato avvertimento di cui all’art. 64, comma 3, lett. c), c.p.p., determina la inutilizzabilità della deposizione testimoniale»
Non occorrono invece gli avvertimenti ex art. 63 c.p.p. in caso di dichiarazioni “contra se” del testimone, quando il teste favoreggia qualcuno o mente – c.d. reati processuali – perché la garanzia prevista dalla norma è a presidio del nemo tenetur se detegere in ordine a reati già commessi , non quelli che deve ancora commettere. (Corte di Cassazione, sez. Unite Penali, sentenza n. 33583/15; depositata il 29 luglio)
NOTIFICHE TRAMITE PEC (SS UU)
<<Anche dopo l’entrata in vigore del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, e relativa conversione in legge, sono valide le notificazioni a persona diversa dall’imputato o indagato eseguite per via telematica, ai sensi del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, e relativa conversione in legge, dagli Uffici giudiziari già autorizzati dal decreto 1 ottobre 2012 dal Ministro della Giustizia>>. Cass. pen., sez. un. sent. 26 giugno 2015 (dep. 22 luglio 2015), n. 32243, Pres. Santacroce, Rel. Fumo, Ric. Nedzvetskyi
REGOLAMENTO MESSA ALLA PROVA
decreto ministeriale del 9 giugno 2015
ABNORMITÀ DELL’ATTO
Un gip dispone restituzione degli atti al P.M. poiché a suo dire ci sarebbe un fatto diverso : l’imputazione era di corruzione (319) per un appartenente ai servizi segreti che , in cambio di € 400.00 si era offerto per portare dalla Svizzera all’Italia 20 milioni di €: il Gip aveva rilevato che il prezzo della corruzione era consistita in realtà nella promessa che il danaro doveva essere diretto ad un frate per la costruzione di un santuario: La Cassazione afferma che questo è un fatto nuovo , non un fatto diverso , perciò è stato abnorme trasmettere gli atti al p.m. , doveva semmai decidere sull’imputazione originaria e quindi rinviare a giudizio, mentre sul fatto nuovo avrebbe potuto trasmettere gli atti al pm(Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza n. 32600/15; depositata il 24 luglio)
RECIDIVA OBBLIGATORIA EX ART. 99 CO. V° C.P.
È costituzionalmente illegittima la previsione di applicazione obbligatoria della recidiva (Corte cost., 23 luglio 2015, n. 185, Pres. Criscuolo, Rel. Lattanzi)
REATI TRIBUTARI E CRISI ECONOMICA
Ennesima pronuncia sul punto : la crisi economica può atteggiarsi a causa di forza maggiore se l’imprenditore dimostra di aver adottato misure per fronteggiarla . (Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza n. 31930/15; depositata il 22 luglio)
DIFFAMAZIONE VIA WEB COMPETENZA PER TERRITORIO
Ingiuria e diffamazione sono reati di evento quindi il reato si perfeziona nel momento in cui la notizia diffamatoria viene conosciuta , almeno , della seconda persona , ma come si fa stabilirlo? Allora opera il primo dei criteri suppletivi previsto dal art. 9 co. I° c.p.p. : dove è compiuta parte dell’azione e tale deve intendersi dove è stato “caricato” il file della notizia diffamatoria, in aderenza con quell’altro orientamento , esplicitato dalle sezioni unite , sul punto che quando un soggetto accede ad un sistema informatico, il luogo del fatto deve individuarsi non nella allocazione fisica del server host, bensì laddove il soggetto, dotato di un hardware in grado di collegarsi con la rete, effettui l’accesso in remoto (Sez. U, n. 17325 del 26/03/2015, Rocco, Rv. 263020). (Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza n. 31677/15; depositata il 21 luglio)
ESERCIZIO ARBITRARIO DELLE PROPRIE RAGIONI E VIOLENZA PRIVATA (393 E 610 CP)
Tizio si reca da un parente di Caio , per tutelare un suo credito (esistente) nei confronti di quest’ultimo e posa sul tavolo una pistola (che oltretutto non si sa se è carica) : viene condannato per il 610 , ma la Cassazione annulla perché la differenza tra le due figure sta nell’elemento soggettivo :non è violenza privata se l’agente è animato dal fine di esercitare un diritto con la coscienza che l’oggetto della pretesa gli competa giuridicamente, e così sembrava nella fattispecie , quindi annullamento con rinvio (Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza n. 31654/15; depositata il 21 luglio)
CONFISCA IN CASO DI PRESCRIZIONE DEL REATO (SS UU)
Il giudice, nel dichiarare la estinzione del reato per intervenuta prescrizione, può applicare, a norma dell’art. 240, secondo comma, n. 1, cod. pen., la confisca del prezzo del reato e, a norma dell’art. 322-ter cod. pen., la confisca del prezzo o del profitto del reato sempre che si tratti di confisca diretta e vi sia stata una precedente pronuncia di condanna, rispetto alla quale il giudizio di merito permanga inalterato quanto alla sussistenza del reato, alla responsabilità dell’imputato ed alla qualificazione del bene da confiscare come profitto o prezzo del reato”. “Qualora il prezzo o il profitto derivante dal reato sia costituito da denaro, la confisca delle somme di cui il soggetto abbia comunque la disponibilità deve essere qualificata come confisca diretta: in tal caso, tenuto conto della particolare natura del bene, non occorre la prova del nesso di derivazione diretta tra la somma materialmente oggetto della confisca e il reato”. (Cass. pen., Sez. Un., ud 26 06 2015 n. 31617, dep. 21 luglio 2015, Pres. Santacroce, Rel. Macchia)
VIZIO DI MOTIVAZIONE : TRAVISAMENTO DEL FATTO E DELLA PROVA
La Corte ripercorre i limiti del sindacato sulla motivazione in sede di legittimità : il discorso giustificativo del provvedimento impugnato deve essere volto a verificare che la motivazione della pronunzia: a) sia “effettiva” e non meramente apparente, ossia realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia “manifestamente illogica”, in quanto risulti sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell’applicazione delle regole della logica; c) non sia internamente contraddittoria, ovvero sia esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente “incompatibile” con “altri atti del processo”…… La categoria logico-giuridica del travisamento della prova deve essere tenuta distinta da quella concernente il vizio di travisamento del fatto. La prima, infatti, a differenza del secondo, implica non una rivalutazione del fatto, che è incompatibile con il giudizio di legittimità, ma la constatazione che esiste una palese divergenza del risultato probatorio rispetto all’elemento di prova emergente dagli atti processuali e che, quindi, una determinata informazione probatoria utilizzata in sentenza, oggetto di analitica censura chiaramente argomentata, è contraddetta da uno specifico atto processuale, pure esso specificamente indicato. La recente riformulazione dell’art. 606 lett. e) c.p.p. ad opera della L. n. 46 del 2006, art. 8, non confermando l’indeclinabilità della regola preclusiva dell’esame degli atti processuali ed ammettendo un sindacato esteso a quelle forme di patologia del discorso giustificativo riconoscibili solo all’esito di una cognitio facti ex actis, colloca il vizio di travisamento della prova, cioè della prova omessa o travisata, rilevante e decisiva, nel peculiare contesto del vizio motivazionale, attesa la storica inerenza di esso al tessuto argomentativo della ratio decidendi (Cass. Sez. 6^, 20 marzo 2006, rv. 233621; Cass., Sez. 1^, 9 maggio 2006, rv. 233783;Cass., Sez. 2^, 23 marzo 2006, rv. 233460; Cass., Sez. 5^, 11 aprile 2006, rv. 233789; Cass., Sez. 4^, 28 aprile 2006, rv. 233783; Cass., Sez. 3^, 12 aprile 2006, rv. 233823).(Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza n. 31406/15; depositata il 20 luglio)
SEQUESTRO PREVENTIVO EDITORIA SU WEB (SS UU)
Sì al sequestro preventivo di una pagina o di un intero sito web in presenza dei requisiti ex lege previsti.
La stampa on line è assoggettabile in tutto e per tutto alla stampa c.d. cartacea(anche per via di interpretazione evolutiva), quindi il sequestro è previsto solo nei casi eccezionali previsti dalla c.d. legge sulla stampa (Cass. pen. Sez. Unite, Sent., (ud. 29-01-2015) dep. 17-07-2015, n. 31022).
AGGRAVANTE DELLA DESTREZZA (625 N. 4 C.P.)
Occorre abilità da parte del colpevole, altrimenti non sussiste (Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza n. 31285/15; depositata il 17 luglio)
RIDUZIONE IN SCHIAVITÙ (600 e 601 c.p.)
La Corte fa il punto sulle nuove fattispecie introdotte negli artt. 600 dal D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 24: riduzione in “schiavitù” consiste nell’esercitare sulla persona altrui poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà senza che rilevi il precedente stato di libertà della vittima, né che questa abbia percezione del suo status. La condotta di riduzione in “servitù”, invece, corrisponde alla condotta di colui che riduce o mantiene altri in uno stato di soggezione continuativa. (Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza n. 30988/15; depositata il 16 luglio)
TESTIMONIANZA (incidenza del ritardo nell’assunzione)
Si trattava di vagliare la testimonianza di alcune minorenni , persone offese in un reato sessuale: pur non sussistendo in capo al P.M. un obbligo di disporre nell’immediatezza un incidente probatorio , tuttavia il decorso di un congruo lasso di tempo comporta, per il giudice, l’onere di una motivazione rafforzata che dia conto, complessivamente, dell’inidoneità del distacco temporale ad incidere sull’attendibilità delle dichiarazioni rese o perché, in particolare, non sono intervenuti fattori esterni di disturbo, o perché, ove intervenuti, gli stessi non si sono comunque dimostrati in grado di alterare il corretto ricordo dei fatti.(Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza n. 30865/15, depositata il 16 luglio)
PROCEDIMENTO GIUDICE DI PACE E TENUITA’ DEL FATTO (SS UU)
La persona offesa che non compare innanzi al giudice di pace “consente” al riconoscimento della particolare tenuità del fatto (Cass., Sez. Un., u.p. 16 luglio 2015, Pres. Santacroce, Rel. Conti, Ric. P.G. in proc. Steger (informazione provvisoria)
IMPUTABILITA’ E DOLO : DUE COSE DIVERSE
Con specifico riguardo alla contestazione del dolo, giova inoltre rammentare come, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte regolatrice, nei rapporti fra imputabilità e dolo, l’indagine sul primo dei suddetti elementi va tenuta ben distinta da quella sul secondo, essendo quest’ultimo un elemento costitutivo del delitto, la cui sussistenza o meno va in ogni caso accertata secondo le regole generali, e cioè con riferimento all’ipotesi di un soggetto agente dotato di normale capacità di intendere e di volere, mentre l’imputabilità costituisce semplicemente il presupposto per l’affermazione della responsabilità in ordine al reato commesso, il quale dovrà, pertanto, essere già stato compiutamente qualificato, nelle sue connotazioni oggettive e soggettive. Ciò significa che anche nei confronti di soggetto non imputabile, o parzialmente imputabile, dovrà comunque essere stabilito, alla stregua delle regole di comune esperienza, se l’evento prodotto sia stato “secondo l’intenzione”, “contro l’intenzione” o “oltre l’intenzione” (giusta le varie ipotesi previste dall’art. 43 c.p.), per poi passare a verificare se e come il soggetto debba penalmente rispondere di tale evento, in ragione del suo stato di mente (Cass. Sez. 1, n. 507 del 07/12/1993, Mitrugno, Rv. 196112; Sez. 6, n. 4292 del 13/05/2014, Corti, Rv. 262151).(Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza n. 30517/15; depositata il 15 luglio)
MISURE CAUTELARI E REGIME TRANSITORIO DOPO LA L. 47/2015
Si discute se la nuova normativa cautelare è applicabile alle misure in corso di esecuzione : la riposta è dipende, nel senso che, se la nuova normativa ridisegna i limiti massimi di pena (come già accaduto) entro i quali infliggere la custodia in carcere , allora il profilo attiene alla legge “sostanziale” e quindi retroattività della lex mitior ; qualora invece si preveda anche il requisito dell’attualità , come ha fatto l’art. 274 , ebbene qui siamo nella sfera del diritto processuale, dunque soggiace alla regola ‘tempus regit actum’, non potendosi ritenere carente di motivazione il provvedimento che abbia trascurato di esaminare profili delle esigenze cautelari non contemplati nella norma vigente nel momento in cui è stato pronunciato.(Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza n. 30508/15; depositata il 15 luglio)
IMPUTAZIONE COATTA NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO ISCRITTO A CARICO DI IGNOTI
Ricorso in Cassazione utilmente esperito dall’indagato che non lo era stato sino al momento dell’ordinanza del Gip , perché sussiste abnormità : l’indagato è stato privato delle prerogative difensive della fase delle indagini ivi compreso il contraddittorio nella camera di consiglio sulla richiesta di archiviazione .(Corte di Cassazione, sez. III Penale, ordinanza n. 30489/15; depositata il 15 luglio)
DIVULGAZIONE DI MATERIALE PORNOGRAFICO (600 TER CO. III° C.P.)
Non risulta integrato il reato di diffusione di materiale pedopornografico quando non si dimostra la volontà di divulgarlo. Per provarla, non basta che il soggetto si sia procurato le immagini attraverso programmi di file sharing, tipo emule , che di default prevedono una directory (nella fattispecie si chiama incoming ) che mette in condivisione di altri utenti il file , e su cui quindi non si può dire di aver raggiunto la prova dell’elmento soggettivo del reato (Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza n. 30465/15, depositata il 15 luglio)
MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA (572 C.P.)
Soggetto border line e psichicamente instabile viene condannato nei due gradi di giudizio di merito, per aver vessato la compagna , ma la Corte annulla con rinvio perché i giudici a quibus non hanno considerato che essendo il dolo del reato in questione “programmatico” (dicesi anche “unitario”) , ossia deve sorreggere tutti gli episodi in un ottica appunto di premeditata vessazione, ciò potrebbe non essere compatibile con le condizioni psichiche dell’imputato , che oltretutto , denotavano alternanza di periodi vessativi a fasi stabili .(Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza n. 30432/15; depositata il 14 luglio)
CONCOMITANTE IMPEGNO PROFESSIONALE DEL DIFENSORE
Ha un udienza in Corte di Appello , ma lo chiamano dalla cancelleria Gip per un interrogatorio in carcere di un assistito che lo ha appena nominato, non va all’udienza, confermano la sentenza di 1 grado e lo deduce con apposito motivo : ricorso dichiarato inammissibile perché <<il concomitante impegno professionale del difensore non costituisce automaticamente un legittimo impedimento>>, e in siffatta situazione il difensore avrebbe dovuto considerare che con una mera richiesta di differimento orario poteva assecondare entrambi gli impegni .(Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza n. 29877/15; depositata il 13 luglio)
RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI ( D. LVO N. 231/2001)
Il d.lgs. n. 231 del 2001 stabilisce, agli artt. 5 e 6, i criteri in base ai quali il reato commesso dalla persona fisica può essere attribuito alla persona giuridica. L’art. 5 individua il c.d. criterio di imputazione oggettiva, a norma del quale l’ente risponde solo dei reati commessi nel suo “interesse o vantaggio”. E’ controverso il significato da attribuire ai suddetti lemmi. La Corte ne approfondisce il significato (Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza n. 29512/15; depositata il 10 luglio)
SOSTANZE STUPEFACENTI E TABELLE MINISTERIALI (SS UU)
Le tabelle che sono state pubblicate dal 2006 (legge Fini Giovanardi) al 2014 (sentenza corte cost.le n. 32/14 che l’ha abrogata) con nuove sostanze rispetto al passato (ad es nandrolone) , con la scure della Corte Costituzionale hanno subito un effetto pari all’abolitio criminis ; il decreto legge d.l. 20 marzo 2014, n. 36, che le ha “riesumate” all’art. 2 disponeva: “A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto continuano a produrre effetti gli atti amministrativi adottati sino alla data di pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 32 del 12 febbraio 2014”. Ma era sbagliato perché contravveniva a norma di rango costituzionale ( non possono disporre che per l’avvenire, per l’irretroattività della legge penale, art. 25 co. 2 Cost.) ed infatti in sede di conversione la formula fu “riprendono a produrre effetto”.La Corte ricorda in effetti come le tabelle costituiscano disposizioni integrative della legge penale, alle quali sono evidentemente applicabili i principi di cui all’art. 2 c.p., e in ispecie quello di irretroattività della legge penale; con l’ulteriore conseguenza del carattere “inscindibile e biunivoco” del legame tra il decreto che integra le tabelle e la legge che ne costituisce il fondamento normativo: “l’atto amministrativo individua l’oggetto del reato in base al divenire delle conoscenze […]; caduta la legge, ne segue con ineluttabile ed evidente necessità il venir meno dei provvedimenti ministeriali che di quella legge costituiscono attuazione”. Una diversa soluzione d’impronta sostanzialistica, osservano le Sezioni Unite, determinerebbe la sicura violazione del principio di legalità. (Corte di Cassazione, sez. Unite Penali, sentenza n. 29316/15; depositata il 9 luglio)
LIMITI PER LA RICHIESTA DEL RITO ABBREVIATO (CORTE COST.LE)
Con la sentenza n. 129 del 2015, la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 517 c.p.p., nella parte in cui, nel caso di contestazione di una circostanza aggravante che già risultava dagli atti di indagine al momento dell’esercizio dell’azione penale, non prevede la facoltà dell’imputato di richiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato relativamente al reato oggetto della nuova contestazione. ( Corte cost., 9 luglio 2015, n. 128, Pres. Cartabia, rel. Frigo)
DIFESA D’UFFICIO (MANCATA INDICAZIONE DEL TELEFONO E DELLO STUDIO)
Viene notificato un Decreto penale all’imputato, senza i riferimenti del difensore d’ufficio quali telefono e indirizzo dello studio , violando l’art. 369 bis c.p.p. , e l’imputato , dopo il passaggio in giudicato chiede al G E ai sensi dell’art. 175 di essere rimesso in termine , ma in virtù del principio di tassatività delle nullità, il ricorso viene respinto (anche perché non ci sono gli estremi per una restituzione del termine per impugnare ex 175 cpp perché il d.p. è stato regolarmente notificato anche all’imputato )(Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza n. 29287/15; depositata il 9 luglio)
VIOLENZA PRIVATA (610) ED INTERFERENZE ILLECITE NELLA VITA PRIVATA (615 BIS C.P.) – CORRELAZIONE ACCUSA E SENTENZA
Condannato per il 615 bis cp perché aveva messo di nascosto una telecamera all’interno di un bagno di una palestra e riprendeva donne e bambini mentre facevano la doccia , la Cassazione annulla sul punto dicendo che non si può trattare del reato ex 615 bis perché la palestra non può considerarsi un luogo aperto al pubblico , sia pure nell’interpretazione estensiva fattane dai giudici di legittimità (ad es lo è il bagno dell’ospedale per i pazienti che sono ivi ricoverati) ; e che invece il reato vada più esattamente qualificato come violenza privata , configurando in modo molto “elastico” (sul punto siamo in netto disaccordo) il requisito della costrizione . E siccome i Giudici hanno dato contezza ai difensori durante la discussione , della possibilità di qualificare il fatto in modo diverso , non c’è violazione della disciplina della correlazione accusa /sentenza anche perché il reato è meno grave (Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza n. 28174/15; depositata il 2 luglio)
Vedasi però in senso contrario, nel solco di un interpretazione restrittiva dell’art. 521 c.p.p. , che anche la mera diversa qualificazione giuridica data al fatto in sentenza , senza che sia stata adeguatamente “adattata” l’imputazione , può far scattare la violazione del diritto di difesa con conseguente nullità .Ci riferiamo precipuamente alla sentenza Cass. Sez. II, 12.11.2012 (dep. 14.1.2013), n. 1625.)
DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE
Tallona la conducente di un’automobile che finisce fuori strada procurandosi lesioni: condannato per lesioni (dolose) , la Corte annulla, perché come le Sezioni Unite insegnano (n. 38343/14) è sull’elemento volitivo che occorre far leva per verificare se trattasi di colpa cosciente o dolo eventuale ed il fatto che risulti una frenata di ben 8,5 metri può significare che l’imputato non voleva recare alcun danno( Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza n. 28169/15; depositata il 2 luglio)
MANCATA NOTIFICA AL DIFENSORE NULLITA’ ASSOLUTA
La mancata notifica del decreto di citazione a giudizio al difensore di fiducia dell’imputato integra una nullità assoluta insanabile, per violazione del diritto di assistenza tecnica obbligatoria, <<e si realizza non solo nel caso estremo in cui il dibattimento si svolge in assenza di qualunque difensore, ma anche nel caso in cui il difensore di fiducia non presente, perchè non avvisato, viene sostituito dal difensore di ufficio, in quanto tale nomina da parte del giudice non pone rimedio alla lesione del diritto dell’imputato di essere assistito, nei casi in cui l’assistenza tecnica è obbligatoria, dal “suo difensore”, come dispone testualmente l’art. 179 c.p.p., comma 1, (cfr. tra le tante, Sez. 1^, Sentenza n. 20449 del 28/03/2014 Ud. dep. 16/05/2014 Rv. 259614; Sez. 4^, Sentenza n. 7968 del 06/12/2013 Ud. dep. 19/02/2014 Rv. 258615;) . Sez. 3, Sentenza n. 6240 del 14/01/2009 Ud. dep. 13/02/2009 Rv.242530). (Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza n. 27568/15; depositata il 1° luglio)
Si precisa che da poco sono intervenute sul punto , in senso conforme, le SS UU (Cassazione, sez. Unite Penali, sentenza n. 24630/15; depositata il 10 giugno)
SCIOPERO DEL DIFENSORE
L’astensione degli avvocati giustifica il rinvio anche nelle udienze camerali (in conformità a quanto già acclarato da Cass. pen., sez. un., dep. 14 aprile 2015 n. 15232, vedasi infra.(Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza n. 27153/15; depositata il 30 giugno)
ILLEGALITA’ DELLA PENA E GIUDIZIO DI ESECUZIONE (SS UU)
Il servizio novità della Corte Suprema di cassazione comunica che, in esito all’udienza pubblica del 26 giugno 2015, le Sezioni unite hanno affrontato la seguente questione:
« Se sia rilevabile di ufficio, in sede di legittimità, in presenza di ricorso presentato fuori termine, l’illegalità della pena».
Secondo l’informazione provvisoria diffusa dalla Suprema Corte, al quesito è stata data la seguente soluzione:
« Negativa, ferma restando la deducibilità della illegalità della pena davanti al giudice della esecuzione».
La deliberazione è stata assunta sulle conclusioni conformi del Procuratore generale.
Cass., Sez. Un., u.p. 26 giugno 2015, Pres. Santacroce, Rel. Rotundo, Ric. Butera (informazione provvisoria).
INTERCETTAZIONI DA REMOTO
Un soggetto viene intercettato sul suo smartphone con agente intrusore (virus informatico), per tutto il traffico dati, in relazione agli apparecchi utilizzati, sia di tutte le conversazioni tra presenti, mediante l’attivazione, attraverso un virus, del microfono e della videocamera dei relativi Smartphone, e viene sottoposto a misura cautelare per ipotizzata partecipazione al sodalizio ex 416 bis : la Corte annulla e rinvia per nuovo esame perché questo è uno strumento che intercetta in qualunque luogo , violando l’art. 15 Cost prima ancora della normativa codicistica , ergo occorre che il Giudice nel decreto autorizzativo indichi i luoghi nei quali dovrà essere espletata l’intercettazione delle comunicazioni tra presenti, non essendo ammissibile un’indicazione indeterminata o addirittura l’assenza di ogni indicazione, al riguardo. Le intercettazioni di comunicazioni effettuate tramite l’utilizzo di un virus informatico che consente l’attivazione del microfono e della telecamera dello smartphone da remoto, possono essere ammesse, ma solo con provvedimento motivato del giudice e nei limiti del rispetto della riservatezza. Quanto poi alle videoriprese , occorre verificare che, mediante l’attivazione da remoto della telecamera inerente al telefono cellulare, non siano state effettuate videoregistrazioni all’interno di luoghi di privata dimora o, comunque, tali da imporre la necessità di tutelare la riservatezza personale. Nell’affermativa, anche queste risultanze dovranno essere espunte dal compendio indiziario e il Tribunale dovrà effettuare la prova di resistenza.(Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza n. 27100/15; depositata il 26 giugno)
FALSO IDEOLOGICO (479 C.P.)
Se il pubblico ufficiale non trae vantaggio dalla falsa attestazione, ossia se manca il c.d. “movente” , ciò non significa che non vi sia elemento soggettivo , che consiste nel dolo generico ossia consapevolezza e volontà : ciò significa che se deve escludersi che il dolo generico possa ritenersi sussistente per il solo fatto che l’atto contenga un asserto obiettivamente non veritiero, dovendosi, invece, verificare anche che la falsità non sia dovuta ad una leggerezza dell’agente, come pure ad una incompleta conoscenza e o errata interpretazione di disposizioni normative o, ancora, alla negligente applicazione di una prassi amministrativa, tuttavia deve considerarsi dolosa la falsa attestazione di un accertamento in realtà mai compiuto (Sez. 5, n. 15255 del 15 marzo 2005, Scarciglia ed altro, Rv. 232138).(Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza n. 26455/15; depositata il 23 giugno)
MISURE DI SICUREZZA (confisca disposta dopo la sentenza dal giudice della cognizione)
L’imputato patteggia , il giudice nulla dispone sul bene, e dopo un po’ di tempo ne chiede la restituzione allo stesso Giudice : che confisca , ma non poteva farlo , ossia è provvedimento abnorme , perché il nostro sistema prevede che << la confisca possa essere ordinata, dopo il passaggio in giudicato della sentenza di merito, dal giudice dell’esecuzione, su domanda di parte e secondo le regole e le garanzie stabilite per relativo procedimento dall’art. 676 c.p.p., comma 1. In termini, il Supremo collegio (cfr.Sez. 2^, Sentenza n. 21420/2011 Rv. 250264) ha stabilito che a norma del combinato disposto dell’art. 205 c.p., comma 1 e art. 236 c.p., le misure di sicurezza debbano essere disposte “nella stessa sentenza di condanna”, come risulta anche dal tenore dell’art. 579 c.p.p., il quale espressamente prevede l’impugnazione contro il capo della sentenza concernente le misure di sicurezza>> , quindi il rimedio sulla omessa decisione è l’impugnazione , e , se la sentenza è definitiva , occorre attivare il giudice dell’esecuzione; nella fattispecie, restando in piedi il sequestro pur dopo l’annullamento della Suprema Corte, è a quest’ultimo (G E) che l’imputato dovrà indirizzare l’istanza di dissequestro.(Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza n. 26481/15; depositata il 23 giugno)
APPLICABILITA’ LEGGE DELEGA ABROGAZIONE REATI
la L. n, 67 del 2014, art. 2, comma 3 nella parte in cui prevede la delega al Governo ad abrogare una serie di reati, fra cui quelli previsti dall’art. 633 c.p., comma 1 – art. 635 c.p., comma 1, non ha alcun effetto immediatamente abrogativo, essendo l’abrogazione subordinata all’emanazione dei decreti delegati”. (Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza n. 26216/15; depositata il 22 giugno)
VALUTAZIONE DELLA PROVA SCIENTIFICA (TEOREMA DI BAYES )
Sappiamo che nel processo penale si fa largo uso del ragionamento induttivo (dato x si inferisce y) ove le regole del gioco sono dettate dalle massime di esperienza che estrapoliamo dalle varie scienze (cinetica, psichiatria, tanatologia, etc..) ; il Teorema di Bayes è un metodo di calcolo matematico che ha il pregio di temperare le radicalizzazioni (in termini di infallibilità) della prova scientifica in quanto introduce , come criterio del calcolo , la c.d. probabilità a priori : il Tribunale di Milano ne ha fatto una delle prime (saranno tre o massimo 4 per tutti gli Uffici Giudiziari italiani) applicazioni , si può leggere in http://www.penalecontemporaneo.it/materia/-/-/-/4213-il___teorema_di_bayes___fa_capolino_al_tribunale_di_milano/ (Trib. Milano, sez. G.I.P., sent. 18 giugno 2015, giud. Gennari)
DIRITTO DI DIFESA
Nessun impedimento assoluto per l’avvocato impegnato in un corso di formazione obbligatorio, e comunque devono sussistere i requisiti previsti dalla recente pronuncia n. 4909/2014 delle Sezioni Unite, ossia occorre che il difensore : a) prospetti l’impedimento non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni; b) indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale l’espletamento della sua funzione nel diverso processo; c) rappresenti l’assenza in detto procedimento di altro codifensore che possa validamente difendere l’imputato; d) rappresenti l’impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell’art. 102 cod. proc. pen., sia nel processo a cui intende partecipare, sia in quello di cui chiede il rinvio. (Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza n. 25262/15; depositata il 16 giugno)
ESIGENZE CAUTELARI (ATTUALITA’ NELLA RECIDIVA)
In carcere a tre anni di distanza dal fatto, il pericolo di recidiva potrebbe non essere più attuale, ed in questo senso si muove la recente disciplina introdotta con L. n. 47/2015. (Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza n. 24865/15; depositata il 12 giugno)
DIRITTO DI DIFESA NELLE INTERCETTAZIONI
La richiesta del difensore deve essere tempestiva (Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza n. 24866/15; depositata il 12 giugno)
SOSTANZE STUPEFACENTI E PRINCIPIO DI OFFENSIVITA’
Quattro piantine in vaso alte al massimo 25 cm, in cattivo stato vegetativo: c’è il sospetto che non sia stata ben valutata l’offensività della condotta , quindi annullamento con rinvio per nuovo esame sul punto. (Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza n. 24732/15; depositata l’11 giugno)
SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA TERMINE ADEMPIMENTO (165 c.p.)
Sussiste un contrasto di giurisprudenza quando non è previsto, nella sentenza di condanna, un termine per l’adempimento della condizione (nella fattispecie si trattava di un lavoro di pubblica utilità) ex art. 165 c.p.: a fronte di un orientamento meno favorevole al reo secondo cui vale la data del passaggio in giudicato (ma se si tratta di reati urbanistici valgono le norme dettate per l’edilizia) , se vi è incertezza non si può risolverla a sfavore del condannato , quindi può ottemperare sino a che non sia spirato il termine di efficacia della sospensione condizionale (5 anni dopo il passaggio in giudicato)(Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza n. 24642/15; depositata il 10 giugno)
PERQUISIZIONE E SEQUESTRO DI DATI INFORMATICI
Un giornalista ,in qualità di terzo non indagato, viene fatto oggetto di provvedimento di perquisizione del suo pc nell’ambito di un procedimento avente per oggetto la violazione di un segreto d’ufficio uscito fuori da un Tribunale , e gli operanti , dopo essersi fatti consegnare le password per l’accesso , vi entrano , non trovano l’indicazione della fonte della notizia indebitamente comunicata al giornalista , ma stampano delle mail .
La Corte analizza varie questioni che pure non hanno attinenza alla fattispecie , stabilendo che
1) Il diritto all’anonimato sulle fonti del giornalista, quale previsto dall’art. 200 c.p.p., non consente il ricorso a perquisizione e sequestro per acquisire il nominativo della fonte, salvo che non ricorrano, ex ante, le condizioni per la non operatività del diritto al segreto.
2)Non può essere sequestrato un intero sistema informatico , ad es un PC, in virtù dei principi di proporzionalità ed adeguatezza , che si applicano anche alle cautele reali;
3) Le disposizioni introdotte dalla legge n. 48/2008 riconoscono al dato informatico, in quanto tale, la caratteristica di oggetto del sequestro, di modo che il trattenimento di copia dei dati sequestrati, con restituzione all’avente diritto del loro supporto fisico originale di memoria, non fa cessare il sequestro; l’art. 258 afferma il diritto di sequestrare una copia restituendo l’originale , ma , in caso di strumenti informatici , può sempre residuare in capo al detentore il diritto all’impugnazione reale qualora la copia rappresenti di per sè la violazione del diritto all’esclusività : infatti la “copia” informatica non ha necessariamente lo stesso significato di quella cartacea (si veda come lo stesso Codice Amminstrazione Digitale , D L.vo 82/2005, preveda un più ampio ventaglio di “copie” informatiche); ad es si ipotizzi il sequestro, su supporto cartaceo, di piani industriali destinati a restare segreti, dell’archivio cartaceo con i dati delle carte bancarie dei clienti di una impresa commerciale, in generale tutte le ipotesi in cui il documento non ha unico valore in sè, “racchiuso” nel solo originale ( come il comunissimo esempio di banconote ed assegni), e cioè in tutti quei casi in cui il valore del documento deriva proprio dalla esclusione dell’accesso di altri (discorso valido per il cartaceo ma, allo stesso modo, vale per il digitale), non si può ritenere che il trattenimento di copia risolva il tema del diritto alla restituzione. Chi ha subito lo spossessamento ha ragione di contestare tale perdita della esclusiva disponibilità che rappresenta il valore in sè del documento. Nella fattispecie il ricorrente non ha individuato tale “esclusività” , quindi il ricorso è stato rigettato.(Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 24-02-2015), n. 24617 dep. 10-06-2015)
OMESSO AVVISO DELL’UDIENZA CAMERALE AL DIFENSORE DI FIDUCIA
Massime :
<<Con l’emissione dell’avviso di fissazione dell’udienza si cristallizza la situazione processuale relativa agli adempimenti di cancelleria. Tale avviso, pertanto, deve essere comunicato al difensore di fiducia dell’imputato che rivestiva tale qualità all’atto della fissazione dell’udienza e non anche all’avvocato che acquisti solo successivamente tale veste.>>
<<Il mancato avviso dell’udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall’imputato o dal condannato integra una nullità assoluta ex artt. 178, comma 1, lett. c), e 179, comma 1, c.p.p., e non una nullità generale a regime intermedio, sanabile ex art. 182, commi 2 e 3, c.p.p., per effetto dell’acquiescenza del difensore di ufficio e della decadenza della parte dal diritto di far valere l’invalidità.>>
Caso posto per mancato avviso dell’udienza camerale al difensore di fiducia , dinanzi al Tribunale di Sorveglianza. Si trattava di stabilire se la nullità in parola avesse un carattere assoluto o, invece, intermedio con conseguente sanatoria ex art. 182 c.p.p., per effetto dell’acquiescenza difensiva(ad es. da parte del difensore di ufficio nominato ex art. 97 co. IV°) e della decadenza della parte dal diritto di far valere l’invalidità e su tale problematica esisteva un contrasto di giurisprudenza. La tesi della nullità generale intermedia faceva leva sul dettato normativo del 179 c.p.p. (che allude all’assenza del difensore e all’equiparazione tra difesa di fiducia e d’ufficio (anche perché quest’ultimo potrebbe chiedere un termine ex 108 co. I c.p.p.).
Le SS UU partono dal considerare che anche in fase di sorveglianza si applica lo schema dell’udienza camerale ex 127 c.p.p. e l’art. 666 c.p.p., comma 4, delinea un modello camerale a contraddittorio orale necessario.
E affermano che “La nomina di un sostituto processuale del difensore di fiducia scelto dall’imputato o del difensore d’ufficio designato dal giudice presuppone un regolare avviso ai titolari del diritto di difesa ed è consentita solo nelle ipotesi tassativamente elencate dall’art. 97 c.p.p., comma 4”
E quindi optano per la tesi della nullità assoluta perché la assenza del difensore , quando ne è obbligatoria la presenza, si radica proprio quando l’avviso non gli è spedito e che la nuova normativa in materia di notifica della sentenza contumaciale valorizza la difesa fiduciaria distinguendola nettamente da quella d’ufficio ; sappiamo inoltre dalla disposizioni ex art 96 e 97 che il difensore di ufficio viene nominato se vi è revoca, rinunzia , o altro , che non è comunque il caso di un assenza cagionata dall’omesso avviso e si sa anche , aggiunge il Supremo collegio , che viene ad essere leso il diritto dell’imputato di scegliere le modalità della propria difesa riconosciuto anche dall’art. 6, comma 3, lett. c), della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo che sancisce espressamente il diritto dell’imputato ad avere un “difensore di sua scelta” (tout accuse a droit notamment a:… c) se dèfendre lui-meme ou avoir l’assistance d’un dèfenseur de son choix). (Corte di Cassazione, sez. Unite Penali, sentenza n. 24630/15; depositata il 10 giugno)
TRUFFA CONTRATTUALE
Raggiri possono consistere nel fatto che i primi pagamenti vanno a buon fine , così viene carpita la fiducia del contraente, che poi rimane deluso dall’inadempimento. (Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza n. 24499/15; depositata il 9 giugno)
DIFFAMAZIONE SU FACEBOOK
Imputato posta commenti negativi su ‘Facebook’: la Corte , risolvendo un conflitto di competenza, dà ragione al Giudice di Pace (dando torto al Tribunale Monocratico), che aveva ipotizzato il reato di diffamazione aggravata ex 595 co. III° e quindi di competenza del Giudice superiore (Trib Monocr.) : postare su internet, affermano i Giudici, è come se si parlasse ad un comizio, attesa l’idoneità a raggiungere , con il potente mezzo di comunicazione, una pluralità di destinatari.(Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza n. 24431/15; depositata l’8 giugno)
FALSO IN COMMERCIO (474 C.P.)
Donna condannata perché ha messo in commercio dei profumi con la dicitura “falsi d’autore”: il reato è configurabile anche se il compratore sia stato messo a conoscenza dallo stesso venditore della non autenticità del marchio. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto che la configurabilità del reato di cui all’art. 474 cod. pen. non era esclusa, nel caso di specie, dalla presenza di locandine che avvertivano della falsità del prodotto offerto in vendita, sulla cui confezione – che riproduceva i marchi originali – figurava la scrittura “falso d’autore”). (tra tutte cfr Sez. 2, n. 28423 del 27/04/2012 – dep. 16/07/2012, Fabbri e altri, Rv. 253417).(Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza n. 24516/15; depositata il 9 giugno)
PENA CONDIZIONALMENTE SOSPESA
Imputato condannato per la sola violazione di sigilli, la sospensione non può essere subordinata alla demolizione dell’opera, perché tale demolizione è prevista dall’ art. 31 co. 9° T U 380/2001 con riferimento a reati diversi da quello ex art. 349 c.p.(Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza n. 24350/15; depositata l’8 giugno)
EPILESSIA E CAUSE DI ESCLUSIONE DELL’IMPUTABILITA’ NEI DELITTI COLPOSI
Imputato sa di essere epilettico e si mette alla guida di un trattore causando un incidente mortale, durante il fatto non essendo compos sui per la c.d. “rottura del contatto” : non si applica nessuna esclusione dell’imputabilità poiché egli , al pari di chi si mette alla guida in stato di ebbrezza , era consapevole , nella condotta antecedente (che va presa in considerazione nell’illecito colposo), che poteva causare un sinistro poiché già gli era capitato in passato e perché , al momento dell’esame della patente e della sua revisione , ha taciuto al medico suddetta patologia che non gli avrebbe fatto conseguire l’abilitazione alla guida.(Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza n. 24474/15; depositata l’8 giugno)
MODALITA’ SPEDIZIONE IMPUGNAZIONE A MEZZO PEC DA PARTE DEL PM
Il pm non può usare la PEC come mezzo di impugnazione.(Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza n. 24332/15; depositata il 5 giugno)
Contra: vedasi gli articoli dell’autore nella sezione “Contributi” , che in buona sostanza affermano l’equiparazione della spedizione a mezzo raccomandata a quella della pec
POTERI D’UFFICIO DEL GIUDICE EX 507 C.P.P.
Inerte il pm, il giudice deve acquisire d’ufficio i mezzi di prova indispensabili, anche se il procedimento pende dinanzi al Giudice di Pace (Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza n. 23975/15; depositata il 4 giugno)
DIRITTO DI DIFESA (LEGITTIMO IMPEDIMENTO PER STATO DETENZIONE DOMICILIARE)
All’ imputato viene notificato decreto di citazione per l’udienza di appello , ma , medio tempore, viene ristretto in arresti domiciliari ; il suo difensore lo deduce e gli viene notificato il rinvio dell’udienza, ma egli non viene tradotto ; all’udienza successiva viene respinta dalla Corte di Appello la richiesta di rinvio di legittimo impedimento , anche sulla base delle dichiarate , ma non accertate precarie condizioni di salute dell’imputato. La corte territoriale ha sbagliato ed occorre procedersi ad annullamento con rinvio perché spetta all’imputato decidere se comparire o rinunciare, attraverso atto formale. Lo stato di detenzione, infatti, implicando l’assenza di libertà di locomozione, costituisce impedimento assoluto a comparire con la conseguenza che ove a tale situazione non sia posto rimedio, mediante l’ordine di traduzione, l’imputato è privato del diritto di intervenire e di difendersi, anche personalmente nel processo; egli ed il suo difensore non avevano neanche un onere di preventiva comunicazione della detenzione prima che si svolgesse l’udienza , in linea con quanto più volte sancito dalla Corte Edu ((cfr., ex multis, Sez. 5, sent.n. 37620 del 17/10/2006, dep. 15711/2006, Serra, Rv. 235227; nello stesso senso, Sez. U, sent. n. 37483 del 2006, Rv. 234600). (Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza n. 23757/15; depositata il 4 giugno)
REVISIONE DELLA SENTENZA PATTEGGIATA
Imputato corrotto assolto nel giudizio ordinario, occorre procedersi a revisione del patteggiamento dei concorrenti corruttori perché manca l’elemento costitutivo del reato di corruzione e quindi vi è inconciliabilità logica dei giudicati ex art. 630 co. I lett. a, quindi gli imputati concorrenti vanno assolti : anche se il giudizio speciale del patteggiamento si basa su una piattaforma probatoria più ristretta di quello ordinario , è chiaro che in tal caso è errata la qualificazione giuridica del reato di corruzione operata dal Gip del patteggiamento . (Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza n. 23682/15; depositata il 3 giugno)
DIRITTO DI DIFESA (NEL PROCEDIMENTO DE LIBERATATE – 309 co. 5 e 10)
Ordinanza annullata perché le dichiarazioni accusatorie non erano allegate agli atti del tribunale del riesame (Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza n. 23737/15; depositata il 3 giugno)
LEGGE ANTICORRUZIONE
La l. n. 69/2015 recante disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio, è stata pubblicata sulla G.U. n. 124 del 30 maggio 2015. Le nuove norme anticorruzione entreranno in vigore il prossimo 14 giugno.
Breve sintesi.
art. 1 : prevede delle modifiche alla disciplina sanzionatoria dei reati contro la P.A. : innalzamento pene e introduzione circostanza attenuante della collaborazione;
art. 2 : la sospensione condizionale della pena viene subordinata al pagamento della somma ;
art. 3: ridefinito il reato di concussione;
art. 4 : introdotto il 322 quater sulla riparazione pecuniaria;
art. 5 : aumentate pene del 416 bis ;
art. 6: per patteggiare nei reati contro la p.a. (14, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 322-bis) occorre restituire prezzo o profitto del reato;
art. 7: quando esercita l’azione penale il P.M. deve informare l’autorità nazionale anticorruzione;
art. 8: modifiche alla legge 190/2012 sugli appalti nella P.A.
art. 9: modificato art. Art. 2621 c.c.(False comunicazioni sociali).
art. 10 : Introduzione degli articoli 2621-bis (Fatti di lieve entità). e 2621-ter del codice civile(Non punibilità per particolare tenuità).
art. 11: modif. art. 2622 (False comunicazioni sociali delle società quotate).
art. 12 : introdotte modifiche alle disposizioni sulla responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai reati societari
DELITTO PRESUPPOSTO NEL 648, 648 BIS E TER (BANCAROTTA FRAUDOLENTA E MOMENTO CONSUMATIVO)
Vengono sequestrate due autovetture perché presunte provento di reato di bancarotta , ma la data della fuoriuscita della somma dalle mani del socio della società poi dichiarata fallita è antecedente alla dichiarazione di fallimento , ergo sequestro annullato , perché il delitto presupposto deve cronologicamente quanto necessariamente precedere il momento consumativo del reato qui in contestazione non potendosi certo legare la consumazione del reato presupposto al momento della materiale “distrazione” delle somme di denaro dalle casse della società poi dichiarata fallita , azione in sè non configurabile come delitto fino al momento della dichiarazione di fallimento della società stessa.(Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza n. 23052/15; depositata il 29 maggio)
RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI (il difensore di fiducia può proporre riesame reale)
Il servizio novità della Corte Suprema di cassazione comunica che, in esito alla camera di consiglio del 28 maggio 2015, le Sezioni unite hanno affrontato la seguente questione:« Se, in materia di responsabilità amministrativa degli enti, sia ammissibile la richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo proposta dal difensore di fiducia dell’ente in assenza di un previo atto formale di costituzione a norma dell’art. 39 del d.lgs. n. 231 del 2001».Secondo l’informazione provvisoria diffusa dalla Suprema Corte, al quesito è stata data le seguente soluzione: « Affermativa, sempre che non sia stata previamente inviata l’informazione di garanzia all’ente a norma dell’art. 57 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231». (Cass., Sez. Un., c.c. 28 maggio 2015, Pres. Santacroce, Rel. Vessichelli, Ric. Gabrielloni (informazione provvisoria))
CADUCAZIONE MISURA CAUTELARE EX NUOVO ART. 309 c 10° c.p.p.
Sollevata questione di costituzionalità : l’ancorare ad un dato puramente formale quale il rispetto del termine previsto per la conclusione del procedimento di riesame , la possibilità di reiterare la misura cautelare ( che , nell’attuale dato normativo , è ristretta alle esigenze cautelari di eccezionale rilevanza) importa un vizio di illogicità per alterazione dell’equilibrio raggiunto tra tutela individuale e tutela della collettività a danno di quest’ultima ( Trib. Nola, sez. GIP, ord. 28 maggio 2015, Giud. Sepe) in http://www.penalecontemporaneo.it/
NOTIFICAZIONI AL DIFENSORE
La notifica via fax allo studio legale il sabato pomeriggio è valida. (Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza n. 21439/15; depositata il 22 maggio)
PUBBLICITA’ DELL’UDIENZA (CORTE COST.LE)
Illegittime le norme del c.p.p. che non consentono che l’incidente di esecuzione per l’applicazione della confisca si svolga nelle forme dell’udienza pubblica (Corte cost., sent. 15 aprile 2015 (dep. 15 giugno 2015), n. 109, Pres. Criscuolo, Rel. Frigo)
OMESSO VERSAMENTO DI RITENUTE E SOGLIA DI PUNIBILITÀ (ART. 10-BIS D.LGS. 74/2000)
Infondata la questione di legittimità costituzionale sulla soglia di punibilità di 50.000 euro nel delitto di omesso versamento delle ritenute (Corte cost., sent. 13 maggio 2015 (dep. 5 giugno 2015), n. 100, Pres. Criscuolo, Rel. Frigo)
PUBBLICITA’ DELL’UDIENZA NEL PROCEDIMENTO DI SORVEGLIANZA
Illegittime le norme del c.p.p. che non consentono che il procedimento di sorveglianza si svolga, su istanza degli interessati, in udienza pubblica(Corte cost., sent. 15 aprile 2015 (dep. 5 giugno 2015), n. 97, Pres. Criscuolo, Rel. Frigo).
RESISTENZA A PUBBLICO UFFICIALE
Detenuta perquisita in cella , ingiuria e minaccia l’agente : non è resistenza ex art. 337 , ma solo ingiuria (594) e minaccia (612) per cui se non c’è la querela si ha NDP ; capovolta la condanna in secondo grado che aveva a sua volta disatteso il NDP del Primo Giudice ; La Corte chiarisce che, se il comportamento di aggressione all’incolumità fisica del pubblico ufficiale non è diretto a costringere il soggetto a fare un atto contrario ai propri doveri o ad omettere un atto dell’ufficio, ma rappresenta solo espressione di volgarità ingiuriosa e di atteggiamento genericamente minaccioso, senza alcuna finalizzazione ad incidere sull’attività dell’ufficio o del servizio, la condotta violenta non integra il delitto di cui all’art. 337 c.p., ma i diversi reati di ingiuria e di minaccia, aggravati dalla qualità delle persone offese, per la cui procedibilità è necessaria la querela (Sez. 6, ord. n. 12188 del 03/02/2005, Rv. 231319).(Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza n. 23684/15; depositata il 3 giugno)
REVOCA DELLA SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA
Gli concedono due volte la pena sospesa ma il cumulo della pena non oltrepassa la soglia prevista dalla legge (163 c.p.); poi commette un terzo reato , ma oltre il quinquennio previsto dall’art. 167 c.p. (reato estinto) quindi : nessun rischio di revoca. (Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza n. 23293/15 depositata il 29 maggio)
PROCESSO PENALE TELEMATICO
Il decreto del Ministro della Giustizia datato 18 maggio 2015 e pubblicato sulla G.U. n. 125 del 1° giugno, sancisce l’avvio delle comunicazioni e delle notificazioni per via telematica presso le Procure della Repubblica presso i Tribunali per i minorenni di Catanzaro, Salerno e Taranto.
REATI AMBIENTALI
Approvato definitivamente dal Senato il 19 maggio il pacchetto dei nuovi reati ambientali :
il delitto di inquinamento ambientale (previsto dall’art. 452-bis) che punisce con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 “chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: a) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; b) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna”;
– il delitto di morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale (previsto dall’art. 452-ter) che introduce un’ipotesi speciale di lesioni colpose e omicidio colposo quale conseguenza della condotta di inquinamento ambientale;
– il delitto di disastro ambientale (previsto dall’art. 452-quater) che punisce con la reclusione da cinque a quindici anni chiunque, al di fuori dei casi previsti dall’art. 434, “abusivamente cagiona un disastro ambientale”.
La stessa norma precisa che “costituiscono disastro ambientale alternativamente: 1) l’alterazione irreversibile dell’equilibrio di un ecosistema; 2) l’alterazione dell’equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l’offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l’estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo”.
Per i fatti di inquinamento ambientale e disastro ambientale che sono previsti come delitti dolosi contro l’ambiente la nuova disciplina contempla anche la forma colposa. L’art. 452-quinquies (Delitti colposi contro l’ambiente) dispone che “se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi” e se dalla commissione di tali fatti “deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo”. (tratto da http://www.penalecontemporaneo.it/materia/-/-/-/3934-approvato_definitivamente_dal_senato_il_ddl_che_introduce_nuovi_delitti_contro_l_ambiente/)
RIPARAZIONE PER INGIUSTA DETENZIONE
La Corte nega che la liberazione anticipata possa incidere sulla corresponsione dell’indennizzo , poiché <<sulla valutazione della ingiustizia della detenzione non può invece incidere l’eventuale riconosciuto periodo di liberazione anticipata, in quanto per la concessione di tale beneficio è valutata la condotta del condannato e la sua partecipazione positiva alla fase rieducativa. Pertanto in tal caso lo “sconto” di pena non è ancorato alla valutazione del fatto reato ed alla adeguatezza della pena irrogata, ma a valutazioni soggettive sulle condotte del condannato durante l’esecuzione della pena.non incide sulla valutazione della ingiustizia della detenzione >>(Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza n. 21284/15; depositata il 21 maggio).
Contra però vedasi Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 14-01-2014) dep 05-05-2014, n. 18542 ove si afferma che l’esatta applicazione dell’art. 54 fa emergere una sorta di illegittimità sopravvenuta dell’ordine di esecuzione (come nel diritto amministrativo) , anche alla stregua della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata dall’Italia con la L. 4 agosto 1955, n. 848, la quale prevede espressamente, all’art. 5, il diritto alla riparazione a favore della vittima di arresto o di detenzioni ingiuste senza distinzione di sorta; e sempreché il condannato non abbia contribuito a generare l’errore o il disguido nel far adottare un ordine di esecuzione (tardivo) che includa la liberazione anticipata per i semestri già espiati .
TENUITA’ DEL FATTO EX ART. 131 BIS C.P.
Sollevata dinanzi alle Sezioni Unite la questione concernente l’ammissibilità della questione sulla tenuità proposta per la prima volta in sede di legittimità, e le modalità (ovvero formulazione di motivi aggiunti ex art. 585 c.p.p., memorie ex art. 121 c.p.p., o oralmente in fase di discussione orale) con cui può essere dedotta l’applicabilità dell’art. 131-bis c.p., introdotto dall’art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 28 del 2015, successivamente alla proposizione del ricorso. L’intervento risolutore della Suprema Corte nella sua espressione più autorevole è, altresì, richiesto al fine di stabilire se risulti possibile, in relazione al ricorso che appaia non manifestamente infondato, che possa essere la stessa Corte di Cassazione ad intervenire ex officio per valutare l’ammissibilità del nuovo istituto; nonché se, una volta ritenuta ammissibile la proposizione della questione per la prima volta nel giudizio di legittimità, ovvero un intervento ex officio, rientri nei poteri della Corte di Cassazione la valutazione di meritevolezza ai fini dell’applicabilità dell’istituto e se tale giudizio debba in ogni caso essere espresso attraverso un annullamento con rinvio della sentenza impugnata, ovvero se possa farsi luogo ad un annullamento senza rinvio; in ultimo, se sia possibile l’applicabilità dell’istituto per i reati tributari per i quali è prevista la soglia di punibilità. (Cass. pen. Sez. III Ordinanza, 07/05/2015, n. 21014)
Aggiornamento : le SS UU per ora non si pronunceranno perché il Primo Presidente ha restituito gli atti (reato prescritto)
PEC E PROCESSO PENALE TELEMATICO
Le nuove norme sul processo penale telematico non consentono alle parti private (e quindi ai difensori) , diversamente da quanto previsto nel processo civile, di trasmettere atti del processo penale via pec agli uffici giudiziari (Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza n. 18235/15; depositata il 30 aprile)
Ma sul punto vedasi la sezione contributi di questo sito per una più ampia e dettagliata trattazione.
PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
Dimentica di dichiarare nell’istanza (da utilizzare nel procedimento di divorzio dal marito) che vi sono i redditi dei figli conviventi: non vi è nessuna controindicazione ai fini di un contrasto di interessi , quindi : condannata (Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza n. 18039/15; depositata il 29 aprile)
TENUITA’ DEL FATTO EX ART. 131 BIS C.P.
Pubblicata la relazione dell’Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione (http://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/Rel_III_2015.pdf)
SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA IN EXECUTIVIS (SS UU)
La questione « Se il giudice dell’esecuzione possa revocare la sospensione condizionale della esecuzione della pena concessa in violazione dell’art. 164, quarto comma, cod. pen. in presenza di cause ostative» è stata risolta: «Affermativa, salvo che tali cause già risultassero documentalmente al giudice della cognizione». (Cass., Sez. Un., u.p. 23 aprile 2015, Pres. Santacroce, Rel. Vecchio, Ric. P.m. in c. Longo (informazione provvisoria)
TENUITA’ DEL FATTO EX ART. 131 BIS C.P.
Prima decisione della Corte Suprema .
Primo aspetto è che la nuova disposizione sulla non punibilità per particolare tenuità del fatto è applicabile anche in relazione ai reati che prevedono soglie di punibilità (o di rilevanza penale dell’offesa): es. nel caso de quo , reato tributario di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte di ammontare superiore a 50.000 euro (art. 11 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74) (ma si potrebbero fare altri esempi: nei reati tributari come nei reati societari, nei reati ambientali, nei reati di guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti, e così via).
Secondo aspetto sui profili di diritto intertemporale: la nuova disciplina, in quanto più favorevole al reo, è applicabile retroattivamente ai fatti commessi prima dell’entrata in vigore dell’art. 131-bis c.p. quindi si applica l’art. 2 c.p. in ragione della natura sostanziale dell’istituto.
Terzo : la questione della particolare tenuità del fatto può essere proposta (per la prima volta) anche nel giudizio di legittimità.
Quarto : la valutazione deve essere limitata alla sussistenza in astratto dei presupposti di applicabilità dell’istituto (particolare tenuità dell’offesa e non abitualità del comportamento), attraverso un giudizio che non può che basarsi su quanto emerso nel giudizio di merito e risultante dalla motivazione della sentenza impugnata; in caso di sussistenza in astratto dei presupposti per l’applicabilità della disciplina dell’art. 131-bis c.p. la Cassazione provvederà all’annullamento con rinvio della sentenza impugnata; diversamente escluderà l’applicazione dell’istituto, rigettando il ricorso.(Cass. pen., Sez. III dep. 15.4.2015, n. 15449)
VIOLAZIONE ART 7 CEDU ( TEMPUS REGIT ACTUM E INTERPRETAZIONE GIURISPRUDENZIALE )
Condannata l’Italia per il caso Contrada : era il caso della condanna a titolo di concorso esterno in associazione mafiosa relativa a fatti antecedenti il consolidamento giurisprudenziale in materia (C. eur. dir. uomo, sez. IV, sent. 14 aprile 2015, Contrada c. Italia)
LEGGE 16 APRILE 2015 N. 47 IN MATERIA DI MISURE CAUTELARI PERSONALI (RELAZIONE DEL MASSIMARIO)
All’indirizzo: http://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/Relazione_III_03_15.pdf è possibile leggere la relazione del massimario che fa luce su tale importante pacchetto normativo.
Sappiamo che la materia già è stata fatta oggetto di importanti innovazioni (ad es. 275 co 2 bis , no carcere se condanna inferiore a 3 anni) e , ancor prima , 280 c.p.p. (innalzato il limite minimo del massimo edittale per l’applicazione della custodia in carcere, tranne finanziamento illecito ai partiti) e 274 lett c (stesso innalzamento ma non c’era l’ eccezione , e il legislatore vi ha rimediato con la legge in commento); e poi il 275 bis (incentivazione braccialetto elettronico).
L’attuale pacchetto si contraddistingue anch’esso per un favor libertatis. Adesso occorre (274 lett b e c) , per l’esigenza di pericolo di fuga e per quella di recidivazione , che il pericolo oltre che concreto sia anche attuale (già era previsto per la lett a), con ciò dimostrando di recepire gli orientamenti della Corte Suprema; inoltre , negli stessi casi (lett b e c ) le situazioni di concreto e attuale pericolo non possono essere desunte dalla gravità del titolo di reato per il quale si procede (nella lett. c, si precisa che tale preclusione valutativa opera “anche in relazione alla personalità dell’imputato”). Poi è stata rafforzata la funzione di extrema ratio della custodia in carcere, per es. sancendo che le altre misure possono essere applicate cumulativamente (275 co. III°) , e quindi non solo , come era prima , in una fase “patologica” di trasgressione o per decorrenza termini , ma anche in quella iniziale “fisiologica” (forse anche quando il P.M. chiede una misura meno afflittiva , ad es gli arresti domiciliari e il Giudice dà obbligo di presentazione e sospensione da un ufficio, in questo senso militando l’argomento che si basa su una analoga possibilità prevista nella fase di aggravamento ex 299).
E’ stato poi aggiunto il comma 3 bis all’art. 275 che incentiva l’uso del braccialetto elettronico introducendo un obbligo di motivazione sul punto , se non percorribile (ma la sede ideale era quella del 292) .
L’innovazione più importante è quella prevista per i titoli di reati (comma III° 275) e recepisce le recenti pronunce della Corte Costituzionale : presunzione “assoluta” solo per 416 bis e 270 e 270 bis , per il resto (reati ex art. 51 cpp) presunzione “relativa”.
Sono stati infine mitigati , gli automatismi (276 comma I ter e 284 comma V° bis).
Modifiche alla misure interdittive al fine di incentivarne l’uso.
Modificate, nel senso di evitare l’utilizzo di clausole di stile che richiamano le valutazioni della Procura, anche le norme sul procedimento applicativo , in primis l’art. 292 , ove si richiede <<autonoma valutazione>> (ma questo già risultava dal precedente sistema) , ma soprattutto l’art. 309 in ordine alla ridisegnata decisione di annullamento che si “riespande” comprendendo le ipotesi di motivazione mancante od omissione dell’autonoma valutazione di cui sopra delle esigenze cautelari , degli indizi, e degli elementi forniti dalla difesa , espansione che va a scapito della pur conservata possibilità per il Tribunale del Riesame di integrare la motivazione della sentenza gravata con la propria , a questo punto, entro i confini ridisegnati dalla novella attuale. Alcune problematiche, alla stregua dell’attuale disciplina potrebbero porsi per la possibilità di avvalersi , della motivazione per relationem (sembra di sì a condizione che il Giudice dimostri di aver meditato sui canoni e quindi di aver svolto quell’autonoma valutazione..) e l’esito dell’annullamento in cassazione se il Tribunale del Riesame ha giustapposto la sua valutazione in un caso in cui doveva annullare (sembra senza rinvio ).
Vi sono poi importanti modifiche concernenti le impugnazioni : già abbiamo detto del 9° comma 309 ; il comma VI° prevede poi che l’imputato (detenuto ) può chiedere di comparire personalmente e il comma 11° che all’udienza deve presenziare (anche se fuori distretto, in tal caso può sempre chiedere di essere sentito dal Magistrato di Sorveglianza) ; sembra poi consentita la presenza in udienza, anche se la richiesta di traduzione la inoltri successivamente alla richiesta di riesame.
Inoltre il comma 9 bis dell’art. 309 prevede la proroga dei termini perentori (da 5 a 10 gg) su istanza (personale) dell’interessato, per consentirgli di preparare meglio la difesa.
Importante la modifica al comma 10 art. 309 : anche il deposito della motivazione ha un termine perentorio , 30 gg dalla decisione (massimo 45 se ci sono molti arrestati o se le imputazioni sono gravi) , pena la perdita di efficacia della misura; e soprattutto non si può disporre nuova misura salvo eccezionali esigenze cautelari specificamente motivate ; però va registrata la discrasia con la perdita della efficacia da omesso interrogatorio e con la perdita di efficacia da scadenza termini, ove non è previsto l’analogo divieto di rinnovazione.
All’art. 310 è stato previsto anche lì il termine per il deposito della motivazione , ma , al pari di quello per la decisione (20 gg) rimane puramente ordinatorio.
Il nuovo art. 311 prevede invece, per il giudizio di rinvio conseguente ad annullamento della Cassazione che , come sappiamo, non provoca anche la scarcerazione (eccetto il caso di motivazione del tutto carente), si applicano anche qui il termine (perentorio) di 10 gg per la decisione e 30 gg per la motivazione (tranne che si tratti di annullamento di ordinanza applicativa della misura emessa dal Tribunale su appello del P.M.)
Infine si è intervenuto pure sull’art 324 (impugnazione misure reali) stabilendo il rinvio al 9 e 10 comma art. 309 : e qui non si sa che natura debba avere siffatto rinvio , e le implicazioni sono notevoli (autonoma valutazione , perentorietà dei termini etcc).
Infine con la modifica all’art. 21 ter O.P. si è ampliata la possibilità per i genitori detenuti di far visita ai figli he ne hanno necessità per motivi di salute .
SCIOPERO DEL DIFENSORE NEI PROCEDIMENTI CAMERALI A PARTECIPAZIONE FACOLTATIVA (SS UU)
Erano ancora rimaste due questioni da risolvere , rispetto alla sentenza Lattanzio (Cass. Sez. Un., 27 marzo 2014 (dep. 29 settembre 2014), n. 40187) del 2014 : sì all’astensione anche nei procedimenti camerali a partecipazione facoltativa ; sì all’astensione anche se proviene dalla difesa della persona offesa , a condizione però che eguale richiesta provenga dalla difesa dell’indagato/imputato. (Cass. pen., sez. un., dep. 14 aprile 2015 n. 15232)
LA PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO (ART. 131-BIS): TRE PRIME APPLICAZIONI DA PARTE DEL TRIBUNALE DI MILANO
Trib. Milano, 9 aprile 2015, n. 3937, giud. Tremolada (maltrattamento di animali); Trib. Milano, 9 aprile 2015, n. 3936, giud. Tremolada (tentato furto in supermercato); Trib. Milano, 16 aprile 2015, n. 4195, giud. Tremolada (truffa e sostituzione di persona) (http://www.penalecontemporaneo.it/)
TORTURA (CORTE EDU)
Italia condannata per i fatti di Genova dalla Corte Europea . La decisione è nota anche all’opinione pubblica; spetteranno 45.000 € al ricorrente (un uomo di 65 anni) incappato nelle violenze della Caserma Diaz ; vari sono stati i profili di fondatezza del ricorso : a)la violenza subita dal ricorrente integra gli estremi di una vera e propria tortura ai sensi dell’art. 3 CEDU b)lo Stato italiano non ha offerto alcun ristoro al ricorrente che incarna in pieno lo status di vittima della violazione ai sensi dell’art. 34 CEDU; c) l’italia non ha fatto quello che doveva per accertare , ex art. 3 CEDU, i casi sospetti di tortura (e questo lo era); d) anche se la magistratura , con le sue risorse , ha fatto il possibile, tuttavia, la polizia italiana non ha cooperato nell’identificazione degli agenti e degli ufficiali che materialmente eseguirono le violenze; e) il Governo italiano non è stato in grado di fornire informazioni alla Corte circa la (doverosa) sospensione del servizio dei responsabili delle torture; f) soprattutto: manca una norma di riferimento, perché con quelle che ci sono (ad es percosse , lesioni, abuso d’ufficio etc..) i responsabili hanno potuto beneficiare della prescrizione (Corte EDU, IV sez., sent. 7 aprile 2015, Cestaro c. Italia, ric. n. 6884/11)
GARANTE DETENUTI
La Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo 2015 reca il decreto del Ministero della Giustizia n. 36/2015, che contiene il «Regolamento recante la struttura e la composizione dell’ufficio del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale»
CONFISCA DI TERRENI ABUSIVAMENTE LOTTIZZATI E PROSCIOGLIMENTO PER PRESCRIZIONE (ART. 44 CO. II DPR 380/2001) (corte cost.le)
La Corte di Strasburgo sostiene che , essendo la confisca una “pena” , va assoggettata alle regole dell’accertamento penale , ergo il comma II° art. 44 che prevede la confisca in caso di prescrizione , è illegittimo ; la Corte Cost.le adita dal Tribunale di Teramo e dalla Cassazione , con due obiettivi diversi (per il giudice di merito occorreva dichiarare la norma interna disapplicata rispetto all’interpretazione dei Giudici Europei , per la Cassazione invece doveva avvenire l’esatto contrario ossia erigere i c.d. ‘controlimiti’, cioè opporsi alla penetrazione del diritto di Strasburgo nel nostro ordinamento in nome della salvaguardia di principi e valori costituzionali poziori rispetto all’obbligo di conformarsi alla fonte sovranazionale ex 117, primo comma, Cost.,) ebbene la Corte delle leggi “se ne esce” dichiarando la questione inammissibile perché basta che il Giudice del merito svolga un pieno accertamento sulla responsabilità dell’imputato, e sulla malafede del terzo eventualmente colpito dalla confisca; pieno accertamento che non sarebbe affatto escluso nel caso di proscioglimento per prescrizione, che ben potrebbe secondo la Corte «accompagnarsi alla più ampia motivazione sulla responsabilità, ai soli fini della confisca del bene lottizzato», motivazione che costituisce un preciso obbligo a carico del giudice: il quale dovrà «attenersi ad adeguati standard probatori e rifuggendo da clausole di stile che non siano capaci di dare conto dell’effettivo apprezzamento compiuto». (vedasi per approfondimenti http://www.penalecontemporaneo.it). E così in definitiva la Corte ha “salvato” il diritto nazionale pur dimostrando , nella motivazione , di condividere la giurisprudenza Cedu (ma secondo taluni sono stati fissati nuovi paletti nei confronti della Cedu in relazione al diritto interno, cfr http://www.penalecontemporaneo.it) ) . (Corte Cost., sent. 26 marzo 2015, n. 49, Pres. Criscuolo, Red. Lattanzi)
TESTIMONIANZA ASSISTITA ( SS UU) (197 bis e 210 c.p.p.)
Il servizio novità della Corte Suprema di cassazione ci fa sapere che, in esito alla pubblica udienza del 26 marzo 2015, alla questione: « Se la mancata applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 64, 197 bis e 210 cod. proc. pen. relativamente alle dichiarazioni rese in sede di esame dibattimentale da chi avrebbe dovuto essere esaminato come teste assistito, in quanto imputato di reato connesso o collegato a quello per cui si procede, determini l’inutilizzabilità, o la nullità a regime intermedio, o la mera irregolarità delle medesime dichiarazioni», è stata data la risposta : «Determina la inutilizzabilità delle dichiarazioni».(Cass., Sez. Un., u.p. 26 marzo 2015, Pres. Santacroce, Rel. Bianchi, Ric. Lo Presti (informazione provvisoria)).
ART. 615 TER E COMPETENZA PER TERRITORIO (SS UU)
Il servizio novità della Corte Suprema di Cassazione ci fa sapere che, in esito alla pubblica udienza del 26 marzo 2015, le Sezioni unite hanno affrontato la seguente questione: «Se, ai fini della determinazione della competenza per territorio, il luogo di consumazione del delitto di accesso abusivo ad un sistema informatico sia quello in cui si trova il soggetto che si introduce abusivamente nel sistema o, invece, quello nel quale è collocato il “server” che elabora e controlla le credenziali di autenticazione fornite dall’agente» a cui è stata data la seguente risposta «è quello del luogo in cui si trova il soggetto che effettua l’introduzione abusiva». (Cass., Sez. Un., c.c. 26 marzo 2015, Pres. Santacroce, Rel. Squassoni, confl. comp in proc. Rocco)
NULLITA’ A REGIME INTERMEDIO (mancato avviso udienza ad uno dei due difensori di fiducia)
L’omesso avviso dell’udienza ad uno dei difensori di fiducia dell’imputato è causa di nullità a regime intermedio ; già lo avevano detto le SS UU : il termine ultimo di deducibilità della nullità a regime intermedio, derivante dall’omessa notificazione dell’avviso di fissazione dell’udienza camerale di appello ad uno dei due difensori dell’imputato, è quello della deliberazione della sentenza nello stesso grado, anche in caso di assenza in udienza sia dell’imputato che dell’altro difensore, ritualmente avvisati. (Fattispecie relativa a giudizio abbreviato in grado di appello) (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011 – dep. 01/06/2011, Scibè, Rv. 249651) ; e si colloca nel momento processuale intercorrente tra il decreto che dispone il giudizio e la prima udienza di comparizione, con la conseguenza della necessaria deduzione della stessa prima della delibazione della sentenza di primo grado, come disposto dall’art. 180 c.p.p.. Il medesimo termine è applicabile anche al giudizio di appello e al giudizio svolto con le forme camerali di cui all’art. 599 c.p.p..(Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza n. 12707/15; depositata il 25 marzo)
PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO (131 BIS C.P.)
La procura di Trento emana una circolare datata 19 03 2015 , in cui opta per una utilizzazione dell’istituto anche nella fase delle indagini , previa acquisizione del consenso delle parti (ad es l’indagato potrebbe avere interesse ad una prosecuzione del giudizio stante l’iscrivibilità della relativa decisione nel casellario giudiziale) .
SPENDITA DI MONETE FALSE
Il numero rilevante di banconote falsificate, da solo, è insufficiente a configurare il reato previsto dall’art. 453 c.p. (falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate), che esige il previo concerto, anche mediato, con chi ha eseguito la falsificazione, invece di quello ex art. 455 c.p. (spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate), per il quale non è richiesta l’intesa tra falsificatore e spenditore.(Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza n. 12192/15; depositata il 23 marzo)
PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
Per l’ammissione al gratuito patrocinio rileva anche il reddito della convivente, anche se i due litigano e si denunciano .(Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza n. 11629/15; depositata il 19 marzo)
RIPARAZIONE PER INGIUSTA DETENZIONE
In materia di riparazione per ingiusta detenzione, il giudice della riparazione può apprezzare i fatti esaminati dal giudice della cognizione in modo diverso da quest’ultimo, ma solo se non sono stati esclusi dal giudice della cognizione : <<Con la conseguenza che, se queste condotte criminose sono le stesse oggetto dell’incriminazione e dell’emissione della misura cautelare, è evidente che non se ne può tener conto nel giudizio di riparazione essendo state escluse nel giudizio sulla responsabilità >>(Corte di Cassazione, sez. IV penale, sentenza n. 11636/15; depositata il 19 marzo)
INGIURIA
Si al dolo eventuale : << Del resto, stante il carattere pacificamente offensivo delle espressioni proferite dall’imputato all’indirizzo della persona offesa, non appare, revocabile in dubbio la configurabilità dell’elemento soggettivo del delitto di ingiuria, per il quale non è richiesta la sussistenza dell’animus iniurandi, essendo sufficiente il dolo generico che può anche assumere la forma del dolo eventuale, in quanto basta che l’agente, consapevolmente, faccia uso di espressioni o parole socialmente interpretabili come offensive, cioè utilizzate in base al significato che esse vengono oggettivamente ad assumere, senza un diretto riferimento alle intenzioni dell’agente (crf. Cass., sez. 5^, 13/01/2014, n. 16382). ».(Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza n. 11406/15; depositata il 18 marzo)
CONCORSO DI PERSONE E CONNIVENZA NON PUNIBILE (STUPEFACENTI )
Custodiscono droga a casa e nel negozio , marito e moglie condannati ma quest’ultima si vede annullare la condanna in Cassazione perché l’ipotesi alternativa della gestione esclusiva della droga da parte del marito , da lui stesso riconosciuta, non è stata smentita dagli atti : a nulla vale un precedente della donna (Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza n. 11396/15; depositata il 18 marzo)
SEQUESTRO E CONFISCA (ART. 19 D.LGS. N. 231 DEL 2001) (SS UU)
<<Il curatore fallimentare non è legittimato a proporre impugnazione contro il provvedimento di sequestro adottato ai sensi dell’art. 19, D.Lgs. n. 231 del 2001. La verifica delle ragione dei terzi al fine di accertarne la buona fede spetta al Giudice penale e non al Giudice fallimentare.>> (Cass., Sez. Un., 25.09.2014 (dep. 17.3.2015), n. 11170
CASELLARIO
I certificati del casellario, dei carichi pendenti e le visure del casellario giudiziale si possono prenotare on line , dal 17 marzo 2015, e poi per il ritiro ci si deve presentare presso l’ufficio locale : https://certificaticasellario.giustizia.it/home
NON PUNIBILITÀ PER SPECIALE TENUITÀ DEL FATTO
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo in materia di non punibilità per speciale tenuità del fatto : Decreto legislativo 16 marzo 2015, n. 28 (Disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera m), della legge 28 aprile 2014, n. 67)
RESPONSABILITA’ CIVILE DEI MAGISTRATI
Legge 27 febbraio 2015, n. 18 Entrata in vigore il 19/03/2015
ARMI IMPROPRIE (COLTELLO)
La Corte offre uno spaccato della giurisprudenza in materia differenziando le ipotesi che cadono sotto l’art. 699 c.p. da quelle che invece vanno ascritte all’art. 4 legge 110/75 (Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza n. 10979/15; depositata il 13 marzo)
REATI EDILIZI
Configurabile il reato di costruzione edilizia abusiva (art. 44, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 380/2001) nell’ipotesi di installazione su un terreno, senza permesso di costruire, di camper, roulotte e case mobili, sia pure montate su ruote e non incorporate al suolo, aventi una destinazione duratura al soddisfacimento di esigenze abitative. (Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza n. 10504/15; depositata il 12 marzo)
QUALIFICA DI PUBBLICO UFFICIALE
Il direttore delle Poste che si appropria delle somme dei risparmiatori commette appropriazione indebita e non peculato , in virtù della natura privatistica dell’attività svolta da Poste Italiane spa (Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza n. 10124/15; depositata il 10 marzo)
NOTIFICHE VIA PEC (Prima decisione in materia di processo penale telematico)
Ad un avvocato notificano via pec la fissazione dell’udienza di convalida , ma egli deduce di non averla ricevuta per problemi alla sua linea, e sbaglia, perché ha l’obbligo di controllare e monitorare l’efficienza del proprio sistema di ricezione , come doveva farlo prima a proposito del fax e della segreteria telefonica (soccorre , per dirla con le parole della Suprema Corte, l’eadem ratio).(Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza n. 9892/15; depositata il 6 marzo)
OMICIDIO COLPOSO MEDIANTE OMISSIONE
Minore affidato ai servizi sociali viene ucciso dal padre in occasione di una visita consentita dall’assistente sociale (psicologa) ; la Cassazione annulla la condanna inflitta in appello in riforma della sentenza assolutoria del primo grado ritenendo che il decreto del Tribunale dei Minori non istituiva una posizione di garanzia in ordine alla tutela dell’incolumità fisica del minore (Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 9855/15; depositata il 6 marzo)
( ma qualche dubbio rimane perché il decreto stesso prevedeva l’incontro col padre in uno “spazio protetto”)
TERMINI PER IMPUGNARE
Se Il gdp non rispetta il termine massimo dei 15 gg , non essendo prevista la possibilità , ex D.Lgs. n. 274 del 2000 art. 32, comma 4, di redigere la motivazione nei più lunghi termini ex 544 c.p.p., il termine per fare appello è di 30 gg (non di 45 gg) dal momento in cui viene comunicato l’avviso di deposito (o notificata la sentenza contumaciale). (Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza n. 10057/15; depositata il 10 marzo)
PROCESSO TELEMATICO ( LA PEC È VALIDA ANCHE SENZA FIRMA ELETTRONICA) (TAR)
Si riporta una sentenza del Tar Campania per le importante “ricadute” che potrebbe avere: l’invio mediante PEC di istanze e dichiarazioni a un’amministrazione è da considerarsi valido ad ogni effetto di legge, anche in assenza della firma digitale, qualora le relative credenziali di accesso siano state rilasciate, previa identificazione del titolare e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato. Ciò avviene ogni qualvolta che il gestore della PEC rilascia una ricevuta che attesti la corretta trasmissione del documento (ricevuta completa di avvenuta consegna): ciò sostituisce a tutti gli effetti la firma elettronica della PEC, rectius del documento.(Tar Campania, sez. III, sentenza n. 1450/15; depositata il 10 marzo)
DIFESA D’UFFICIO
Viene nominato ad un imputato un difensore d’ufficio , che però non è iscritto al relativo albo : non c’è alcuna nullità negli atti processuali compiuti con la sua assistenza<<Ed invero, la norma processuale di cui all’art. 178 c.p.p., lett. c), fa riferimento solo all’assistenza del difensore e non alle modalità della sua nomina. L’inosservanza delle formalità inerenti alla nomina del difensore d’ufficio non incide, infatti, sull’essenza dell’assistenza difensiva. Pertanto, la nomina di un difensore di ufficio non iscritto nell’albo dei difensori d’ufficio non è causa di nullità, e in particolare di quella prevista dall’art. 178 c.p.p., lett. c), che si riferisce esclusivamente all’assistenza del difensore e non anche alle modalità della nomina.>>(Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza n. 9785/15; depositata il 6 marzo)
STUPEFACENTI (LIEVE ENTITÀ)
La pena inflitta utilizzando i parametri edittali antecedenti non è illegale, ove risulti solo di poco superiore al minimo edittale attualmente previsto, altrimenti va rifatto il calcolo.(Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza n. 9227/15; depositata il 3 marzo)
CONTRADDITTORIETÀ TRA DISPOSITIVO E MOTIVAZIONE
Salva sempre ogni verifica in concreto , prevale sempre il dispositivo (Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza n. 9187/15; depositata il 2 marzo)
NECESSITA’ DELL’ASSISTENZA TECNICA DEL DIFENSORE (anche se la persona offesa è un avvocato cassazionista)
La Corte chiarisce le differenze tra processo penale e processo civile , ove , in quest’ultimo , è previsto dall’art. 86 c.p.c. all’avvocato di difendersi personalmente ; ma il processo penale è tutt’altra cosa e lì dove non sono richiamate norme che consentono all’avvocato di difendersi personalmente (ad es nel procedimento di opposizione alla liquidazione degli onorari , ma anche lì è ormai pacifica la natura civilistica) , nel processo penale non ci si può difendere personalmente ; in senso contrario (Sez. 4, sent. 10546/2014) vi è una decisione che consente il ricorso in cassazione della parte civile avvocato cassazionista , ma questa decisione rimane isolata , e non può svolgere alcun ruolo in senso contrario, anche perché qui si tratta della persona offesa dal reato , e non della parte civile !Quindi la persona offesa , che è avvocato cassazionista, per ricorrere in cassazione avverso il decreto (o ordinanza) che dispone l’archiviazione , deve rivolgersi ad un suo collega ! (Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza n. 8995/15; depositata il 2 marzo).
FALSITÀ MATERIALE
Se oggetto del falso è la fotocopia e non l’originale , (né è stata attestata la conformità allo stesso) non c’è reato ex artt. 476 e 482 c.p.(Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza n. 8870/15; depositata il 27 febbraio)
QUERELANTE ED OPPOSIZIONE AL DECRETO PENALE (DICH DI ILLEGITTIMITÀ COST.LE)
La facoltà del querelante di opporsi al decreto penale di condanna è incostituzionale (Corte Costituzionale, sentenza n. 23/15; depositata il 27 febbraio)
STUPEFACENTI E PENE DA RIDERMINARE: FINALMENTE L’INTERVENTO DELLE SEZIONI UNITE
Sappiamo dalle informazioni provvisorie del servizio novità della Cassazione come sono stati risolti i tre quesiti che erano stati posti insieme (fedelmente trascritte qui di seguito)
In un primo procedimento (ric. Sebbar, rel. Fumo) era stato fissato il seguente quesito:
«Se l’aumento di pena irrogato a titolo di continuazione per i delitti previsti dall’art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990 in relazione alle “droghe leggere”, quando gli stessi costituiscono reati-satellite, debba essere oggetto di specifica rivalutazione alla luce della più favorevole cornice edittale applicabile per tali violazioni in conseguenza della reviviscenza della precedente disciplina determinatasi per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 32 del 2014».
La soluzione adottata è stata affermativa. La decisione è stata assunta sulle conformi conclusioni del Procuratore generale.
In un secondo procedimento (ric. Jazouli, rel. Fidelbo) erano stati fissati i seguenti quesiti:
«1) Se per i delitti previsti dall’art. 73 D.P.R. 309 del 1990, in relazione alle droghe c.d. leggere, la pena applicata con sentenza di “patteggiamento” sulla base della normativa dichiarata incostituzionale con la sentenza n. 32 del 2014 della Corte Costituzionale debba essere rideterminata anche nel caso in cui la stessa rientri nella nuova cornice edittale applicabile;
2) se sia rilevabile d’ufficio, nel giudizio di cassazione, l’illegalità della pena conseguente a dichiarazione d’incostituzionalità di norme attinenti al trattamento sanzionatorio, anche in caso di inammissibilità del ricorso».
La soluzione adottata è stata affermativa per entrambi i quesiti. La decisione è stata assunta sulle conformi conclusioni del Procuratore generale.
Ancora, in un terzo procedimento (ric. Marcon, rel. Fidelbo) era stato fissato il seguente quesito:
«Se la pena applicata su richiesta delle parti per i delitti previsti dall’art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990 in relazione alle droghe c.d. leggere, con pronuncia divenuta irrevocabile prima della sentenza della Corte Costituzionale n. 32 del 2014 debba essere necessariamente rideterminata in sede di esecuzione».
La soluzione adottata è stata affermativa. La Corte ha precisato che «la pena deve essere rideterminata attraverso la “rinegoziazione” dell’accordo tra le parti, ratificato dal giudice dell’esecuzione, che viene interessato attraverso l’incidente di esecuzione attivato dal condannato o dal pubblico ministero; e che in caso di mancato accordo il giudice della esecuzione provvedere alla rideterminazione della pena in base ai criteri di cui agli art. 132 e 133 cod. pen.».La decisione è stata assunta sulle conformi conclusioni del Procuratore generale.
In un ultimo procedimento (ric. De Costanzo, rel. Blaiotta) era stato fissato il seguente quesito:
« Se, a seguito della dichiarazione d’incostituzionalità degli artt. 4-bis e 4-vicies-ter, della legge n. 49 del 2006, pronunciata dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 32 del 2014, debbano ritenersi penalmente rilevanti le condotte che, poste in essere a partire dall’entrata in vigore di detta legge e fino all’entrata in vigore del decreto-legge n. 36 del 2014, abbiano avuto ad oggetto sostanze stupefacenti incluse nelle tabelle solo successivamente all’entrata in vigore del D.P.R. n. 309 del 1990 nel testo novellato dalla richiamata legge n. 49 del 2006».
La soluzione adottata è stata negativa. La Corte ha altresì chiarito che i medicinali (come il nandrolone, oggetto della fattispecie in esame) compresi nella Tabella V introdotta dalla novella del 2014 sono sanzionati ai sensi dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 in quanto contengano i principi attivi di cui alle Tabelle da I a IV.
La decisione è stata assunta sulle conformi conclusioni del Procuratore generale. (GL)
(Cass., Sez. Un., 26 Febbraio 2015, Pres. Santacroce, Relatori Fumo, Blaiotta e Fidelbo)
ESIGENZE CAUTELARI (PRESUNZIONE DI ADEGUATEZZA) (corte cost.le)
Cade anche quella a carico dei mafiosi (416 bis ) ; la pronuncia di distingue per costituire un avallo al diritto vivente (dottrina contraria) che “vede” il concorso esterno nell’associazione mafiosa. (Corte Cost., sent. 25 febbraio 2015 (dep. 26 marzo 2015), n. 48, Pres. Criscuolo, Rel. Frigo)
REATO CONTINUATO
Il giudice dell’esecuzione deve verificare con scrupolo ,non limitandosi ad un mero esame formale così come risultante dall’imputazione , la decisione rispetto all’applicazione della c.d. continuazione tra delitti diversi(Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza n. 8591/15; depositata il 26 febbraio)
CONFISCA (autovettura nel reato di spaccio sostanze stupefacenti )
Occorre non semplice impiego , ma un collegamento stabile con l’attività criminosa, che esprima con essa un rapporto funzionale.(Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza n. 8317/15; depositata il 24 febbraio)
SENTENZA CONTUMACIALE E RESTITUZIONE IN TERMINI
Un condannato deduce violazione della disciplina sulla notificazione della sentenza contumaciale e conseguente richiesta di restituzione nel termine per impugnare perché la sentenza gli è stata notificata a mezzo del servizio postale dove aveva eletto domicilio con giacenza, senza che ne avesse avuto effettiva conoscenza . La Corte accoglie il ricorso :<<Va premesso che la cornice normativa entro la quale deve essere condotto lo scrutinio di fondatezza del ricorso è quella, non più vigente, prevista dall’art. 175 c.p.p., comma 2, come sostituito dal D.L. n. 21 febbraio 2005, n. 17, art. 1, comma 1, lett. b), convertita con modificazioni nella L. 22 aprile 2005, n. 60.Trattasi di un assetto normativo oggi superato per effetto della L. 28 aprile 2014, n. 67, (in vigore dal 17/05/2014), che ha comportato una completa rivisitazione della materia del processo celebrato in assenza dell’imputato e l’introduzione dell’istituto della rescissione del giudicato di cui al nuovo art. 625 ter c.p.p..Ad ogni modo e secondo la prospettazione condivisa anche dall’ufficio del PG, l’ultrattività della normativa previgente trova fondamento nell’assenza di una disciplina transitoria (tempus regit actum) ed opera nei confronti di quegli imputati che siano già stati dichiarati contumaci in virtù del pregresso regime normativo, come del resto già affermato dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità (Sez. 2 sent. n. 23882 del 27/05/2014, Asan, Rv.259634). Così precisato il contesto normativo di riferimento, reputa il Collegio che l’interpretazione che ne fornisce il ricorrente sia esatta.La novella del 2005 aveva effettivamente introdotto un ampliamento delle ipotesi in cui era ammessa l’impugnazione tardiva della sentenza contumaciale, sostituendo alla prova della mancata conoscenza del procedimento – il cui onere spettava al condannato – una sorta di presunzione iuris tantum della medesima, con trasferimento al giudice dell’onere di effettuare le verifiche necessarie per accertare se il condannato avesse avuto effettiva conoscenza del procedimento e avesse rinunziato volontariamente a comparire.Ed infatti, una famosa pronunzia di questa Corte di Cassazione aveva affermato il principio che le notificazioni effettuate al difensore d’ufficio fossero di per sè inidonee a dimostrare l’effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento in capo all’imputato, salvo che la conoscenza non emergesse “aliunde” ovvero non si fosse dimostrato che il difensore d’ufficio era riuscito a rintracciare il proprio assistito e a instaurare un effettivo rapporto professionale con lo stesso (Cass. Sez. 1 sent. n. 32678 del 03/10/2006, Somogyi, Rv. 235036).Detto altrimenti, la regolarità formale della notificazione non poteva costituire prova della conoscenza effettiva da parte dell’imputato, a meno dell’acquisizione di elementi conoscitivi ulteriori idonei a fornire prova dell’assunto da dimostrare. Trattasi in realtà dei medesimi principi declinati, sia pur con diversi accenti, dalla Corte territoriale, la quale sostiene che l’art. 175 c.p.p., comma 2, come modificato dalla L. n. 60 del 2005, non inficiasse la presunzione di conoscenza derivante dalla rituale notificazione dell’atto, limitandosi ad escluderne la valenza assoluta e imponendo perciò al giudice di ve-rificare l’effettività della conoscenza e la consapevole rinunzia a partecipare al processo o ad impugnare il provvedimento da parte dell’imputato>>.(Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza n. 8001/15; depositata il 23 febbraio)
REATI TRIBUTARI E OBBLIGO DI AVVISO CIRCA L’ASSISTENZA LEGALE (114 DISP ATT)
Il verbale di constatazione dell’Agenzia delle Entrate, non è atto processuale : lo diventa quando , emergono , nel corso dell’accertamento, indizi di reità e solo allora si applica l’art. 221 disp att c.p.p. (Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza n. 7930/15; depositata il 23 febbraio)
DISASTRO DOLOSO (434 C.P.) CASO ETHERNIT
La Prescrizione è maturata prima della sentenza di 1 grado : annullato il capo penale , e , conseguentemente , tutte le condanne civili. (Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza n. 7941/15; depositata il 23 febbraio).
CIRCOSTANZE ATTENUANTI GENERICHE ( OBBLIGO DI MOTIVAZIONE E DIRITTO INTERTEMPORALE )
Se un fatto è stato commesso prima della L. n. 125 del 2008, art. 1, lett. f-bis, che ha modificato l’art. 62 bis c.p. per la quale l’assenza di precedenti condanne per altri reati a carico del condannato non può essere per ciò solo, posta a fondamento della concessione delle attenuanti generiche – non è applicabile ai reati commessi anteriormente alla sua entrata in vigore, <<trattandosi di disposizione aggravatrice del trattamento sanzionatorio” (Sez. 5, 28.2.2014, n. 13072, Scotto Di Clemente, Rv.260576; Sez. 1, 19.5.2009, n. 23014, Nwankwo, Rv. 244121). Pertanto, a fronte della specifica, dettagliata e motivata richiesta di concessione delle attenuanti generiche ribadita con l’atto di appello ed in mancanza di una norma che ne vietasse l’applicazione nella specie, la corte d’appello non poteva dare per scontata o presunta la non meritevolezza delle attenuanti generiche, ma doveva esaminare le circostanze che potevano essere rilevanti a tal fine e specialmente gli specifici elementi e ragioni indicate con l’atto di appello…..A fronte di una specifica, dettagliata e motivata richiesta di concessione delle attenuanti generiche, il giudice non può dare per scontata o presunta la non meritevolezza delle medesime, ma deve esaminare le circostanze che possono essere rilevanti in tal senso, soprattutto quelle evidenziate dall’imputato, e fornire adeguata motivazione nel caso in cui decida di non concederle.>> (Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza n. 7914/15; depositata il 23 febbraio)
NOTA SPESE DELLA PARTE CIVILE (2 sentenze)
Confermato l’orientamento consolidato secondo cui <<in sede di liquidazione delle spese della parte civile, il giudice, pur nell’esercizio di un potere discrezionale, è tenuto a fornire una adeguata giustificazione dell’importo determinato, della sua congruità e corrispondenza ai criteri di determinazione delle singole voci riferibili alle attività defensionali dedotte, avuto riguardo al numero ed importanza delle questioni trattate ed entità delle singole prestazioni difensive, (Cass. sez. 6^ 3.2.2006 n. 7902, Cass. 5.6.012 n. 27629 rv 253385). In tema di patteggiamento, è stato ritenuto affetto da vizio di motivazione il provvedimento con il quale il giudice, in accoglimento della sentenza di patteggiamento, liquida le spese processuali in favore della parte civile, senza alcuna specificazione delle voci che concorrono a formare l’importo complessivo liquidato e dei criteri di valutazione seguiti (Cass . sez. 6^, 2.4.2012 n. 25192 rv 253104), sez 5, 25.6.2013 n. 31250 rv 256358). Inoltre si è affermata la ricorribilità per Cassazione della sentenza di patteggiamento nella parte relativa alla liquidazione delle spese delle parti civili, in particolare per quanto attiene la congruità della somma liquidata e la coerenza della motivazione sul punto (Cass 14.7.011 Tizzi).>>; per questo , anche la parte civile, che ritiene di aver subito una menomazione ai propri diritti in ordine alle spese, può dolersene in Cassazione , specie quando la notula presentata è notevolmente “rimpicciolita” dal Giudice, senza che quest’ultimo ne abbia fornito sufficiente motivazione .(Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza n. 7415/15; depositata il 19 febbraio)
Nello stesso senso (Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza n. 7989/15; depositata il 23 febbraio)
FAX PER IL RINVIO UDIENZA
<<Inammissibile l’istanza di rinvio dell’udienza per concomitante impegno del difensore trasmessa via telefax, poichè l’art. 121 cod. proc. pen. stabilisce l’obbligo per le parti di presentare le memorie e le richieste rivolte al giudice mediante deposito in cancelleria, mentre il ricorso al telefax è riservato ai funzionari di cancelleria ai sensi dell’art. 150 cod. proc. pen.>> (Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza n. 7706/15; depositata il 19 febbraio) .
La giurisprudenza più recente ( e delle SS UU) è però di contrario avviso ; cfr Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 19-09-2014) 29-10-2014, n. 44978) che si riferisce alla possibilità di inviare la lista testi a mezzo fax ; e Cass. pen. Sez. Unite, Sent., (ud. 14-03-2014) 29-09-2014, n. 40187 che si riferisce alla possibilità di inviare istanza di adesione allo sciopero a mezzo fax . Vedasi , per avere un panorama completo, nella sezione Contributi , Nuove tecnologie (ogni tanto la Cassazione “le vede”): si alla lista testi inviata via fax
PRESCRIZIONE NEI REATI EDILIZI
<<La permanenza del reato di edificazione abusiva termina, con conseguente consumazione della fattispecie, o nel momento in cui, per qualsiasi causa volontaria o imposta, cessano o vengono sospesi i lavori abusivi, ovvero, se i lavori sono proseguiti anche dopo l’accertamento e fino alla data del giudizio, in quello della emissione della sentenza di primo grado). Sez. 3, Sentenza n. 29974 del 06/05/2014 Cc. (dep. 09/07/2014) Rv. 260498…. Il momento consumativo del reato di abuso edilizio si realizza con l’ultimazione dei lavori, coincidente con la realizzazione delle finiture esterne ed interne. Quindi la nozione di ultimazione dei lavori, intesa come momento che segna la consumazione del reato di costruzione abusiva, richiede il completamento dell’opera in modo tale da renderla abitabile e funzionale rispetto all’uso cui è destinata, comprensiva delle ed “rifiniture”.A tal riguardo si è sostenuto che “in tema di reati edilizi, deve ritenersi “ultimato” solo l’edificio concretamente funzionale che possegga tutti i requisiti di agibilità o abitabilità, di modo che anche il suo utilizzo effettivo, ancorchè accompagnato dall’attivazione delle utenze e dalla presenza di persone al suo interno, non è sufficiente per ritenere sussistente l’ultimazione dell’immobile abusivamente realizzato, coincidente generalmente con la conclusione dei lavori di rifinitura interni ed esterni>>(Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza n. 7044/15; depositata il 18 febbraio)
DECRETO LEGGE IN MATERIA DI CONTRASTO AL TERRORISMO (DECRETO LEGGE 18 FEBBRAIO 2015, N. 7)
da http://www.penalecontemporaneo.it/ultimi_materiali_inseriti/
-all’art. 1 Introdotto un secondo comma nell’art. 270 quater c.p. (arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale), che prevede «Fuori dei casi di cui all’articolo 270-bis, e salvo il caso di addestramento, la persona arruolata è punita con la pena della reclusione da tre a sei anni», assicurando così la punibilità anche del soggetto arruolato, sia pure con un quadro edittale assai più mite rispetto a quello previsto per l’arruolatore (già punibile ai sensi del primo comma con la reclusione da sette a quindici anni);
– ancora all’art. 1 introduce un nuovo art. 270 quater.1 c.p. (organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo), che recita «Fuori dai casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater, chiunque organizza, finanzia o propaganda viaggi finalizzati al compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all’articolo 270-sexies, è punito con la reclusione da tre a sei anni»;
– sempre all’art. 1 modifica l’art. 270 quinquies c.p. (addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale) estendendo la relativa comminatoria edittale (reclusione da cinque a dieci anni) già prevista per la persona “addestrata” anche alla «persona che avendo acquisito, anche autonomamente, le istruzioni per il compimento degli atti di cui al primo periodo, pone in essere comportamenti finalizzati alla commissione delle condotte di cui all’articolo 270-sexies»;
-agli artt. 1 e 2 introduce altrettanti circostanze aggravanti allo stesso art. 270 quinquies, nonché agli artt. 302 (istigazione a commettere un delitto doloso contro la personalità dello Stato), 414, terzo comma (pubblica apologia di delitto) e 414, quarto comma (pubblica istigazione o apologia di delitti di terrorismo o crimini contro l’umanità) se il fatto è commesso mediante strumenti informatici o telematici;
– all’art. 3 introduce due nuove contravvenzioni in materia di detenzione abusiva di precursori di esplosivi (art. 678 bis c.p.) e di omissione di denunzia di furti di precursori di esplosivi (art. 679 bis c.p.), con rinvio alla pertinente disciplina del diritto dell’Unione europea per la definizione di tali precursori .
Sul versante del c.d. codice antimafia (d.lgs. 159/2011), il decreto legge:
– all’art. 4 amplia i presupposti soggettivi di applicazione delle misure di prevenzione personali (e conseguentemente patrimoniali, in forza del richiamo di cui all’art. 16), integrando l’art. 4 lett. d) con il riferimento a coloro che, operando in gruppi o isolatamente, pongano in essere atti preparatori, obiettivamente rilevanti, diretti (oltre che, come già oggi previsto, a compiere reati con finalità di terrorismo anche internazionale) «a prendere parte ad un conflitto in territorio estero a sostegno di un’organizzazione che persegue le finalità terroristiche di cui all’articolo 270-sexies del codice penale», attribuendo altresì al questore – oltre che al presidente del tribunale, come già oggi previsto dall’art. 9 – il potere di disporre in via di urgenza il ritiro immediato del passaporto e di ogni altro documento valido ai fini dell’espatrio nei confronti di persona nei cui confronti sia stata proposta la sorveglianza speciale, in attesa della convalida dello stesso presidente del tribunale entro le novantasei ore successive;
– sempre all’art. 4, estende alle nuove ipotesi delittuose introdotte nel codice penale l’aggravante già prevista dall’art. 71 codice antimafia per chi abbia commesso una serie di reati essendo sottoposto con provvedimento definitivo a una misura di prevenzione, e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l’esecuzione;
– ancora all’art. 4 introduce un nuovo art. 75 bis codice antimafia, configurante una nuova ipotesi delittuosa di violazione del divieto di espatrio imposto in via d’urgenza dal presidente del tribunale o dal questore ai sensi dell’art. 9, con facoltà di arresto in flagranza del contravventore;
– infine, all’art. 9 modifica – come anticipato – la denominazione della Direzione nazionale antimafia e del Procuratore nazionale antimafia, trasformandoli in Direzione nazionale e in Procuratore nazionale “antimafia e antiterrorismo”, attraverso una serie di modifiche alle norme pertinenti del codice antimafia oltre che dello stesso codice di procedura penale. L’art. 20 del decreto legge, in via transitoria, attribuisce le nuove funzioni all’attuale Procuratore nazionale antimafia.
Quanto infine al processo penale, a parte le modifiche terminologiche di cui si è detto relative alla Direzione e al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, meritano immediata segnalazione, salvi i necessari futuri approfondimenti:
– una modifica dell’art. 497, comma 2 bis, c.p.p., che consentirà – oltre che agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, ai loro ausiliari e alle interposte persone che abbiano svolto attività sotto copertura – anche ai dipendenti dei servizi di informazione per la sicurezza, chiamati a deporre in ordine alle loro attività svolte ai sensi della pertinente disciplina di cui alla legge n. 124/2007, di indicare le proprie generalità di copertura (art. 8 del decreto legge);
– una modifica degli artt. 24 e 27 della legge n. 124/2007 sulla disciplina dei servizi, che consentirà agli appartenenti agli stessi, da un lato, di utilizzare le proprie identità di copertura negli atti dei procedimenti penali di cui all’articolo 19, dandone comunicazione con modalità riservate all’autorità giudiziaria procedente contestualmente all’opposizione della causa di giustificazione; e, dall’altro, di deporre in ogni stato o grado del procedimento con identità di copertura, anche al di fuori delle ipotesi disciplinate dal (novellato) art. 497, comma 2 bis, c.p.p. (art. 8 del decreto legge);
– infine, l’attribuzione al pubblico ministero che proceda per delitti di terrorismo, allorché sussistano concreti elementi che consentano di ritenere che taluno stia compiendo detti delitti per via telematica, del potere di ordinare, con decreto motivato, «ai fornitori di servizi di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, ovvero ai soggetti che comunque forniscono servizi di immissione e gestione, attraverso i quali il contenuto relativo alle medesime attività è reso accessibile al pubblico, di provvedere alla rimozione dello stesso» (art. 2, comma quarto, del d.l., il quale non chiarisce peraltro se sia necessaria la convalida di tale decreto da parte del giudice, secondo le disposizioni generali dell’art. 321, comma 2 bis, c.p.p.: norma quest’ultima che, peraltro, viene espressamente richiamata dalla disposizione in parola, per l’ipotesi in cui i destinatari dell’ordine del p.m. non vi adempiano entro quarantotto ore, in tal caso dovendosi disporre, per l’appunto, «l’interdizione dell’accesso al dominio internet nelle forme e con le modalità di cui all’articolo 321 del codice di procedura penale»).
Merita, infine, segnalazione la previsione, all’art. 6 del decreto legge (che modifica a sua volta l’art. 4 del d.l. antiterrorismo n. 144/2005, conv. il l. 155/2005), della possibilità per i direttori dei servizi di informazioni e per personale da essi specialmente delegato di effettuare – su autorizzazione del procuratore generale – colloqui personali con detenuti e internati, al solo fine di acquisire informazioni per la prevenzione di delitti con finalità terroristica di matrice internazionale.
USO LEGITTIMO DELLE ARMI
Dei rapinatori assaltano un ufficio postale e , nelle fasi successive , un rapinatore muore a seguito di un conflitto coi carabinieri , perché attinto da un colpo di rimbalzo : imputato il carabiniere che ha sparato, a titolo di omicidio colposo, ma viene prosciolto nei due gradi di giudizio perché , per il criterio di proporzionalità , era l’unica cosa che poteva fare in quel momento ; la Cassazione rigetta il ricorso del P.G.(Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza n 6719/2014; depositata il 16 febbraio)
MISURE CAUTELARI
Va notificata alla vittima ,in tema di procedimenti relativi a delitti commessi con violenza alla persona ex l. n. 119/13 , la richiesta di modifica della custodia cautelare , a pena di inammissibilità dell’istanza.(Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza n. 6717/15; depositata il 16 febbraio)
VIOLAZIONE OBBLIGHI ASSITENZA FAMILIARE (570 C.P.)
<<Il giudice d’appello ha correttamente ritenuto la sussistenza del presupposto dello stato di bisogno per i figli minori, nonostante il contributo economico dei nonni, in quanto in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare lo stato di bisogno e l’obbligo del genitore di contribuire al mantenimento dei figli minori non vengono meno quando gli aventi diritto siano assistiti economicamente da terzi (Sez. 6^ 15 giugno 2011, n. 35520, B.; Sez. 6^ 22 ottobre 2014 n 46060, DM).>>(Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza n. 6682/15; depositata il 16 febbraio)
MESSA ALLA PROVA PER ADULTI (ai fini della cornice edittale non rilevano le circostanze)
<<Nella individuazione dei reati attratti alla disciplina della probation di cui agli artt. 168 bis c.p.p. e ss., in ragione del mero riferimento edittale, deve guardarsi unicamente alla pena massima prevista per ciascuna ipotesi di reato, prescindendo dal rilievo che nel caso concreto potrebbe assumere la presenza della contestazione di qualsivoglia aggravante, comprese quelle ad effetto speciale>>; quindi sì alla probation anche se il reato è di competenza del Tribunale collegiale , quale ad es. potrebbe essere quello per l’ipotesi ex 73 co. V° TULS aggravato dall’art. 80 TULS purché non si sfori per il reato base il limite di pena di 4 anni. (Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza n. 6483/15; depositata il 13 febbraio).
PENE ACCESSORIE ED INTANGIBILITA’ DEL GIUDICATO
Continua l’erosione dell’intangibilità del giudicato ad opera, questa volta, delle Sezioni Unite, in materia di rideterminazione , in executivis, delle pene accessorie:“L’applicazione di una pena accessoria extra o contra legem da parte del giudice della cognizione può essere rilevata, anche dopo il passaggio in giudicato della sentenza, dal giudice dell’esecuzione, purchè essa sia determinata per legge (o determinabile, senza alcuna discrezionalità) nella specie e nella durata, e non derivi da un errore valutativo del giudice della cognizione”. (Cass., Sez. Un. pen., sent. 27 novembre 2014 (dep. 12 febbraio 2015)
PROCEDIMENTO DI SORVEGLIANZA : MANCATO AVVISO AL DIFENSORE
Se non c’è un difensore nominato per la fase di sorveglianza , occorre rifarsi a quello che ha difeso l’imputato nella fase di merito ; in entrambi i casi occorre inviare l’avviso di udienza , in difetto c’è violazione del diritto di difesa , quindi tutto da rifare :<< Con la decisione di questa Corte citata dal Procuratore generale (Sezione 1, n. 5395 del 2010, Rv 246567), che questo collegio condivide e fa propria, è stato affermato il principio che “L’art. 656 c.p.p., comma 5 (come modificato dalla L. n. 4 del 2001 in sede di conversione del D.L. n. 341 del 2000) espressamente prevede che l’ordine di esecuzione e il decreto di sospensione sono notificati al condannato e al difensore nominato per la fase dell’esecuzione o, in difetto, al difensore che ha assistito il condannato nella fase del giudizio.Il comma 6 (modificato dalla stessa legge prima citata) abilita quindi a proporre l’istanza, assieme all’interessato, il difensore di cui al comma 5 (o quello “allo scopo” nominato a seguito di detta notifica).Non può dubitarsi perciò che sia lo stesso difensore al quale è notificato l’ordine di esecuzione al fine di avanzare richiesta di misura alternativa, quello al quale va notificata la fissazione dell’udienza camerale e che deve assistere il condannato per tutto ciò che alla richiesta di misura alternativa consegue, anche se la stessa è stata di fatto presentata dall’imputato personalmente. L’interpretazione letterale è del resto sorretta dalla ratio della norma: quella di cui all’art. 656 c.p.p., commi 5 e 6 introdotta con la notificazione dell’ordine di esecuzione sospeso, è procedura improntata alla massima sollecitudine e unitaria, nella quale l’espressa previsione della notifica dell’ordine di esecuzione al difensore del merito, in assenza di altro all’uopo nominato, e le facoltà a questo riconosciute, sono sostenute dall’evidente necessità che non si verifichi nessun ritardo o iato nell’assistenza del condannato, al fine, come rileva pressochè unanimemente la dottrina, di razionalizzare l’accesso alle misure alternative per i condannati potenzialmente in grado di fruirne ab initio, e di evitare sin dove possibile un loro disutile accesso in carcere per effetto soltanto di inerzia dovuta alla mancanza di adeguata assistenza difensiva>>.(Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza n. 6235/15; depositata l’11 febbraio)
COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE (delegatus delegare non potest ; il danno morale va comunque provato)
Confermato l’orientamento secondo il quale rappresentanza sostanziale va distinta da rappresentanza processuale , se quindi la persona offesa dà la procura speciale ad un difensore quest’ultimo non può delegare per l’incombente un collega neanche se nella procura speciale vi è inserita tale facoltà , a meno che non sia presente in udienza la persona offesa che fa proprio l’atto di costituzione di parte civile , anche perché vi è un problema di autenticazione esercitato oltre i limiti dell’art. 122 c.p.p. .
Inoltre il danno non patrimoniale deve essere sempre allegato anche con presunzioni semplici e non può ritenersi integrato , in re ipsa, nel reato (<<Va invero ricordato che, valendo in proposito le regole civilistiche, il danno conseguente al reato, ivi compreso quello morale, per poter essere riconosciuto e liquidato dal giudice penale deve essere provato puntualmente sia nella sua effettiva sussistenza sia nel suo ammontare. Difatti, la giurisprudenza di questa Corte, (v. in particolare, Sez. Un. civ., 11.11.2008, n. 26972) ha affermato che “il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno conseguenza (Cass. n. 8827 e n. 8828/2003; n. 16004/2003), che deve essere allegato e provato. Va disattesa, infatti, la tesi che identifica il danno con l’evento dannoso, parlando di danno evento. La tesi, enunciata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 184/1986, è stata infatti superata dalla successiva sentenza n. 372/1994, seguita da questa Corte con le sentenze gemelle del 2003. E del pari da respingere è la variante costituita dall’affermazione che nel caso di lesione di valori della persona il danno sarebbe in re ipsa, perchè la tesi snatura la funzione del risarcimento, che verrebbe concesso non in conseguenza dell’effettivo accertamento di un danno, ma quale pena privata per un comportamento lesivo”. Insomma, “anche quando il fatto illecito integra gli estremi del reato la sussistenza del danno non patrimoniale non può mai essere ritenuta in re ipsa, ma va sempre debitamente allegata e provata da chi lo invoca, anche attraverso presunzioni semplici” (Sez. 3^ civ., 12.4.2011, n. 8421, Rv. 617669), richiedendosi in ogni caso “che sussista da parte del richiedente la allegazione degli elementi di fatto dai quali desumere l’esistenza e l’entità del pregiudizio” (Sez. Un. civ., 16.2.2009, n. 3677, Rv.608130).>> (Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza n. 6184/15; depositata l’11 febbraio)
NE BIS IN IDEM E REATI TRIBUTARI (CEDU)
Nel solco di una serie di decisioni dello stesso tenore , la Corte Europea dei diritti dell’uomo ha condannato la Finlandia per la previsione normativa che attribuisce allo stesso fatto la sanzione penale e quella amministrativa ; interessante vedere che il concetto di identità del fatto prescinde dalla fattispecie incriminatrice e si cala sull’identità materiale e naturalistica del fatto (ma anche qui bisognerebbe intenderci su cosa significhi “medesimo fatto”) ; la Cassazione sembra , seppur timidamente , di “vedere” questi insegnamenti perché, trovandosi a giudicare un caso di omesso versamento di ritenute certificate (art. 10-bis d.lgs. 74/2000), ha recentemente affermato che emergono «non irrilevanti dubbi di compatibilità con la normativa comunitaria (si veda a tale proposito quanto stabilito con la sentenza della CEDU del 4 marzo 2014 sul caso Grande Stevens contro Italia), che l’illecito amministrativo e quello penale possano avere ad oggetto sostanzialmente il medesimo fatto, rendendo ingiustificata la duplicità di sanzioni in caso di ritenute che superino la soglia» (Cass., Sez. III, sent. 9 ottobre 2014 (dep. 12 marzo 2015), n. 10475).(C. eur. dir. uomo, Quarta Sezione, sent. 10 febbraio 2015, Kiiveri c. Finlandia)
AGGRAVANTE DELL’ABUSO DEI POTERI (61 n. 9)
Un Carabiniere uccide l’attuale compagno della sua ex moglie per gelosia : è una questione tutta privata, cioè ha agito come un cittadino comune, non sussiste quindi la connessione con l’esercizio del potere ; perciò l’omicidio non è aggravato (Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza n. 5966/15; depositata il 10 febbraio).
NULLITA’ NOTIFICA DELLA CITAZIONE
L’indirizzo dell’imputato è errato, l’ufficiale giudiziario spedisce la raccomandata a un indirizzo quindi inesistente , e poi al difensore ai sensi del 161 co. IV° c.p.p. : è nullità assoluta << ricorre sia nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata del tutto omessa sia quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti in concreto essere stata inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell’atto da parte dell’imputato.>>; diversamente <<nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, senza che ad esse sia seguita la dimostrazione o quantomeno la allegazione della mancata conoscenza dell’atto da parte dell’imputato, dovendo in tale caso evocarsi la nullità di ordine generale non assolUta e dare applicazione alla causa di sanatoria di cui all’art. 184 c.p.p. (Sez. U, n. 119 del 27/10/2004, dep. 2005, Palumbo, Rv. 229539).>>(Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza n. 5865/15; depositata il 9 febbraio)
POTERI DEL GIP ex 129 (DOPO L’OPPOSIZIONE A DECRETO PENALE)
Secondo La Corte costituzionale il g.i.p. può pronunciarsi ex art. 129, co. 2, c.p.p. nel caso di domanda di oblazione presentata contestualmente all’opposizione a decreto penale, e così la questione di costituzionalità sull’art. 464 co. II cpp (nella parte in cui non consentirebbe al Gip di pronunciarsi sulla questione ex 129) è stata ritenuta infondata. (Corte cost., sent. 9 febbraio 2015, n. 14, Pres. Criscuolo, Rel. Frigo)
DIFESA D’UFFICIO (POTERI DEL SOSTITUTO 97 CO. IV°)
Il sostituto ex 97 co. IV° ha tutti i poteri del sostituito, fino a dispensa dall’incarico o nomina fiduciaria, e può anche depositare l’atto di impugnazione .(Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza n. 5620/15; depositata il 5 febbraio)
CONTROLLO ALCOLIMETRICO : OMESSO AVVISO DELLA FACOLTÀ DI FARSI ASSISTERE DA UN DIFENSORE DI FIDUCIA IN VIOLAZIONE DELL’ART. 114 DISP. ATT. COD. PROC. PEN (SS UU)
Avevamo dato l’informazione provvisoria, ora la sentenza è stata depositata : <<La nullità conseguente al mancato avvertimento al conducente di un veicolo, da sottoporre all’esame alcoolimetrico, della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, in violazione dell’art. 114 disp. att. cod. proc. pen., può essere tempestivamente dedotta, a norma del combinato disposto dell’art. 180 c.p.p. e art. 182 c.p.p., comma 2, secondo periodo, fino al momento della Deliberazione della sentenza di primo grado>>(Corte di Cassazione, sez. Unite Penali, sentenza n. 5396/15; depositata il 5 febbraio)
MISURE PREVENTIVE ANTIMAFIA (SS UU)
Quesito : <<Se in conseguenza delle modifiche introdotte dal D.L. n. 92 del 2008 (conv. dalla L. n. 125 del 2008) e dalla L. n. 94 del 2009, alla L. n. 575 del 1965, art. 2-bis la confisca emessa nell’ambito del procedimento di prevenzione possa essere ancora equiparata alle misure di sicurezza e se, quindi, ad essa sia applicabile, in caso di successione delle leggi nel tempo, la previsione di cui all’art. 200 cod. pen. o quella di cui all’art. 2 cod. pen >> Risposta : <<Le modifiche introdotte dal D.L. n. 92 del 2008 (conv. dalla L. n. 125 del 2008) e dalla L. n. 94 del 2009 alla L. n. 575 del 1965, art. 2-bis non hanno modificato la natura preventiva della confisca emessa nell’ambito del procedimento di prevenzione, di guisa che rimane tuttora valida l’assimilazione alle misure di sicurezza e, dunque, l’applicabilità, in caso di successione di leggi nel tempo, della previsione di cui all’art. 200 cod. pen>>. (Corte di Cassazione, sez. Unite Penali, sentenza n. 4880/15; depositata il 2 febbraio)
INTERRUZIONE DELLA PRESCRIZIONE PER CONCOMITANTE IMPEGNO PROFESSIONALE DEL DIFENSORE (SS UU)
Depositata la sentenza delle SSUU (di cui abbiamo fornito nelle news del 2014 solo l’informazione provvisoria ) : l’ipotesi del rinvio per legittimo impedimento per concomitante impegno (che da oggi in poi cagionerà la sospensione del termine prescrizionale per soli 60 gg ) non può equipararsi, quoad effectum, a quello per l’adesione allo sciopero ( sospensione della prescrizione dell’intero periodo intercorrente tra l’udienza di rinvio e quella successivamente fissata) perché nel primo caso non dipende dalla volontà del difensore , egli, infatti, vi è in qualche modo “costretto”.
Principio di diritto: <<L’impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento che da luogo ad assoluta impossibilità a comparire ai sensi dell’art. 420 ter c.p.p., comma 5, a condizione che il difensore prospetti l’impedimento appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni, indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale l’espletamento della sua funzione nel diverso processo e rappresenti l’assenza in detto procedimento di altro codifensore che possa validamente difendere l’imputato, nonchè l’impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell’art. 102 c.p.p., sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio; con conseguente congelamento del termine fino ad un massimo di sessanta giorni dalla cessazione dell’impedimento stesso>>. (Cass., Sez. Un., 18 dicembre 2014 dep 2 febbraio 2015, n. 4909)
SOSPENSIONE DELL’ ESECUZIONE DELLA PENA DETENTIVA AI SENSI DELL’ART. 656 CO. V° C.P.P. E AI SENSI DELL’ART. 1 L. 199/10
Si segnalano le seguenti due decisioni della Corte Suprema che attuano un revirement giurisprudenziale in materia : se un soggetto ha già usufruito della sospensione ex art. 656 c.p.p. può usufruire anche di quella ex L. 199/2010 , sia nel caso in cui il Tribunale di Sorveglianza ha rigettato la misura alternativa , sia nel caso in cui egli non ne abbia proprio fatto richiesta, lasciando decorrere il termine di 30 gg previsto dalla legge; ciò significa che è stato abbandonato il vecchio orientamento secondo cui la L. 199 si applicava solo nei casi in cui “in astratto” non era operativa la sospensione ex 656 (adesso si afferma che si applica anche , “in concreto”, quando cioè, già concessa la sospensione ex 656 , poi di fatto , non viene attuata la misura alternativa (come nei nei due casi sopra evidenziati ) (Cass., sez. I, 9 dicembre 2014 dep. 3 febbraio 2015, n. 47971, Cass., sez. I, 9 dicembre 2014 dep. 3 febbraio 2015, n. 4972)
GUIDA IN STATO DI EBBREZZA
Sì anche se si guida una bicicletta (Cass. pen., Sez. IV, dep 2 febbraio 2015, n. 4893)
REGOLAMENTAZIONE DELLA DIFESA D’UFFICIO
Pubblicata la nuova disciplina con D.lgs. 30 gennaio 2015, n. 6
INTERCETTAZIONI DICHIARAZIONI INUTILIZZABILI SE RACCOLTE CON APPARECCHIATURE A NOLEGGIO (PER VIOLAZIONE ART. 268 CO. III° C.P.P.)
Il mancato rispetto delle condizioni di ascolto stabilite dal P.M. è frutto di carenza motivazionale del provvedimento coercitivo (Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza n. 4379/15; depositata il 30 gennaio)
LIBERAZIONE ANTICIPATA SPECIALE E DIRITTO INTERTEMPORALE
Sia la giurisprudenza costituzionale (C. cost. ord. n. 10 del 1981; sent. n. 376 del 1997) che quella della Corte EDU costantemente escludono che in materia di benefici penitenziari in genere e di liberazione anticipata in particolare sia applicabile il principio della irretroattività della legge più sfavorevole. (Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza n. 4451/15; depositata il 30 gennaio)
CONFISCA E DIRITTI DEI TERZI IN BUONA FEDE (D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 52)
La verifica della buona fede del terzo creditore deve essere fatta, di regola, in relazione al momento in cui il diritto sorge . (Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza n. 2334/15; depositata il 19 gennaio)
DECADENZA DALLA PROVA TESTIMONIALE PER OMESSA CITAZIONE
<<L’omessa citazione dei testi ad opera della parte che li ha introdotti o ha interesse al loro esame, nell’ipotesi in cui sia stata indicata la data dell’udienza per l’esame, comporta la decadenza della relativa prova. Il potere organizzativo della gestione delle udienze, quando la complessità del processo rende già da suo inizio prevedibile la impossibilità di concluderne la trattazione in giornata, invero, non solo trova specifica fonte normativa degli artt. 468, 495 e 496 c.p.p., ma risulta, sul piano sistematico, del tutto coerente sia al principio costituzionale della ragionevole durata del processo, sia alle caratteristiche essenziali del processo di merito di primo grado (oralità ed immediatezza dell’assunzione delle prove), che sarebbero del tutto vanificate se la concreta gestione di tale assunzione venisse lasciata al sostanziale ed insindacabile arbitrio delle parti. Consegue a quanto innanzi la legittimità del provvedimento di revoca dei testi di parte per la loro omessa citazione in udienza programmata per il loro esame.>>(Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza n. 2324/15; depositata il 19 gennaio)
DIFFAMAZIONE E NON PUNIBILITA’ EX ART. 598 C.P.
Avvocato accusa una collega di non essere iscritta all’albo: non opera la scriminante poiché non è relativa all’esercizio della difesa (avrebbe potuto controllare lui stesso prima di chiederlo esplicitamente al Giudice , e poi le ha dato anche dell’incompetente.)(Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza n. 2311/15; depositata il 16 gennaio)
GUIDA IN STATO D’EBBREZZA E LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’
Se c’è un errore nella richiesta del condannato , finalizzata al lavoro di p.u., il Giudice deve correggerla , non rigettarla :<<In tema di reati di guida in stato di ebbrezza, la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità deve essere eseguita in un Comune della Provincia di residenza del condannato; ciò non di meno, ove questi abbia fatto la richiesta di sostituzione della pena principale indicando il luogo di esecuzione del lavoro di pubblica utilità in contrasto con quanto previsto dalla legge, la sostituzione della pena non può essere negata, dovendo il giudice definire le modalità di esecuzione della sanzione sostitutiva>>. (Corte di Cassazione, sez. IV, sentenza n. 1829/15; depositata il 15 gennaio)
CONTROLLO ALCOOLIMETRICO : OMESSO AVVISO DELLA FACOLTÀ DI FARSI ASSISTERE DA UN DIFENSORE DI FIDUCIA IN VIOLAZIONE DELL’ART. 114 DISP. ATT. COD. PROC. PEN (SS UU)
Dal servizio novità della Corte Suprema apprendiamo che sulla questione « Se, ai fini dell’accertamento della contravvenzione di guida sotto l’influenza dell’alcool, la nullità a regime intermedio conseguente al mancato avvertimento della persona da sottoporre al controllo alcolimetrico della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia in violazione dell’art. 114 disp. att. cod. proc. pen., possa ritenersi sanata se non eccepita dall’interessato prima del compimento dell’atto, ovvero immediatamente dopo, ai sensi dell’art. 182, comma 2, primo periodo, cod. proc. pen. » è stato così deciso «Negativa. La nullità deve essere eccepita dalla parte entro il termine di cui all’art. 182, comma 2, secondo periodo, cod. proc. pen.». In definitiva è stata accolta la tesi “garantista” per cui i termini per far valere la nullità a regime intermedio sono la sentenza di 1° grado per le nullità vericatesi durante le indagini preliminari e quella di secondo grado per le nullità verificatesi nel corso del giudizio . (Cass., Sez. Un., u.p. 29 gennaio 2015, Pres. Santacroce, Rel. Conti, Ric. P.m. contro Bianchi – informazione provvisoria)
RICORSO STRAORDINARIO IN CASSAZIONE (625 bis c.p.p.)
Occorre verificare caso per caso come poter rimediare all’errore : nella fattispecie si era confermato un aumento pena per la recidiva aggravata , ma trattavasi di recidiva semplice , ed allora si rende necessario cassare la sentenza errata e rinviare alla sezione di competenza per l’udienza pubblica.(Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza n. 685/15; depositata il 12 gennaio)
LETTURA DI ATTI EX ART. 512 PER SOPRAVVENUTA IMPOSSIBILITA’ DI RIPETIZIONE
La vittima del reato muore , e sebbene il soggetto fosse in età avanzata, al momento della presentazione della denuncia non segnalava alcuna condizione così gravemente patologica e degenerativa, da far presagire e considerare imminente un simile evento. Per questo le sue dichiarazioni sono state giustamente acquisite ex art. 512 c.p.p..; la loro valutazione probatoria è altro discorso, poiché sappiamo , alla luce della giurisprudenza CEDU, come recepita dalle Sezioni Unite della Cassazione che <<le dichiarazioni predibattimentali rese in assenza di contraddittorio, ancorchè legittimamente acquisite, non possono – conformemente ai principi affermati dalla giurisprudenza Europea, in applicazione dell’art. 6 della CEDU – fondare in modo esclusivo o significativo l’affermazione della responsabilità penale (Cass. Sez. U, Sentenza n. 27918 del 25/11/2010 Ud. (dep. 14/07/2011) Rv.250199)>>.(Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza n. 509/15; depositata il 9 gennaio)
STUPEFACENTI : VARIE QUESTIONI POSTE DOPO LA SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N. 32 , INTERVERRANNO LE SEZIONI UNITE il 26 febbraio 2015
Facciamo il quadro su tutte le questioni sul tappeto : sappiamo che , secondo una prima “opzione” , il giudice dell’esecuzione poteva rideterminare la pena applicata con sentenza di patteggiamento, procedendo ad un nuovo computo attuato secondo criteri di proporzionalità (Cass. pen. Sez. I, Sent., ud. 25-11-2014, dep. 12-12-2014, n. 51844). La Corte aveva poi stabilito, in una occasione successiva, che solo le pene quantitativamente incompatibili coi nuovi valori edittali sarebbero «illegali», così da legittimare l’annullamento della sentenza di patteggiamento che ne abbia fatto applicazione: con la conseguenza che, invece, non potrebbero essere annullate (né, si direbbe, manipolate in fase esecutiva) le sentenze applicative di pene compatibili anche con i valori edittali ripristinati. (Cass. pen. Sez. VI, Sent., ud. 02-12-2014 dep. 14-01-2015, n. 1409). Questo secondo orientamento essendo però minoritario poiché le pronunce che considerano la pena illegale a prescindere dalla sua compatibilità quantitativa con i vigenti limiti edittali (cioè quelli ripristinati), sono molto più numerose ( fra tutte vedasi ad es. Cass. pen. Sez. IV, Sent., ud. 21-10-2014 dep 27-11-2014, n. 49528.).
Nel frattempo sono giunte ordinanze di rimessione di suddette questioni alle SS UU per la prossima udienza del 26 febbraio prossimo: la prima in materia di attuale punibilità di fatti concernenti sostanze inserite nelle tabelle del 2006 solo per effetto della cd. legge Fini-Giovanardi, commessi dopo l’entrata in vigore di quella legge e prima del recente decreto-legge n. 36/2014. ( Cass. sezione IV, 12 novembre 2014, n. 50055.); un’altra , relativa al tema della pena illegale , che traccia un quadro completo dello stato attuale della giurisprudenza in contrasto Cass. III, 2 dicembre 2014, n. 53157. L’altra che affronta il problema relativo al se la Corte Suprema debba intervenire anche quando si sia formato un giudicato parziale (giudizio di legittimità proposto non per motivi attinenti al trattamento sanzionatorio) e quello relativo alla compatibilità della pena inflitta con gli attuali limiti (Cass . VII, 8 gennaio 2015, n. 671.).
RESTITUZIONE IN TERMINI
L’omessa comunicazione del trasferimento del domicilio dichiarato o eletto non può interpretarsi, di per sé sola, quale volontaria scelta dell’imputato di sottrarsi alla conoscenza legale del processo (Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza n. 292/15; depositata l’8 gennaio)
DIFFAMAZIONE E VERITA’ DELL’ENUNCIATO DIFFAMATORIO
Due avvocati litigano in un udienza civile uno dei due dà del pregiudicato all’altro : era vero, ma viene ugualmente condannato (non poteva applicarsi l’art. 596 c.p.) (Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza n. 475/15; depositata l’8 gennaio)
CUSTODIA IN CARCERE E ARRESTI DOMICILIARI – PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA’
Se l’indagato ha la disponibilità di un alloggio, in base alla esigenza di continua verifica della cautela , potrebbe continuare a scontare in casa .(Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza n. 286/15; depositata l’8 gennaio)
OMICIDIO PRETERINTENZIONALE CON DOLO EVENTUALE
Zio e nipote rapinano un’anziana signora, strattonandola per sottrargli la borsetta , ma la vittima cade sbattendo la testa e muore. E’ omicidio preterintenzionale con dolo eventuale (Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza n. 301/15; depositata l’8 gennaio)
TERMINE DI PRESCRIZIONE DELLA PENA IN CASO DI REVOCA DELL’INDULTO ex 172 C.P. (SS UU)
Quesito : <<se, nel caso in cui l’esecuzione della pena sia subordinata alla revoca dell’indulto, il termine di estinzione della sanzione, a norma dell’art. 172, quinto comma, cod. pen., decorre dalla data in cui è divenuta definitiva la sentenza di condanna che costituisce il presupposto dal quale dipende la revoca del beneficio, o, invece, dalla data in cui è divenuta definitiva la decisione che accerta la sussistenza della causa di revoca del condono>> la risposta è nel primo senso : <<nel caso in cui l’esecuzione della pena sia subordinata alla revoca dell’indulto, il termine di prescrizione della pena decorre dalla data d’irrevocabilità della sentenza di condanna, quale presupposto della revoca del beneficio>>.Cass. pen., Sez. Un., 30 ottobre 2014 n. 2 dep. 2 gennaio 2015)
INTRODOTTO DELITTO DI C.D. AUTORICICLAGGIO (3, comma 3, L. 15 dicembre 2014, n. 186.)
Nuova fattispecie ex art. 648 ter c.p.