Ordinanza Tribunale di Albano 12 03 2013 in proc pen n. 841/11 P.M. Giudice Dott.ssa Astolfi << premesso che il P.M. ha fatto richiesta di acquisizione di una denuncia sporta dalla persona offesa deceduta , e che essa doveva essere acquisita in limine, stante il decorso del termine, per essere stato già dichiarato aperto il dibattimento, rigetta l’istanza>>.
Non è del tutto infrequente che un atto irripetibile non venga incluso, ab initio, nel fascicolo del dibattimento, e che non ne venga chiesta l’acquisizione entro il termine previsto dall’art. 491 co. II° c.p.p. (prima dell’apertura del dibattimento). Quid iuris se la parte (o le parti) interessate ne chiedano l’acquisizione a dibattimento già aperto.
La giurisprudenza non ha fornito risposte univoche, differenziando le ipotesi in base alla natura del documento da acquisire.
Per quanto concerne la querela si è sostenuto, da un verso, che il mancato “versamento” dell’atto può essere integrato in ogni momento, persino in appello (Cass. pen. Sez. III, 09/03/2011, n. 26162, Cass. pen. Sez. V, 18/01/2005, n. 16400, Cass. pen. Sez. V, 18/06/2004, n. 31741); dall’altro, che è onere della parte che ne ha interesse (parte civile in primis) chiederne l’integrazione (Cass. pen. Sez. IV, 10-07-2009, n. 37867); in caso di inerzia, poiché la parte civile non è legittimata ad impugnare la sentenza di non doversi procedere per difetto di querela, rimarrebbe sfornita di tutela (Cass. pen. Sez. IV, 10-07-2009, n. 37867); ciò a maggior ragione lo si dica quando è mancante nella querela la procura speciale (Cass. pen. Sez. II, 10/01/2006, n. 5066).
Anche se la denunzia non dovrebbe essere considerata, in astratto, atto irripetibile, purtuttavia la giurisprudenza la considera tale (sempreché sia scalzata dal suo contenuto narrativo) : << Le denunzie di furto vanno inserite nel fascicolo del dibattimento quale atto parzialmente non ripetibile, in quanto, nella parte in cui contengono la descrizione del bene sottratto, rappresentano il presupposto per la sua individuazione al momento dell’eventuale ritrovamento. (Rigetta, App. Firenze, 16/04/2007)>> (Cass. pen. Sez. IV, 12-05-2009, n. 36866).
Le certificazioni sanitarie poi, avrebbero natura di cosa pertinente al reato e quindi possono essere in qualsiasi momento incluse nel fascicolo del dibattimento (Cass. pen. Sez. V, 18-11-2009, n. 706)
E qui giungiamo a risolvere anche il nodo relativo al caso in questione : non occorre confondere la problematica dell’acquisizione al fascicolo dibattimentale , con il procedimento di formazione della prova che, nel nostro sistema processuale , non contempla alcun limite temporale di acquisizione se trattasi di prova documentale (il documento lo si può acquisire anche in appello se è idoneo a contrastare una prova decisiva ,senza neanche bisogno di rinnovare l’istruttoria dibattimentale, cfr Cass. pen. Sez. I, 18/02/2011, n. 12174) : la Corte Suprema , a proposito del certificato medico dell’esame esterno del cadavere , al pari del certificato medico del pronto soccorso , ne ha affermato la piena acquisibilità agli atti del dibattimento non tanto quale documentazione di attività irripetibile, ma alla stregua di un qualunque documento, <<poichè esso non nasce all’interno del procedimento penale e non è strumentale esclusivamente ad esso>> (Cass. pen. Sez. IV, 19-05-2009, n. 38219 Cass. Sez. 5°, sent. 11933/1997; Cass. Sez. 3° 3259/1998).
Nel caso che ci occupa, il soggetto passivo del reato , deceduto in relazione ad una -ipotizzata – colpa dell’esercente la professione sanitaria su cui si basa l’attuale processo per omicidio colposo, aveva sporto denunzia presso il “Tribunale del Malato” : anche qualora non la si volesse ritenere “atto irripetibile” (perché non assunto dalla P.G., nel qual caso lo sarebbe) , dovrebbe comunque essere acquisita come prova documentale.
Ovvio che il Giudice a quo dimostra di aver aderito a quell’orientamento, non certo maggioritario, che nega l’esistenza di un “distinguo” in relazione alla natura del documento “rifiutato” (vedasi Cass. pen., 09/01/2004, n. 3 , s.m.<<Le questioni concernenti il contenuto del fascicolo per il dibattimento possono essere sollevate soltanto subito dopo il compimento dell’accertamento della costituzione delle parti e ne è definitivamente preclusa la proposizione in momenti successivi, come disposto dai primi due commi dell’ari 491 C.p.p>>); ma se la parte (nella fattispecie pubblico ministero e difensore di parte civile) ne ha chiesto l’acquisizione dopo l’apertura del dibattimento andava posto il problema dell’ammissibilità dello stesso come prova documentale, anche se le parti potevano , in teoria , chiederne l’acquisizione in limine .
Alla fine ci sembra esatto affermare, in linea con alcune decisioni della Corte Suprema, che la preclusione introdotta dall’art. 491 co. II°, pur con la clausola di salvezza della possibilità di proporla solo nel corso del dibattimento, sia rivolta ad escludere eventuali atti che sono stati già – erroneamente – inclusi nel fascicolo del dibattimento , ma non quelli che vi dovevano far parte ed ancora non lo sono (cfr Cass. pen. Sez. VI 06/02/2003 n. 23246, Cass. pen. Sez. V, (ud. 18-04-2000), n. 5944).