Leggiamo dalla circolare in commento : << Si evidenzia che l’attuale scenario normativo e tecnico non consente l’inoltro a mezzo PEC di qualsivoglia atto o istanza provenienti da difensori, imputati/indagati o da altre parti private e diretti a questo ufficio di Procura. Le disposizioni di cui all’art 16 D.L. n. 179/12 introducono, infatti, il concetto di ordinarietà ed esclusività dello strumento della PEC, quale mezzo tecnico idoneo ex art. 148, comma 2bis, c.p.p., con riferimento alle sole notificazioni disposte dal Giudice o dal Pubblico Ministero, in nulla derogando alla vigente disciplina codicistica per quanto attiene alle modalità di trasmissione e deposito delle istanze processuali indirizzate agli uffici. Sotto il profilo strettamente tecnico ed organizzativo, inoltre, allo stato non sono disponibili indirizzi di pasta elettronica – certificata assegnati ai singoli uffici dei Sostituti Proc. Rep., nè risulta compiutamente implementato un sistema di smistamento – ai vari magistrati di eventuale posta elettronica certificata in entrata verso uno degli indirizzi PEC resi disponibili per quest’ Ufficio di procura. La trasmissione di atti ed istanze relativi a procedimenti penali pendenti dovrà, pertanto, essere effettuata attraverso ordinario deposito in segreteria (e/o presso gli uffici centralizzati deputati alla ricezione degli atti).>>.
Ci sono altre considerazioni che militano , ormai è da anni che ci battiamo per questo (vedasi i molti contributi presenti su questo sito nella sezione News, oltre agli articoli a firma dello scrivente, evocati nella sezione “chi siamo” ), a favore della direzione opposta , ossia possibilità per il difensore di inviare, via pec , atti all’Ufficio Giudiziario .
Partiamo dal dato normativo .
Per evitare al lettore di navigare a vuoto nel mare magnum dei suddetti, pur numerosi scritti, si intendono qui di seguito ricapitolare , schematicamente per un’agevole e comprensibile lettura , le argomentazioni a supporto di quell’opzione:
- a) Il dato normativo su equiparazione tra pec e raccomandata. L’art. 48 d. lgs 7 marzo 2005 , n. 82 – cd. CAD ossia ‘Codice dell’amministrazione digitale’ – così come riscritto dal provvedimento ‘correttivo’ del 2010 (d.lgs. 30 dicembre 2010, n. 2359) – equipara la posta elettronica certificata (P.E.C.) alla trasmissione postale a mezzo di lettera raccomandata, capovolgendo la regola precedente secondo la quale le ipotesi di equiparazione delle due modalità di trasmissione dovevano essere espressamente previste dalla legge. Tale disposizione, dopo aver previsto al primo comma che «La trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante la posta elettronica certificata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, o mediante altre soluzioni tecnologiche individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito DigitPA», al secondo comma, così come questo risulta a seguito delle modifiche del 2010, aggiunge che «la trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata ai sensi del comma 1, equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta». Si tratta di una significativa modifica al testo originario del 2005, che prevedeva la diversa regola secondo cui «la trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata mediante la posta elettronica certificata, equivale, nei casi consentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo della posta».
In realtà esistevano già alcune disposizioni che ‘tendevano’ – sempre in generale, al di là dello specifico contesto delle procedure giudiziarie – a quella equiparazione. Rilievo particolare assume in proposito l’art. 16, comma 9, d.l. 29 novembre 2008, n. 185 (convertito in legge 2/2009) secondo il quale le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, imprese in forma societaria e professionisti, in regola con gli adempimenti (obbligatori) previsti nello stesso decreto, possano avvenire tramite pec senza che il destinatario debba dichiarare la propria disponibilità ad accettarne l’utilizzo. Poiché tali adempimenti consistono sostanzialmente nella regolare pubblicazione dell’indirizzo di P.E.C. (pubblicazione avvenuta e consultabile su http://www.indicepa.gov.it. ove si trovano tutti gli indirizzi pec degi uffici “protocollo” di Tribunali e Procure di tutta Italia ), tra queste categorie di soggetti non è necessario ottenere dal destinatario una preventiva dichiarazione di disponibilità, perché questa è implicita nella pubblicazione dell’indirizzo P.E.C..
Insomma, se sono soddisfatti tutti i requisiti tecnici previsti dalla legge per l’invio del messaggio di posta elettronica certificata, esso contiene tutti i crismi dell’atto giudiziario inviato via raccomandata presso la cancelleria del giudice competente. Quando dunque il difensore – mittente – abbia ricevuto sulla propria casella di posta elettronica certificata l’attestazione di avvenuta consegna del messaggio contenente il file (ad esempio, un atto di appello), potrà comunicare al proprio cliente l’ avvenuta definizione dell’adempimento .
E’ pacifico, comunque, che con la nuova formulazione dell’art. 48 del ‘codice dell’amministrazione digitale’, la trasmissione dell’atto difensivo può avvenire tramite P.E.C., stante «la equiparazione con il mezzo della posta». Ne consegue che in tutti i casi in cui il codice di procedura penale consente l’invio di atti tramite la posta raccomandata – vengono in gioco l’art. 96, sull’invio della nomina del difensore, l’art. 152 sulle notificazioni richieste dalle parti private; l’art.154 sulle notificazioni alla persona offesa; l’art.157; l’art.162 sulla comunicazione del domicilio dichiarato o eletto; l’art.169 sulle notificazioni dell’imputato all’estero, l’art. 583 sulla spedizione dell’atto di impugnazione – il mezzo tradizionale può essere sostituito da quello elettronico.
Ricordiamo inoltre che , il d.m. 21 febbraio 2011 n. 44, «Regolamento concernente le regole tecniche per l’adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione» (in G.U. n. 89 del 18 Aprile 2011), ha introdotto le regole attinenti alla formazione e trasmissione di un atto in via telematica all’interno del c.d. processo telematico, stabilendo che la trasmissione di atti avverrà, tra gli avvocati (c.d. soggetti abilitati interni) e la cancelleria , sempre tramite posta elettronica certificata (art. 13). Ciò non può che aver rafforzato l’equiparazione normativa della trasmissione per via telematica allo strumento postale, sancita dall’art. 48 del codice dell’amministrazione digitale.
- b) gli altri dati normativi (specifici)
Si rimanda all’art. 16 D. L. 18 ottobre 2012 n. 179 segnalando che , oltre ai commi 4,5,6,8,9,11 (già riprodotti nel Contributo su Processo Penale telematico 1 puntata , vedasi sopra) è inserito il seguente comma 12° : <<Al fine di favorire le comunicazioni e notificazioni per via telematica alle pubbliche amministrazioni, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, comunicano al Ministero della giustizia, con le regole tecniche adottate ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, entro il 30 novembre 2014 l’indirizzo di posta elettronica certificata conforme a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e successive modificazioni, a cui ricevere le comunicazioni e notificazioni. L’elenco formato dal Ministero della giustizia è consultabile esclusivamente dagli uffici giudiziari, dagli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti, e dagli avvocati. (Comma così modificato dall’art. 1, comma 19, n. 1), lett. b), L. 24 dicembre 2012, n. 228, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e, successivamente, dall’art. 47, comma 1, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114).
- c) l’evoluzione giurisprudenziale
In teoria, tutte le memorie difensive potrebbero essere veicolate agli uffici giudiziari incorporate in un semplice file da spedire in modo digitale, visto che la Corte Suprema già da tempo ha riconosciuto la possibilità alle parti di depositare memorie e richieste ex art. 121 c.p.p. anche a mezzo raccomandata. (cfr Sez. III, 21 febbraio 2008, n. 14223, Bongiolatti, secondo cui, «la scelta di un mezzo tecnico diverso dal deposito in cancelleria per la presentazione delle memorie nel giudizio camerale di cassazione, come previsto in via generale dall’art. 121 c.p.p., non determina alcuna nullità ovvero inammissibilità dell’atto, in difetto di disposizioni che prevedono simili sanzioni processuali»; nella specie, la memoria era stata trasmessa con raccomandata con ricevuta di ritorno).
Poi è interessante vedere cosa è successo sul versante dell’impiego del fax , che per analogia e “tecnicismo” può essere assimilato alla pec , con le ovvie maggiori garanzie ottenibili da quest’ultima : la famosa sentenza di Cass SS UU 28-04-2011, n. 28451 sappiamo che ha dato la possibilità di notificare via fax (o con altro strumento tecnico idoneo ai sensi dell’art. 148 comma II° bis c.p.p.) al difensore, anche un atto destinato a imputato o ad altra parte privata, in ogni caso in cui possa o debba effettuarsi mediante consegna al difensore.
Di recente Cass Sez. un., ud 14 03 2014 , dep. 29 09 14 , n. 40187 , ricorrente L.A, resa famosa perché in materia di sciopero del difensore (specificamente sulla possibilità del Giudice di valutare discrezionalmente la richiesta di rinvio per adesione allo sciopero dei difensori, possibilità del tutto negata) , ma altrettanto innovativa sul punto della ritualità della presentazione dell’istanza di adesione allo sciopero, in quel caso inoltrata , appunto , a mezzo fax : i Giudici affermano che la dichiarazione del difensore di astensione fatta pervenire a mezzo fax alla cancelleria del giudice procedente, deve ritenersi ricevibile ed ammissibile e sciorinano una serie di argomentazioni , riprese puntualmente da Cass Sez I, 19-09-2014 (dep. 29-10-2014) n. 44978, secondo cui
la lista testi prevista dall’art. 468 c.p.p. può essere inoltrata alla cancelleria del giudice competente, a mezzo fax (o con altro strumento telematico) ; in queste due recentissime decisioni sembra capovolto il pur recente orientamento dei Giudici di legittimità poco sensibile alle opportunità offerte dai nuovi strumenti telematici : ci riferiamo a Cass Sez. III – C 11 febbraio 2014 (dep. 13 febbraio 2014), n. 7058 Vacante, Rv. 258443 , ove si statuisce che non si può inviare via pec la richiesta di legittimo impedimento e Cass. pen. sez. III 1 gennaio 2014 (dep. 17 febbraio 2014), n. 7337, ove si afferma che il difensore non può inviare l’atto di impugnazione via raccomandata on line.
D’altronde la stessa Circolare 11 12 2014 del Ministero di Giustizia (commentata in questo sito nella sezione Contributi (Processo Penale Telematico 2 puntata) , che detta canoni per l’utilizzo della Pec a partire dal 15 12 2014, proprio per sottolineare che le restrizioni soggettive previste dall’art. 16 cit (persone diverse dall’imputato) soffriranno della importante eccezione data dalla su citata sentenza Cass SS UU 28-04-2011, n. 28451( si potrà utilizzare la pec anche per notificare a agli imputati in tutti quei casi in cui (elezione di domicilio, irreperibilità , impossibilità ex 161 c.p.p., latitanza, trasferimento all’estero) stabilisce propriamente che la pec , da addirittura uguali se non maggiori garanzie rispetto al fax : << Per quanto dettato in relazione a un caso di notifica avvenuta a mezzo telefax, non v’e dubbio che il principio di diritto dettato dalle Sezioni unite possa investire la notifica telematica, eretta oggi a mezzo tecnico privilegiato tra quelli genericamente menzionati dal l’art. 148, comma 2-bis, cod. proc. pen., mezzo al quale possono senz’altro estendersi, come meglio si vedra, le garanzie di affidabilità considerate dal giudice di legittimita nella pronuncia richiamata …>>
Di conseguenza , se è vero che il fax può essere mandato al difensore per notificargli anche atti degli imputati , e se il difensore può inviare con lo stesso mezzo istanza di adesione a sciopero e lista testi presso le cancellerie ( ma , ormai è lecito sostenere , in ogni altro caso in cui non è prevista, da un espressa disposizione normativa, la consegna diretta in cancelleria) , come è possibile dubitare che non possa inviare anche la pec , dopo la “equiparazione tecnologica” avallata dallo stesso Ministero ?
Per concludere : in tutti i casi in cui l’accesso in cancelleria non è espressamente previsto , compresi i casi in cui l’atto può essere trasmesso via raccomandata , il difensore potrà utilizzare la pec .
Passando invece agli ostacoli tecnici : tutti i Tribunali e Procure d’Italia sono dotati di un indirizzo pec che funge da ufficio protocollo ; ciò potrebbe bastare , per far decollare il sistema , in attesa che ciascuna sezione , articolazione od ufficio del singolo P.M. venga dotato di un proprio indirizzo pec