Anzitutto riportiamo il principio di diritto sancito dalla decisione in commento : <<La lista testi prevista dall’art. 468 c.p.p. può essere inoltrata alla cancelleria del giudice competente, a mezzo fax (o con altro strumento telematico) e sempreché il trasmittente si assicuri della corretta ricezione del messaggio da parte del destinatario, assumendosi ogni responsabilità dell’eventuale carenza della comunicazione effettuata non a mezzo della consegna materiale diretta alla cancelleria (massima redazionale)>>.
Pregevole decisione della Corte Suprema, sebbene proprio di recente sembrava non “vedere” le opportunità offerte dalle nuove tecnologie informatiche applicate al processo penale (vedasi sentenza Cass Sez. III – C 11 febbraio 2014 (dep. 13 febbraio 2014), n. 7058 Vacante, Rv. 258443 , con osservazioni di Giuseppe Caputo , in Cassazione Penale, Giuffrè, 2014, n.07-08, p. 2565-2568, ove si statuisce che non si può inviare via pec la richiesta di legittimo impedimento e Sez. Cass. pen. sez. III 1 gennaio 2014 (dep. 17 febbraio 2014), n. 7337, con osservazioni di Giuseppe Caputo, in Cassazione Penale, Giuffrè , 2014 , n. 6, pagg.2194-2197, ove si afferma che il difensore non può inviare l’atto di impugnazione via raccomandata on line).
Ad aprire ai nuovi orizzonti informatici, spezzando l’anacronistico ancoramento agli orientamenti testè accennati , ci aveva già pensato però un importante decisione delle Sezioni Unite appena depositata trenta giorni prima di quella in commento , Cass. Sez. un., ud 14 03 2014 , dep. 29 09 14, n. 40187 , resa famosa perché in materia di sciopero del difensore (specificamente sulla possibilità del Giudice di valutare discrezionalmente la richiesta di rinvio per adesione allo sciopero dei difensori, possibilità del tutto negata), ma altrettanto innovativa sul punto della ritualità della presentazione dell’istanza di adesione allo sciopero, in quel caso inoltrata , appunto , a mezzo fax.
Premettendo che il panorama delle pronunzie di legittimità era tutt’altro che pacifico, le Sezioni Unite hanno accennato ad alcune sentenze che si sono pronunciate nel senso dell’inammissibilità, perché la trasmissione via fax di tale istanza non costituisce una forma valida di comunicazione ai sensi dell’art. 121 c.p.p., e non garantirebbe la verifica dell’autenticità della sua provenienza (Sez. 1, n. 3138 del 20/01/1998, Monti, n. m.; Sez. 1, n. 6528 del 11/05/1998, Sileno, Rv. 210711); altre, nel senso diametralmente opposto, dell’ammissibilità di una comunicazione via fax, non richiedendo tale comunicazione forme particolari (Sez. 2, n. 28141 del 06/05/2004, Paolini, Rv. 229718).
Danno atto , il Supremo Consesso, anche della diversità di vedute sulla analoga questione dell’utilizzo del fax per comunicazione di richieste di rinvio per impedimento dovuto a concomitanti impegni professionali del difensore: lì si scoprono addirittura tre diversi orientamenti, secondo il primo non può consentirsi all’utilizzo del fax perchè l’art. 121 c.p.p., stabilirebbe l’obbligo per le parti di presentare le memorie e richieste rivolte al giudice mediante deposito in cancelleria, mentre il ricorso al telefax è riservato ai funzionari di cancelleria ai sensi dell’art. 150 c.p.p., (in tal senso, Sez. 5, n. 46954 del 14/10/2009, Giosuè, Rv. 245397; Sez. 4, n. 21602 del 23/01/2003, Giuliano, Rv. 256498; Sez. 6, n. 28244 del 30/01/2013, Bagheri, Rv.256894; Sez. 3, n. 7058 del 11/02/2014, Vacante, Rv. 258443, che ribadisce il principio, come già accennato con riferimento all’invio di istanze tramite posta elettronica certificata).
Diversamente esiste un secondo orientamento che taccia di nullità assoluta, insanabile e rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del processo, la sentenza emessa senza che il giudice si sia pronunciato sull’istanza di rinvio per legittimo impedimento a comparire, trasmessa via fax, atteso che tale modalità di trasmissione deve ritenersi consentita alla luce dell’evoluzione del sistema di comunicazioni e notifiche, non ostandovi il dato letterale dell’art. 420 ter c.p.p., comma 5, il quale si limita a richiedere che l’impedimento sia “prontamente comunicato”, senza indicare le modalità (cfr. Sez. 3, n. 11268 del 06/11/1996, D’Andrea, Rv. 207030; Sez. 5, n. 32964 del 24/04/2008, Pezza, Rv. 241167; Sez. 3, n. 10637 del 20/01/2010, Barila, Rv.246338; Sez. 5, n. 43514 del 16/11/2010, Graci, Rv. 249280; Sez. 5, n. 21987 del 16/01/2012, Balasco, Rv. 252954).
Secondo un terzo orientamento “intermedio” si consente il mezzo tecnico perché non vi è nessuna sanzione che ne paralizzi l’utilizzo, sempreché la parte che lo attiva (ossia il difensore) si accerti della regolare ricezione da parte dell’Ufficio ricevente (Sez. 3, n. 9162 del 29/10/2009, dep. 2010, Goldin, Rv. 246207; Sez. 2, n. 9030 del 05/11/2013, dep. 2014, Stucchi, Rv. 258526).
I Giudici affermano che la dichiarazione del difensore di astensione fatta pervenire a mezzo fax alla cancelleria del giudice procedente, deve ritenersi ricevibile ed ammissibile; senza porre nessuna condizione a siffatto utilizzo , dimostrando di recepire pienamente il secondo degli orientamenti appena indicati .
Ma sembrano voler dare la stura , rompendo con i vecchi schemi formalistici , alle nuove risorse tecnologiche, lì dove , corroborando la soluzione prescelta , la ritengono imposta da una <<interpretazione adeguatrice (perchè maggiormente conforme ai principi costituzionali del diritto di difesa e del contraddittorio), e comunque da una interpretazione sistematica meno legata a risalenti schemi formalistici e più rispondente alla evoluzione del sistema delle comunicazioni e notifiche (cfr. art. 148 c.p.p., comma 2 bis;D.L. 29 dicembre 2009, n. 193, art. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 febbraio 2010, n. 24) nonchè alle esigenze di semplificazione e celerità richieste dal principio della ragionevole durata del processo. E’ altresì significativa l’evoluzione delle forme di comunicazione e notificazione (anche a mezzo di posta elettronica certificata) previste nel processo civile, pur se ritenute non estensibili al processo penale (Sez. 3, n. 7058 del 11/02/2014, Vacante, Rv. 258443)>>.
Dunque entrano in gioco nell’ordine : l’abbandono degli schemi formalistici, le nuove norme in materia di processo penale telematico (che innovano il sistema delle notificazioni e comunicazioni del processo penale) , celerità e semplificazione avvinte insieme all’insegna della ragionevole durata del processo (come non dargli ragione atteso il peso sempre più incisivo , per le casse dello stato , degli oneri derivanti dai ricorsi ai sensi della c.d. Legge Pinto, n. 89 del 2001, sulla violazione del termine di ragionevole durata del processo ) .
Di più non potevamo attenderci , dopo le nostre rimostranze a quelle due decisioni , su cui espressamente (ci si riferisce alla n. 7058 Vacante) la Sezioni Unite sembrano aver preso – anch’esse – le distanze.
Venendo alla decisione in commento, essa si pone come la prima della nuova “era tecnologica” e si muove in piena simbiosi con il percorso inaugurato dalle Sezioni Unite , decretando che è pienamente ammissibile l’invio della lista testimoniale a mezzo fax poiché è soluzione che oltre a non trovare ostacoli in alcuna specifica previsione d’inammissibilità appare conforme a quelle nuove esigenze così come affermate nella pronuncia delle Sezioni Unite (abbandono degli schemi formalistici, normativa specifica su processo penale telematico e ragionevole durata del processo) .
Anche se dimostra di recepire più propriamente l’orientamento c.d. intermedio , poiché subordina l’invio con lo strumento tecnico all’onere del difensore di accertarsi della ricezione da parte dell’Ufficio Giudiziario <<purché si ripete, l’atto sia correttamente indirizzato all’autorità giudiziaria che procede e risulti colà effettivamente pervenuto e allegato agli atti>>
Ma, ci continuiamo a chiedere , forse il fax (come d’altronde la pec) non garantiscono abbastanza circa la provenienza (e conseguente ricezione) al pari (se non di più ) di una raccomandata cartacea? Il c.d rapporto fax , o il messaggio di avvenuta consegna della pec , non offrono assicurazioni al riguardo? Ci soccorre in tal senso la stessa Circolare 11 12 2014 del Ministero di Giustizia, che detta canoni per l’utilizzo della Pec a partire dal 15 12 2014, proprio per sottolineare che le restrizioni soggettive previste dall’art. 16 cit (persone diverse dall’imputato) soffriranno della importante eccezione data dalla già citata sentenza Sez. U, n. 28451 del 28/04/2011, Pedicone, Rv. 250121 ( si potrà utilizzare la pec anche per notificare a agli imputati in tutti quei casi in cui (elezione di domicilio, irreperibilità , impossibilità ex 161 c.p.p., latitanza, trasferimento all’estero), la quale stabilisce propriamente che la pec , da addirittura uguali, se non maggiori, garanzie rispetto al fax : << Per quanto dettato in relazione a un caso di notifica avvenuta a mezzo telefax, non v’e dubbio che il principio di diritto dettato dalle Sezioni unite possa investire la notifica telematica, eretta oggi a mezzo tecnico privilegiato tra quelli genericamente menzionati dal l’art. 148, comma 2-bis, cod. proc. pen., mezzo al quale possono senz’altro estendersi, come meglio si vedrà, le garanzie di affidabilità considerate dal giudice di legittimità nella pronuncia richiamata …>>.
In questa decisione le stesse Sezioni Unite, ricordiamolo, avevano precisato che il telefax è <<uno strumento tecnico che da assicurazioni in ordine alla ricezione dell’atto da parte del destinatario, attestata dallo stesso apparecchio di trasmissione mediante il cosiddetto OK o altro simbolo equivalente (Sez. U, n. 28451 del 28/04/2011, Pedicone, Rv. 250121), specificando anche che “la mancata individuazione, in sede normativa, dei mezzi tecnici idonei ad assicurare la effettiva conoscenza dell’atto… è evidentemente legata all’esigenza di non rendere necessario il continuo aggiornamento legislativo degli strumenti utilizzabili, nè in qualche modo obbligatorio il loro utilizzo, tenuto conto della evoluzione scientifica e dell’effettivo grado di diffusione di nuovi mezzi tecnici di trasmissione. Inoltre, le indicazioni automaticamente impresse sul documento ricevuto dall’ufficio sono idonee ad assicurare l’autenticità della provenienza dal difensore (peraltro facilmente controllabile dall’ufficio in caso di dubbio)>> .
L’aspetto “innovativo” , che ci preme sottolineare della decisione qui in commento è che espressamente si affianca, alle possibilità offerte dallo strumento del fax , anche quelle di ogni <<altro strumento telematico>> , con ciò quasi a voler uscire dalle briglie di una rigida interpretazione formalistica e sposare a piè pari le nuove tecnologie , per loro stessa natura (lo dicono anche le SS. UU.) non catalogabili normativamente; ovvio che il nostro pensiero corre subito alla posta elettronica certificata , sebbene la sentenza Vacante (cit) lo escluda (ma le SS UU sembrano dolersene (<<E’ altresì significativa l’evoluzione delle forme di comunicazione e notificazione (anche a mezzo di posta elettronica certificata) previste nel processo civile, pur se ritenute non estensibili al processo penale (Sez. 3, n. 7058 del 11/02/2014, Vacante, Rv. 258443>>).
Ma , si sa, le novità vanno digerite lentamente, plaudiamo per ora al revirement , magari augurandoci che , alla prossima “fermata”, si sancisca il pieno ingresso (anche) della pec tra le opzioni di trasmissione degli atti in cancelleria: il cui personale ringrazierebbe non poco , per vedersi l’ufficio svuotato di avvocati e segretarie, in un epoca di croniche carenze organizzative e di uffici aperti a singhiozzo.