Secondo il decreto emesso da Trib Velletri Uff. Gip in proc. pen n. 3812/14 Gip , in relazione ad un istanza di autorizzazione all’uscita dagli arresti domiciliari di un imputato << l’istanza è improcedibile [ rectius inammissibile] in quanto non depositata in cancelleria ma pervenuta a mezzo fax>>.
Già abbiamo dato contezza, in questo sito (nell’articolo che precede), della possibilità di inviare una memoria a mezzo fax, ormai pacificamente prevista da Cass SS UU n. Sent., (ud. 14-03-2014) 29-09-2014, n. 40187 , ribadita da Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 19-09-2014) 29-10-2014, n. 44978.
L’orientamento contrario , farebbe leva sul dato normativo ricavabile dall’art. 121 c.p.p., che stabilirebbe l’obbligo per le parti di presentare le memorie e richieste rivolte al giudice mediante deposito in cancelleria, essendo il ricorso al telefax riservato ai funzionari di cancelleria ai sensi dell’art. 150 c.p.p., (in tal senso, Sez. 5, n. 46954 del 14/10/2009, Giosuè, Rv. 245397; Sez. 4, n. 21602 del 23/01/2003, Giuliano, Rv. 256498; Sez. 6, n. 28244 del 30/01/2013, Bagheri, Rv.256894; Sez. 3, n. 7058 del 11/02/2014, Vacante, Rv. 258443, che ribadisce il principio, con riferimento all’invio di istanze tramite posta elettronica certificata).
Purtroppo la decisione del Gip di Velletri non è “isolata” perché , anche dopo l’orientamento delle SS UU 40187/14 cit. , si registrano riottosità delle singole sezioni, da ultimo Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza n. 7706/15, ove si stabilisce che è <<Inammissibile l’istanza di rinvio dell’udienza per concomitante impegno del difensore trasmessa via telefax, poichè l’art. 121 cod. proc. pen. stabilisce l’obbligo per le parti di presentare le memorie e le richieste rivolte al giudice mediante deposito in cancelleria, mentre il ricorso al telefax è riservato ai funzionari di cancelleria ai sensi dell’art. 150 cod. proc. pen.>>
Ma ormai le cose stanno diversamente .
Ora a parte che la stessa Cassazione (Cass. pen. Sez. I, Sent., ud. 19-09-2014, dep. 29-10-2014, n. 44978) sembra voler spingere , parallelamente all’utilizzo della pec, anche quello del fax, per cui i destini dei due mezzi tecnologici sarebbero avvinti dall’identica ratio – per dirla con le sue parole –
della celerità e semplificazione all’insegna della ragionevole durata del processo, ebbene , diversamente opinando , si perverebbe a conclusioni alquanto singolari del tipo: il difensore deve depositare le istanze in cancelleria, quest’ultima può invece inoltrare al primo , via fax (anche laddove risulti domiciliatario dell’imputato , ormai è pacifico dopo Cass SS. UU, n. 28451 del 28/04/2011, Pedicone, Rv. 250121) e via pec , tutte le comunicazioni e notificazioni del processo penale !
Insomma , la strada per l’allontanamento degli avvocati dalle cancellerie (affinché lavorino meglio entrambi) sembra ancora tortuosa ed irta di ostacoli, aspettiamoci altre novità.