Qui si intersecano due punti nevralgici a tutela di una parte economicamente più debole : la difesa del non abbiente e la tutela dell’onorario (affinché raggiunga una soglia “dignitosa”) del difensore che lo assiste.
Partiamo dal primo (e più importante) istituto del patrocinio dei non abbienti, che sta vivendo molte criticità, tra le tante, un’interpretazione distorta (ci verrebbe da dire contra reum) delle norme che disciplinano l’ammissione (artt. 74 e ss. DPR 115/2002) : la legislazione vigente sembra non lasciare spazio a dubbi di sorta , ossia ricorrendo i requisiti di ammissibilità (dati anagrafici, codice fiscale, reddito, composizione famiglia redditi dei familiari conviventi etc..) il Giudice non può far altro che ammettere l’imputato al beneficio; se tra le notizie indicate nell’istanza scorge qualche dubbio sull’indigenza effettiva, può attivare il rimedio preventivo (ex art 96 co. II° DPR cit.) o successivo ( art 98 DPR cit.) all’ammissione , consistente nelle verifiche fiscali svolte dagli Uffici finanziari competenti .
La prassi ci consegna , diversamente, casi di decisioni di inammissibilità ( o di rigetto) tra le più “ingegnose” per non dire velatamente ( ma non troppo) “insofferenti” all’istituto , tutte più o meno attestate sul luogo comunque che chi delinque deve sapersi pagare anche l’avvocato.
Il rimedio a decisioni negative illegittime è impossibile da attivare per il vero indigente: deve sborsare , per proporre opposizione al diniego del patrocinio (cfr art. 99 DPR cit. ) un contributo unificato di € 98,00 oltre una marca da bollo di € 27,00 e un minimo di onorari al difensore (il minimo assoluto della fase si attesta su € 850,00), instaurando un vero e proprio rito sommario di cognizione ex art 702 bis c.p.c. seppur dinanzi ad un Giudice penale (a Velletri lo consentono solo con l’iscrizione telematica “civile”, con l’evidente “ falla” che in caso di ricorso in cassazione la cancelleria “civile” non è attrezzata per inviare un ricorso in Cassazione – da proporsi nelle forme del rito penale – che deve essere discusso dalla IV° sez. penale , ma qui occorrerebbe dilungarsi sul punto, speriamo di farlo prossimamente).
A questo punto delle due l’una : o l’avvocato rinunzia al mandato (raro) oppure non se la sente di abbandonare il cliente (specialmente se ha avuto modo di saggiarne l’indigenza) e continua ad assisterlo, morale della favola il patrocinio a spese dello stato diventa patrocinio a spese dell’avvocato !!
Si potrebbe obiettare : le esigenze finanziarie delle casse statali impongono un certo rigore , e la congiuntura economica sfavorevole , inaugurata dalle crisi finanziarie post 2008, non accenna a diminuire, con il ricorso sempre più frequente all’istituto della difesa dei non abbienti, e gli onorari da liquidare sempre più numerosi .
Ecco perché un giusto compromesso tra le contrapposte esigenze di salvaguardare la contabilità generale dello stato da un parte e la difesa del non abbiente dall’altra (l’istituto, ricordiamolo, non può essere soppresso giusto art. 24 Cost , art. 47 par. 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 6, par. 3, lett. c) della CEDU e art. 14, par. 3, lett. d) del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici) si potrebbe rivelare il sistema dei protocolli per la liquidazione standardizzata degli onorari.
Sarà anche solo l’opinione (non tanto isolata) di chi scrive, ma questi onorari da liquidare così numerosi, a noi ci sembrano in realtà poco dignitosi !
Il Consiglio Nazionale Forense se ne è accorto (eccome) ed ha introdotto , già dal 08 Giugno 2016 un “protocollo” che recepiva pregressi accordi tra alcuni Consigli dell’ordine e Uffici Giudiziari locali, accordi già presenti a quella data sul territorio nazionale .
Si tratta di stabilire l’onorario (fisso) per delle ipotesi base : ad esempio dinanzi al Tribunale ne sono elencate nove , e quindi, dal più semplice alla più complessa , ad esempio sentenze ex 129 c.p.p., patteggiamenti, direttissime con convalida, rito abbreviato semplice , rito abbreviato condizionato, dibattimento senza fase introduttiva, dibattimento con fase introduttiva, dibattimento con oltre tre testi esaminati senza fase introduttiva e infine con fase introduttiva.
A questo assetto di ipotesi base sono introdotti dei correttivi : per elevato numero di udienze diverse da quelle di mero rinvio, per la presenza di detenuto/i, per la contestazione di più capi d’imputazione, per la pluralità di parti difese o in conflitto, per la competenza del Tribunale Collegiale) .
In questo modo : a) si rendono omogenee le liquidazioni per attività professionali simili , anche se svolte in città diverse, e non si crea una disparità di trattamento in alcun modo giustificabile, considerato anche che l’Erario ha carattere nazionale; b) si scongiurano sul nascere opposizioni alle liquidazioni con deflattività di ogni contenzioso; c) si velocizza l’iter per la liquidazione dell’onorario al difensore , che già deve attendere tempi biblici ( preferiamo non dilungarci sul punto…) per vedersi liquidato un onorario che non può chiedere comunque prima del termine del relativo grado (o fase) di giudizio; d) non si contravviene ai minimi tariffari.
L’importanza di salvaguardare quest’ultimo punto risale anche dalla giurisprudenza di legittimità sempre più consolidata verso l’inderogabilità degli stessi : cfr Cassazione, ordinanza 31 agosto 2018, n. 21487, Cass. civ. sez. II, 17 gennaio 2018, n. 1018; specificamente per le liquidazioni in materia di patrocinio a spese dello stato vedasi di recente Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza n. 6686/19 depositata il 7 marzo (conformi Cass. civ. sez. VI – 3 4 luglio 2018, n. 17577 Cass. civ. sez. VI – 2 , 19 dicembre 2017, n. 30484 Cass. civ. sez. II 19 dicembre 2017, n. 30529 Cass. civ. sez. Unite 12 ottobre 2012, n. 17405.
Risalta a questo punto l’opportunità di adottare suddetti Protocolli: ma, sebbene gli accordi tra Consigli dell’Ordine e uffici Giudiziari , dal 2016 in poi, sono diventati sempre più numerosi , a tutt’oggi non si sono ancora diffusi capillarmente .
Prendiamo ad esempio il Lazio , ove La Corte di Appello penale in data 26 06 2018 ha stipulato, ai fini della liquidazione standardizzata, l’accordo con tutti i Presidenti dei Consigli dell’ordine del distretto, e quindi con Cassino, Civitavecchia, Frosinone, Latina, Rieti, Tivoli, Velletri e Viterbo; qa questo punto l’appello penale è tutto “coperto” dal sistema del Protocollo, idem non può dirsi per il 1 ° grado di giudizio dove è stato adottato un Protocollo presso il Tribunale di Roma ( 11 12 2015), Tribunale di Civitavecchia (09 05 2016) , Tribunale Cassino (25 10 2016), Tribunale di Latina (05 07 2018) , Tribunale di Frosinone (18 01 2019 ) e infine Tribunale di Viterbo (27 12 2019) .
Rimangono “fuori” ancora Velletri , Tivoli e Rieti (anche se qui un protocollo risulta , di fatto , esistente fn dal 2018, ossia anche se non “siglato” ,vedasi http://www.ordineavvocatirieti.it/node/2180) ove vige l’ordinario sistema di liquidazione dell’onorario , e che , ci auguriamo, venga sostituito al più presto con l’omologo del Protocollo adottato quasi dappertutto nel distretto laziale.
Il CNF ha peraltro , come ben sappiamo, istituito, tramite un apposito Protocollo di intesa con il Ministero di Giustizia del 02 07 2019, un nucleo centrale di monitoraggio sull’equo compenso , arricchito da altrettanti nuclei locali dislocati per ogni Consiglio dell’Ordine , e tale nucleo avrà , tra l’altro , il compito di monitorare (art. 3 lett. a) il rispetto della relativa disciplina “anche da parte dell’Autorità Giudiziaria” (il Consiglio Nazionale Forense, con delibera del 20 aprile 2018, ha già istituito un nucleo interno di monitoraggio sulla corretta applicazione dell’ equo compenso da parte dei clienti forti e dei parametri da parte dei giudici). In conclusione l’adozione capillare dei protocolli scongiurerebbe ulteriori lavori al nucleo centrale ( e locali) di monitoraggio in riferimento ai compensi provenienti dall’Autorità Giudiziaria , che si rivelerebbero “equi” ab origine .