Doveroso dare contezza, dopo la 1° puntata, delle novità scoccate dal 15 12 2014 , data di entrata in vigore , in buona sostanza, del processo penale telematico , sub specie di notifiche via pec a soggetti diversi dall’imputato, ex art 16 D. L. 18 ottobre 2012 n. 179 .
Non abbiamo ancora statistiche ufficiali sull’utilizzo del nuovo regime , ma la novità è rappresentata principalmente dalla Circolare del Ministero di Giustizia, datata 11 12 2014 , che fornisce alcune regole ed orientamenti specifici:
- a) le nuove modalità si estendono anche a Procura della Repubblica e Procura Generale (anche in veste di esecuzione e/o prevenzione), oltre che a relativi Tribunali e Corti di appello ; no per Cassazione e Giudici di Pace (per i quali occorre attendere i relativi decreti attuativi non ancora emanati) , a cui vanno assimilati Tribunale dei Minorenni e Sorveglianza
- b) oltre che alle ipotesi previste dall’art. 16 (notifiche a persone diverse dall’imputato, con mezzi tecnici idonei, in caso di urgenza , richieste dal P.M. ), ed in virtù di un orientamento inaugurato con Cass SS UU n. 32398/11 (a proposito dell’invio a mezzo fax) , suddette notifiche coprirebbero un area abbastanza estesa perché ingloberebbero anche quelle indirizzate agli imputati in tutti quei casi in cui (elezione di domicilio, irreperibilità , impossibilità ex 161 c.p.p., latitanza, trasferimento all’estero) la consegna deve essere fatta al difensore (senza necessita di esperire prima il deposito nella casa comunale previsto dall’art. 157, comma ottavo, cod. proc. pen.);
- c) Non c’è bisogno che il Giudice autorizzi di volta in volta la notifica , tranne i casi in cui venga effettuata per ragioni di urgenza;
- d) se la notifica a mezzo pecrisulta impossibile per causa imputabile al destinatario ( ad es perché il difensore non si è accorto che la sua casella di posta va svuotata ) le notifiche si effettueranno mediante deposito in cancelleria ; se invece l’impossibilità dipenda dall’ufficio (rete o server di posta non disponibile) si ritornerà al sistema tradizionale cartaceo; nel caso in cui non si capisca se sia imputabile o meno al destinatario (ad es l’indirizzo pec risulta errato ma se ne ignora la causa) si attiva il sistema tradizionale unitamente alla comunicazione al Presidente del Cdo competente affinché stimoli l’interessato a porre in essere tutti gli accorgimenti atti a rimuovere l’ostacolo;
- e) quando la notificazione ha ad oggetto dati sensibili , ossia : <<idonei a rivelare I ‘origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale>> (ex art. 4 I° co., lett. d) del d. lgs. n. 196 del 2003), per evitare che chiunque , nello studio del difensore , scaricando la posta elettronica , ne prenda visione , è previsto un sistema che rimandi ad un link del Ministero , cui si ha accesso inserendo dati personali.
Rimaniamo , a questo punto, in attesa dei primi monitoraggi.