L’impulso che l’attuale esecutivo sta dando al Processo Civile Telematico , rispetto al quale il penale sta muovendo i suoi primi passi, fan ben sperare i fautori di una riforma della giustizia penale (a costo zero o quasi) in grado di liberare , e renderle disponibili per servizi più “essenziali”, molte risorse umane del personale ad essa applicato .
In quell’ambito già a partire dal 30 Giugno di quest’anno i decreti ingiuntivi si depositano solo “on line” (vedasi Legge di Stabilità 2013 n. 218/2012 ) per il resto , il deposito degli atti processuali e di documenti , dovrà avvenire con modalità telematiche.
Vediamo da vicino nel penale , lo stato dell’arte della informatizzazione , distinguendo le novità normative dalle “utilità” a vario titolo fruibili dall’utenza .
NORME TELEMATICHE.
L’aspetto normativo toccato dall’informatizzazione del processo penale è quello delle notificazioni e comunicazioni (art. 148 e ss. c.p.p.).
L’art. 4 DL 29/12/2009, n. 193 (recante Misure urgenti per la digitalizzazione della giustizia) al comma III° che va a modificare l’art. 51 d.l. 112/2008 conv in L. 133/2008 così recitava :
<< «1. A decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti di cui al comma 2, negli uffici giudiziari indicati negli stessi decreti, le notificazioni e le comunicazioni di cui al primo comma dell’articolo 170 del codice di procedura civile, la notificazione di cui al primo comma dell’articolo 192 del codice di procedura civile e ogni altra comunicazione al consulente sono effettuate per via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata di cui all’articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Allo stesso modo si procede per le notificazioni e le comunicazioni previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e per le notificazioni a persona diversa dall’imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale. La notificazione o comunicazione che contiene dati sensibili è effettuata solo per estratto con contestuale messa a disposizione, sul sito internet individuato dall’amministrazione, dell’atto integrale cui il destinatario accede mediante gli strumenti di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
- Con uno o più decreti aventi natura non regolamentare, da adottarsi entro il 1° settembre 2010, sentiti l’Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell’ordine degli avvocati interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica, accerta la funzionalità dei servizi di comunicazione, individuando gli uffici giudiziari nei quali trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 1.
- A decorrere dalla data fissata ai sensi del comma 1, le notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento alle parti che non hanno provveduto ad istituire e comunicare l’indirizzo elettronico di cui al medesimo comma, sono fatte presso la cancelleria o segreteria dell’ufficio giudiziario.>>.
Sulla stessa materia è successivamente intervenuto l’art. 16 D. L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito nella L. 17 12 2012 n. 221 (abrogando la disposizione di cui sopra), che così ha stabilito dal comma IV° (sottolineate le disposizioni che interessano la giustizia penale):
<<4. Nei procedimenti civili le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per le notificazioni a persona diversa dall’imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale. La relazione di notificazione è redatta in forma automatica dai sistemi informatici in dotazione alla cancelleria.
- La notificazione o comunicazione che contiene dati sensibili è effettuata solo per estratto con contestuale messa a disposizione, sul sito internet individuato dall’amministrazione, dell’atto integrale cui il destinatario accede mediante gli strumenti di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
- Le notificazioni e comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l’obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, che non hanno provveduto ad istituire o comunicare il predetto indirizzo, sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Le stesse modalità si adottano nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario.
- Nei procedimenti civili nei quali sta in giudizio personalmente la parte il cui indirizzo di posta elettronica certificata non risulta da pubblici elenchi, la stessa può indicare l’indirizzo di posta elettronica certificata al quale vuole ricevere le comunicazioni e notificazioni relative al procedimento. In tale caso le comunicazioni e notificazioni a cura della cancelleria, si effettuano ai sensi del comma 4 e si applicano i commi 6 e 8. Tutte le comunicazioni e le notificazioni alle pubbliche amministrazioni che stanno in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti sono effettuate esclusivamente agli indirizzi di posta elettronica comunicati a norma del comma 12.
- Quando non è possibile procedere ai sensi del comma 4 per causa non imputabile al destinatario, nei procedimenti civili si applicano l’articolo 136, terzo comma, e gli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile e, nei procedimenti penali, si applicano gli articoli 148 e seguenti del codice di procedura penale.
- Le disposizioni dei commi da 4 a 8 acquistano efficacia:
- a) a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria di cui sono destinatari i difensori, nei procedimenti civili pendenti dinanzi ai tribunali e alle corti d’appello che, alla predetta data sono già stati individuati dai decreti ministeriali previsti dall’articolo 51, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- b) a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per le comunicazioni e le notificazioni di cui alla lettera a), per i procedimenti civili pendenti dinanzi ai tribunali ed alle corti di appello che alla data di entrata in vigore del presente decreto non sono stati individuati dai decreti ministeriali previsti dall’articolo 51, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- c) a decorrere dal trecentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per le comunicazioni e le notificazioni di cui ai commi 4 e 7, dirette a destinatari diversi dai difensori nei procedimenti civili pendenti dinanzi ai tribunali ed alle corti di appello;
c-bis) a decorrere dal 15 dicembre 2014 per le notificazioni a persona diversa dall’imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale nei procedimenti dinanzi ai tribunali e alle corti di appello;
- d) a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti di cui al comma 10 per gli uffici giudiziari diversi dai tribunali e dalle corti d’appello .
- Con uno o più decreti aventi natura non regolamentare, sentiti l’Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense e i consigli dell’ordine degli avvocati interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica, accerta la funzionalità dei servizi di comunicazione, individuando:
- a) gli uffici giudiziari diversi dai tribunali e dalle corti di appello nei quali trovano applicazione le disposizioni del presente articolo;
- b) gli uffici giudiziari in cui le stesse disposizioni operano per le notificazioni a persona diversa dall’imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale.
- 11. I commi da 1 a 4 dell’articolo 51 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono abrogati.
Dunque, già dall’entrata in vigore dell’art. 4 DL 29/12/2009, n. 193 le comunicazioni e notificazioni nel processo penale avrebbero dovuto già farsi , sicuramente dal D.M. 21 febbraio 2011, n. 44., che contiene le regole tecniche evocate dalla norma indicata, in modalità telematica : così è stato a Torino , ove il processo ethernit svoltosi in appello , ha visto il debutto delle nuove procedure (c’erano oltre 600 parti civili da avvisare) .
Ma , si sa, in Italia le novità si debbono digerire molto lentamente , ecco quindi l’art. 16 cit. che ritarda , anacronisticamente posticipandole, procedure già adottate da realtà modello (leggasi sempre Uffici Giudiziari di Torino , ove , ad es. dal 1 al 14 ottobre 2012 sono state inviate ben 3932 notifiche a mezzo pec , fonte http://www.medialaws.eu/giustizia-digitale-2/).
Cosa è successo , in sintesi , per il penale : Uffici Giudiziari di Tribunali e Corti di appello possono attendere sino al 15 dicembre 2014 , quelli diversi da loro , ancor più tardi se e quando lo consentiranno i decreti attuativi !! E non è un ritardo di poco conto sol che si pensi che oltre alle “altre persone diverse dall’imputato” , possono essere raggiunti dalla notifica penale informatica anche i difensori presso cui l’imputato stesso ha eletto domicilio (ovvia conclusione dopo Cass SS UU 28-04-2011, n. 28451: <<La notificazione di un atto all’imputato o ad altra parte privata, in ogni caso in cui possa o debba effettuarsi mediante consegna al difensore, può essere eseguita con telefax o altri mezzi idonei a norma dell’art. 148, comma secondo bis, cod. proc. pen.>>)..
Ed è ancora da chiarire il punto relativo al comma V° ossia quando la comunicazione verta su “dati sensibili” : cosa si intende? Sembra potersi affermare che tutto ciò riguarda il penale sia “sensibile”, o forse si fa riferimento ad aspetti “sanitari”? E poi quale è il sito dove “scaricare” il plico ? Ci vorrà una smart card? Occorre rendere obbligatoria anche quella oltre ad un indirizzo pec ? Forse è il momento di prendere atto che , quando ci sono interessi confliggenti – riservatezza contro diritto ad un processo più veloce e snello – debba prevalere la seconda senza voler sacrificare la prima, che verrà affidata alle cure diligenti del difensore-custode della notifica.
E poi , vi è sempre , la scappatoia , per l’ufficio giudiziario, di avvalersi delle antiche procedure cartacee (comma VIII°) << Quando non è possibile procedere ai sensi del comma 4 per causa non imputabile al destinatario..>> : non sono chiari ambiti e natura di tale evenienza , ammesso che le notifiche via pec non ammettono , se non in casi veramente eccezionali, ipotesi di impossibilità oggettiva . Insomma , altro passo indietro.
Ma tant’è . L’importante è forse, finalmente , atteso l’avvicinarsi del 15 12 2014 , che trainati dagli Uffici Giudiziari più “virtuosi”, si raggiunga questo primo step del processo telematico penale con risultati dignitosi .
Il sistema che si sta implementando viene in gergo indicato come SNP ( è un acronimo che sta per Sistema Notifiche Penali , ed è la piattaforma intorno a cui ruotano gli applicativi predisposti all’uopo dal Ministero) .
Altro aspetto normativo (seppur indirettamente) lambito dall’introduzione dello strumento della posta elettronica certificata , risiede tutto nella equiparazione tra pec e raccomandata (cfr sempre a firma dello scrivente In tema di notificazioni a mezzo posta elettronica-osservazioni a Sez.II, 29 settembre 2011 (dep. 14ottobre 2011), n. 37037, B.V., P. 1803, Cassazione penale, Giuffrè ,n.05/2012) in considerazione del fatto che molteplici norme del codice di rito fanno riferimento a quest’ultima (cfr. l’art. 96, sull’invio della nomina del difensore, l’art. 152 sulle notificazioni richieste dalle parti private; l’art. 154 sulle notificazioni alla persona offesa; l’art.157; l’art.162 sulla comunicazione del domicilio dichiarato o eletto; l’art.169 sulle notificazioni dell’imputato all’estero, l’art. 583 sulla spedizione dell’atto di impugnazione). Se si opta per quell’equiparazione ( e , a contesto normativo attuale, non si può dubitarne) lo strumento della pec può avere molteplici applicazioni , utili al difensore per evitare le croniche file presso gli uffici giudiziari (e postali) , oltre che per svuotare cancellerie di tribunali sempre più afflitte da carenza di organico.
UTILITÀ TELEMATICHE
In effetti , di processo penale telematico non è ancora propriamente il caso di parlare (e ci dedicheremo da qui in futuro a più riprese in concomitanza di eventi, normativi e non, utili allo scopo) , ma qualcosa si muove ed è sempre da apprezzare in un paese arretrato per l’informatizzazione della giustizia .
A] Informazioni ex art. 335 c.p.p.
E’ operativa , sulla piattaforma del polisweb messa su dal Ministero, la funzionalità con cui è possibile richiedere e ricevere dalle Procure della Repubblica il rilascio delle informative ai sensi
dell’art. 335 c.p.p. senza dover accedere fisicamente agli Uffici giudiziari.
E’ necessario avere , come prerequisito , un dispositivo di firma digitale (chiavetta usb o smart card) che consenta al sistema di identificare il difensore richiedente , nonché la nomina a difensore da inoltrare in formato pdf (ed esibire in originale in caso di specifica richiesta).
Per adesso le Procure della Repubblica presso i Tribunali che hanno aderito sono le seguenti : Ancona , Bari , Brindisi, Campobasso , Firenze, Foggia, Forli-Cesena , Gela, Genova , Isernia, Larino , La Spezia , Matera, Napoli, Nuoro, Palermo, Rimini, Roma, Sala Consilina, Santa Maria Capua Vetere, Savona, Siracusa , Taranto, Termini Imerese, Trapani , Venezia, Vercelli.
B] Copie degli atti (trascrizioni verbali d’udienza)
Su questo fronte la realtà pilota è la Toscana, che è stato il primo distretto a sperimentare il sistema di gestione dei fascicoli penali. Ad es. presso la Procura di Pisa è stata creata la possibilità, da parte degli Avvocati di registrare un proprio account che consentirà, una volta attivato, di poter scambiare con un canale sicuro (protocollo https) documentazione digitale (ad es. file pdf con la copia dei fascicoli).
Il Tribunale di Roma ha da poco avviato , sulla esperienza di una diligente pratica di scannerizzazione dei fascicoli inaugurata già da tempo dall’Ufficio Gip dello stesso organo giudiziario , il rilascio di copie su file pdf da inoltrare all’indirizzo pec rilasciato dal difensore all’atto della richiesta .
Attualmente sono tante altre le realtà giudiziarie locali che stanno proponendo , nell’ambito delle autonomie organizzative e gestionali , moduli “semplificati” di scambio di informazioni e consegna delle copie (anche il Tribunale e la Procura di Catania si stanno rivelando ambiti pionieristici) , ma non possiamo ricordarle tutte.
Importante invece che sulla piattaforma polisweb è attualmente operativa la possibilità di richiedere telematicamente le trascrizioni dei verbali di udienza pagando i relativi diritti di copia( il DL 29/12/2009, n. 193 è stato di impulso in tal senso ) ; il servizio è in uso sperimentale presso i Tribunali di Ancona, Avezzano, Bari, Bolzano, Campobasso, L’Aquila, Lanciano, La Spezia, Napoli, Palermo, Pescara, Reggio Emilia, Roma, Sulmona, Teramo, Termini Imerese, Vasto.
C] Procedimenti in Cassazione
E’ operativa , già da alcuni anni , la possibilità di visualizzare per i difensori, gli eventi dei fascicoli propri pendenti innanzi alla Suprema Corte di Cassazione , e di consultare l’esito ( tramite abbonamento attivabile da banche dati di cassa forense (https://portaleavvocati.visura.it/ homepageAreeTematicheAction.do) è possibile ottenerne la sentenza in formato pdf.
Torneremo presto sull’argomento.