Partendo da Cass. Sez. I, c.c. 28 gennaio 2015 dep. 30-04-2015 , n. 18235 sembrerebbe escludersi
la possibilità , per le parti private, di ricorrere alla pec per comunicazioni e/o notificazioni agli uffici giudiziari.
Esemplifica, la presente decisione , l’orientamento tradizionale , cui si contrappone , proprio in alcune recenti pronunce delle Sezioni unite (alludiamo a Sez. un., ud 14 03 2014 , dep. 29 09 14, n. 40187 e Sez. Un. 26 giugno 2015 dep. 22 luglio 2015, n. 32243 ) , un orientamento che potremmo definire “progressista”.
Indubbiamente , la piattaforma del processo civile telematico, con la possibilità per le parti private di inviare i propri atti in un “fascicolo” appositamente creato dal sistema , non ha avuto uno sviluppo analogo nel processo penale : qui, solo dal 15 12 2014 , gli uffici giudiziari possono procedere alle notifiche ai difensori , non viceversa.
Purtuttavia ci corre l’obbligo di segnalare (vedasi molteplici Contributi su questo sito) che tale “unidirezionalità”, oltre a stridere col generale principio di uguaglianza tra le parti pubbliche e private del processo, tralascia di considerare che, per altro verso , i difensori potrebbero già inviare degli atti via pec agli uffici giudiziari :
- a) perché molteplici norme del codice di rito consentono l’invio dell’atto a mezzo raccomandata (cfr. l’art. 96,sull’invio della nomina del difensore, l’art. 152 sulle notificazioni richieste dalle parti private; l’art. 154 sulle notificazioni alla persona offesa; l’art. 157; l’art. 162 sulla comunicazione del domicilio dichiarato o eletto; l’art. 169 sulle notificazioni dell’imputato all’estero, l’art. 583 sulla spedizione dell’atto di impugnazione) stante l’equiparazione tra pec e raccomandata prevista dall’art. 48 d.lg. 7 marzo 2005, n. 82 (c.d. Codice dell’Amministrazione digitale) «la trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata ai sensi del comma 1, equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta»;
- b) la stessa Corte Suprema , in altre pronunce , ha mostrato diversa sensibilità ai nuovi strumenti informativi , quali fax e pec , vedasi I, 19-09-2014 (dep. 29-10-2014) n. 44978 ove è stato consentito l’invio della lista testimoniale dal difensore all’ufficio giudiziario a mezzo fax (o con altro strumento telematico) e sempreché il trasmittente si assicuri della corretta ricezione del messaggio da parte del destinatario, e Sez. un., ud 14 03 2014 , dep. 29 09 14, n. 40187, che ha sancito la ritualità della presentazione dell’istanza di adesione allo sciopero inoltrata dal difensore a mezzo fax.
Va dato atto , tuttavia , in senso contrario , dell’esistenza di un orientamento “tradizionale” del Giudice di legittimità sul punto dell’inoltro a mezzo pec di istanze di rinvio per legittimo impedimento del difensore (cfr. Il difensore non può inviare via “pec” la richiesta di rinvio per legittimo impedimento, pagg. 2565-2568, Cassazione penale, Giuffrè , n. 07-08/2014, con osservazioni di G. Caputo).
Ma la sempre più alta valorizzazione che i nuovi strumenti tecnologici stanno ottenendo , anche a livello di normativa secondaria , è un altro dato che milita a favore di un utilizzo bidirezionale dello strumento : alludiamo alla circolare del Ministero di Giustizia 11 dicembre 2014 che mostra di aver recepito le più “innovative” decisioni della Corte Suprema (vedasi G. Caputo, Osservazioni a Circolare Ministero di Giustizia 11 12 2014 recante «avvio del sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche penali (snt)», in Cassazione penale, Giuffrè , n. 05/2015 pagg. 2093 e ss) e quella del Ministero dell’interno 17666 del 11.11. 2014 che ha sancito la possibilità , per tutti i ricorrenti , di inviare via pec il ricorso al Prefetto avverso le sanzioni comminate per infrazioni al Codice della Strada , ai sensi dell’art. 203 C.d.S., stante proprio quella equiparazione tra pec e raccomandata sancita dall’art. 48 Codice Amministrazione Digitale sopra cit.
Nella decisione n. 18235 il difensore aveva inoltrato a mezzo pec un’istanza di restituzione in termini per impugnare, seguita dall’invio a mezzo raccomandata , che , purtroppo, era giunta all’Ufficio Giudiziario con un giorno di ritardo rispetto alla decadenza prevista dall’art. 175 co.II° bis c.p.p. , non potendosi applicare analogicamente, in mancanza di espresso rinvio, le disposizioni in termini di modalità di spedizione dell’impugnazione ex 583 c.p.p (per cui vale la data della spedizione e non quella della ricezione).
Interessante sarebbe stato vedere quali ripercussioni avrebbe avuto sulla decisione della Corte Suprema se la pec fosse pervenuta in tempo e risultasse dagli atti del fascicolo della Corte di Assise di Appello di Milano.
Ma il contrasto tra la suddette decisioni della Corte Suprema potrebbe ritenersi solo “apparente” qualora si ritengano estensibili le considerazioni svolte per il fax anche alla pec , in virtù dei principi espressi nella decisione Sez. un., n. 40187/14 cit.: in quella importante decisione i Giudici hanno affermato che la dichiarazione del difensore di astensione fatta pervenire a mezzo fax alla cancelleria del giudice procedente, deve ritenersi ricevibile ed ammissibile; senza porre nessuna condizione a siffatto utilizzo , dimostrando di recepire pienamente l’orientamento che prescinde finanche dall’obbligo di controllare se l’istanza è andata a buon fine ossia se effettivamente ricevuta dalla cancelleria; e sembrano voler dare la stura , rompendo con i vecchi schemi formalistici , alle nuove risorse tecnologiche, lì dove , corroborando la soluzione prescelta , la ritengono imposta da una <<interpretazione adeguatrice (perché maggiormente conforme ai principi costituzionali del diritto di difesa e del contraddittorio), e comunque da una interpretazione sistematica meno legata a risalenti schemi formalistici e più rispondente alla evoluzione del sistema delle comunicazioni e notifiche (cfr. art. 148 c.p.p., comma 2 bis;D.L. 29 dicembre 2009, n. 193, art. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 febbraio 2010, n. 24) nonché alle esigenze di semplificazione e celerità richieste dal principio della ragionevole durata del processo. E’ altresì significativa l’evoluzione delle forme di comunicazione e notificazione (anche a mezzo di posta elettronica certificata) previste nel processo civile, pur se ritenute non estensibili al processo penale (Sez. 3, n. 7058 del 11/02/2014, Vacante, Rv. 258443)>> .
Ecco che , con quest’ultima constatazione , le Sezioni Unite ci riportano all’osservazione iniziale: il processo telematico civile non è stato “duplicato” in quello penale , ciò non toglie che vi sia un aspirazione “emulativa” , sostenuta da un contesto normativo che esalti le opportunità offerte dai nuovi strumenti tecnologici , sino al punto di consentire ai difensori di inoltrare pec agli uffici giudiziari.
Apertura che , infine , è stata “doppiata” da un’altra decisione delle Sezioni Unite (Sez. Un. 26 giugno 2015 dep. 22 luglio 2015, n. 32243 ) che , seppur dettata a risolvere un problema di diritto intertemporale , sub specie di validità delle notifiche effettuate a mezzo pec dagli uffici giudiziari (leggasi quelli Torinesi) ancor prima che scoccasse la “data di lancio” del 15 12 2014 , contiene alcuni obiter dicta idonei a corroborare le recenti aperture sull’incentivazione degli strumenti tecnologici: le novità telematiche non possono essere espressamente indicate di volta in volta , e quindi un’interpretazione letterale che le escludesse ( perché non espressamente previsti dal legislatore) peccherebbe due volte : anzitutto perché lo stesso art . 148, comma 2 bis, utilizza la formula aperta dei “mezzi tecnici idonei” e secondariamente perché anche in altri ambiti l’interpretazione “adeguatrice” è stata preferita : ad es la dizione “qualsiasi altro mezzo di pubblicità” di cui all’art. 595 c.p., comma 3, ha consentito di ritenere aggravata la diffamazione consumata tramite internet (cfr. Sez. 5, n. 40980 del 16/11/2012, Nastro, Rv 254044; Sez. 5, n. 29221 del 06/04/2011, De Felice, Rv 250459); in buona sostanza , quando si tratta di disciplinare un fenomeno soggetto a notevoli cambiamenti per via della imprevedibilità (e della celerità) del progresso tecnologico bene ha fatto il legislatore ordinario e costituzionale a prevedere delle formule aperte che si adattassero alle nuove esperienze.
Lecito attendersi che le Sezioni Unite abbiamo inaugurato un nuovo corso , che metta definitivamente a tacere istanze “vetero-formalistiche” nel segno della celerità e della speditezza del processo, rectius di un “giusto” processo.