IL DIFENSORE CHE INVIA COMUNICAZIONI E/O NOTIFICAZIONI VIA PEC AGLI UFFICI GIUDIZIARI NON HA L’ONERE DI VERIFICARNE LA RICEZIONE EFFETTIVA
Dovrebbe essere consentito ai difensori di inviare comunicazioni via pec agli uffici giudiziari senza accollargli alcun obbligo di verificare se il messaggio di posta elettronica sia effettivamente giunto in cancelleria e sottoposto all’attenzione del giudicante. (Cass. Sez. III, C.C: 17 maggio 2018 dep. 1 ottobre 2018, n. 43184 )